Giu Ottemperanza della sentenza emanata dal tribunale civile in materia di ricostruzione di carriera del personale ATA
TAR LAZIO di ROMA - sez. III - SENTENZA 13 maggio 2023 N. 8217
Massima
Per la pacifica giurisprudenza, il TAR ha ampi poteri discrezionali in ordine alla statuizione sulle spese e, se del caso, al riconoscimento, sul piano equitativo, dei giusti motivi per far luogo alla compensazione delle spese giudiziali, ovvero per escluderla, con il solo limite che non può condannare alle spese la parte risultata vittoriosa in giudizio o disporre statuizioni abnormi. Il giudice ben può tenere conto di tutte le circostanze del caso concreto, tra cui possono avere rilievo […] le questioni di carattere organizzativo quando si tratti di giudizi sostanzialmente di carattere seriale, l’esistenza di un diffuso contenzioso in materia […]. Il TAR può dunque anche tener conto del fatto che sia stata chiesta l’ottemperanza ad un giudicato […] che notoriamente ha comportato l’insorgenza di un notevole contenzioso basato su ricorsi che per la loro semplicità possono essere presentati sulla base di schemi precostituiti, anche in assenza di particolari considerazioni di carattere giuridico. Il TAR - nel caso di accoglimento di un tale ricorso d’ottemperanza o di estinzione del giudizio per improcedibilità o per cessazione della materia del contendere - può dunque compensare le spese del giudizio, con una valutazione insindacabile in sede d’appello, che di per sé non incide sul diritto alla effettività della tutela giurisdizionale (poiché le regole sulla statuizione sulle spese coesistono con le altre regole, miranti alla effettività della tutela) e neppure incide sulla dignità e sul decoro della professione forense: la decisione sulle spese non comporta di per sé una valutazione sull’operato del difensore o sulla qualità dei suoi scritti e attiene esclusivamente agli aspetti processuali sopra indicati.

Testo della sentenza
TAR LAZIO di ROMA - sez. III - SENTENZA 13 maggio 2023 N. 8217

Pubblicato il 13/05/2023

N. 08217/2023 REG.PROV.COLL.

N. 03504/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3504 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Rosario Bongarzone e Paolo Zinzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell’Istruzione e Ufficio Scolastico Regione Lazio – Ufficio VII ambito territoriale per la provincia di Frosinone, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, non costituito in giudizio;

per l’esecuzione

della sentenza del Tribunale di Frosinone n. 213/2022, pubblicata il 3 marzo 2022 (R.G. n. 319/2021), passata in giudicato.


 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e dell’Ufficio Scolastico Regione Lazio – Ufficio VII ambito territoriale per la provincia di Frosinone;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2023 il dott. Luca Biffaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


 

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato e depositato in data 27 febbraio 2023, la parte ricorrente ha adito questo Tribunale ai fini dell’esecuzione della sentenza resa dal Tribunale di Frosinone n. 213/2022, pubblicata il giorno 3 marzo 2022 e passata in giudicato.

2. Rappresenta parte ricorrente di aver adito il Tribunale di Frosinone al fine di vedere accertato e dichiarato il proprio diritto all’integrale riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell’attività lavorativa prestata prima dell’immissione in ruolo e sino all’immissione in ruolo, spettante ai dipendenti incardinati nel comparto scuola sulla scorta di quanto previsto dalla contrattazione collettiva.

3. L’esponente evidenzia che il Tribunale di Frosinone, con la citata sentenza, ha accolto il ricorso statuendo quanto segue “dichiara il diritto della ricorrente, in qualità di personale ATA, al riconoscimento, ai fini della ricostruzione della carriera, dell’intero servizio prestato in posizione di pre-ruolo dall’a.s. 2004/2005, per complessivi 6 anni, 3 mesi e 21 giorni” e, per l’effetto, ha condannato l’amministrazione ministeriale convenuta “alla ricostruzione della carriera ai fini giuridici ed economici nei termini di cui sopra, secondo la progressione stipendiale prevista dal CCNL Comparto Scuola 2006/2009”, nonché “al pagamento in favore di parte ricorrente delle differenze retributive maturate nei cinque anni antecedenti la data di notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, oltre interessi legali” ponendo le spese di lite a carico del Ministero.

4. La parte ricorrente ha rappresentato che il Ministero resistente è rimasto del tutto inerte rispetto alle statuizioni di condanna contenute nella sentenza e, per tale ragione, ha proposto il presente ricorso per l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Frosinone.

