Giu Vittima di stalking quale controinteressato nel giudizio amminsitrativo
TAR LOMBARDIA di MILANO - SENTENZA 08 agosto 2023 N. 2018
Massima
La vittima che denuncia un comportamento di stalking è controinteressata nel giudizio instaurato per l'annullamento del provvedimento di ammonimento, teso ad assolvere ad una funzione tipicamente cautelare e preventiva, in quanto preordinato a che gli atti persecutori non vengano più ripetuti, e non cagionino esiti irreparabili.

Testo della sentenza
TAR LOMBARDIA di MILANO - SENTENZA 08 agosto 2023 N. 2018

Pubblicato il 08/08/2023

N. 02018/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01259/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1259 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Rita Musella e Francesco Garbetta, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano, via Carlo Pisacane n. 34/A;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;

per l'annullamento

del provvedimento emesso dalla Questura di Milano n.-OMISSIS-, del successivo provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico del Prefetto di Milano prot. -OMISSIS-, e di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale.


 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 luglio 2023 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


 

FATTO

Con decreto n. -OMISSIS- del 23.1.23 il Questore di Milano ha ammonito il ricorrente a tenere una condotta conforme alla legge nei confronti della sig.ra -OMISSIS-, con la quale aveva in precedenza intrattenuto una relazione, conclusasi con litigi connotati da condotte asseritamente violente.

Avverso il decreto n. -OMISSIS-, l’istante ha presentato ricorso gerarchico in data 21.2.2023, che è stato tuttavia rigettato dal Prefetto di Milano, con il decreto n. -OMISSIS-, ed entrambi impugnati nel presente giudizio.

La difesa erariale si è costituita in giudizio, insistendo per il rigetto del ricorso, in rito e nel merito.

Alla camera di consiglio del 12.7.23, ex art. 73 c. 3 c.p.a., il Collegio ha sollevato d’ufficio la questione della possibile inammissibilità del ricorso per omessa notifica alla controinteressata, a fronte di cui, il ricorrente ha preannunciato l’intenzione di integrare il contraddittorio, mediante notifica a quest’ultima. Nella successiva camera di consiglio del 26.7.2023, l’istante ha dichiarato essere in corso la predetta notifica, ed in assenza di ulteriori memorie, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è inammissibile, in conseguenza della sua omessa notifica alla controinteressata, in violazione di quanto previsto dall’articolo 41, c. 2 c.p.a.

Nel caso in esame, la Sig.ra -OMISSIS- è infatti controinteressato “sostanziale”, quale soggetto che ha interesse a che i provvedimenti impugnati non vengano annullati, così da conservare la posizione giuridica di vantaggio acquisita, e “formale”, in quanto espressamente ivi menzionato.

Per giurisprudenza pacifica, la vittima che denuncia un comportamento di stalking, è infatti controinteressata nel giudizio instaurato per l'annullamento del provvedimento di ammonimento, teso ad assolvere ad una funzione tipicamente cautelare e preventiva, in quanto preordinato a che gli atti persecutori non vengano più ripetuti, e non cagionino esiti irreparabili (C.S., Sez. III, 9.8.2018, n. 4886, T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. IV, 17.4.2019, n. 891).

Anche in caso di tardiva integrazione del contraddittorio, il ricorso sarebbe comunque inammissibile, ex art. 49 c.p.a., potendo la stessa essere disposta “quando il ricorso sia stato proposto solo contro taluno dei controinteressati”, ciò che non ha invece avuto luogo nel caso di specie.

In conclusione, il ricorso è pertanto inammissibile.

Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di tutte le persone menzionate nella presente sentenza.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 26 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Vinciguerra, Presidente

Concetta Plantamura, Consigliere

Mauro Gatti, Consigliere, Estensore

 
   

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

Mauro Gatti

 

Antonio Vinciguerra

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

IL SEGRETARIO



 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.