5. La causa veniva trattenuta in decisione all’udienza camerale del 10 maggio 2023.

6. Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

7. Nel caso di specie, la sentenza di cui si chiede l’esecuzione è regolarmente passata in giudicato.

7.1. Sussiste, inoltre, la competenza di questo Tribunale ai sensi di quanto previsto dall’art. 113, comma 2, c.p.a.

7.2. La sentenza risulta altresì essere stata notificata nelle forme prescritte dalla legge al Ministero dell’Istruzione e del Merito in data 7 ottobre 2021.

8. In accoglimento del presente ricorso, dunque, deve essere dichiarato l’obbligo del Ministero resistente di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Frosinone n. 213/2022, procedendo alla necessaria ricostruzione di carriera e corrispondendo alla parte ricorrente le relative somme, se non già corrisposte, maggiorate degli accessori specificati nella decisione di cui in questa sede si chiede l’esecuzione.

9. Al Ministero dell’Istruzione e del Merito va assegnato il termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente decisione per provvedere alle attività di esecuzione della suddetta sentenza.

10. Il Collegio, in accoglimento della richiesta formulata dalla parte ricorrente, nomina, quale commissario ad acta, il Dirigente generale della Direzione generale per il personale scolastico del Ministero dell’Istruzione e del Merito, senza facoltà di delega e senza diritto al compenso, affinché provveda nell’ulteriore termine di giorni 30 (trenta), ove decorra inutilmente l’indicato termine di giorni trenta (30) concesso al predetto Ministero per dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Frosinone n. 213/2022, passata in giudicato.

11. Stante il carattere seriale del contenzioso nel quale si inserisce la controversa vicenda sottesa al ricorso in esame, si reputano sussistenti giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le costituite parti in causa.

11.1. In particolare, come affermato dal Consiglio di Stato, “per la pacifica giurisprudenza, il TAR ha ampi poteri discrezionali in ordine alla statuizione sulle spese e, se del caso, al riconoscimento, sul piano equitativo, dei giusti motivi per far luogo alla compensazione delle spese giudiziali, ovvero per escluderla (Cons. Stato, Ad. Plen., 24 maggio 2007, n. 8), con il solo limite, in pratica, che non può condannare alle spese la parte risultata vittoriosa in giudizio o disporre statuizioni abnormi (per tutte, Consiglio Stato, Consiglio Stato, Sez. IV, 9 ottobre 2019, n. 6887; Sez. IV, 8 ottobre 2019, n. 6797; Sez. IV, 23 settembre 2019, n. 6352; Sez. V, 28 ottobre 2015, n. 4936; Sez. III, 9 novembre 2016, 4655; Sez. IV, 3 novembre 2015, n. 5012; Sez. VI, 9 febbraio 2011, n. 891; Sez. IV, 22 giugno 2004, n. 4471; Sez. IV, 27 settembre 1993, n. 798). Anche in considerazione dei principi enunciati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 77 del 2018, il giudice ben può tenere conto di tutte le circostanze del caso concreto, tra cui possono avere rilievo […] le questioni di carattere organizzativo quando si tratti di giudizi sostanzialmente di carattere seriale, l’esistenza di un diffuso contenzioso in materia […] Il TAR può dunque anche tener conto del fatto che sia stata chiesta l’ottemperanza ad un giudicato […] che notoriamente ha comportato l’insorgenza di un notevole contenzioso basato su ricorsi che per la loro semplicità possono essere presentati sulla base di schemi precostituiti, anche in assenza di particolari considerazioni di carattere giuridico. Il TAR - nel caso di accoglimento di un tale ricorso d’ottemperanza o di estinzione del giudizio per improcedibilità o per cessazione della materia del contendere - può dunque compensare le spese del giudizio, con una valutazione insindacabile in sede d’appello, che di per sé non incide sul diritto alla effettività della tutela giurisdizionale (poiché le regole sulla statuizione sulle spese coesistono con le altre regole, miranti alla effettività della tutela) e neppure incide sulla dignità e sul decoro della professione forense: la decisione sulle spese non comporta di per sé una valutazione sull’operato del difensore o sulla qualità dei suoi scritti e attiene esclusivamente agli aspetti processuali sopra indicati” (Cons. St., sez. IV, 30 dicembre 2020, n. 8517).

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:

- ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Frosinone n. 213/2022, passata in giudicato, nel termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente decisione;

- nomina, in qualità di commissario ad acta, il Dirigente generale della Direzione generale per il personale scolastico del Ministero dell’Istruzione e del Merito, senza facoltà di delega e senza diritto al compenso, affinché provveda all’esecuzione della sentenza del Tribunale di Frosinone n. 213/2022, passata in giudicato, nell’ulteriore termine di giorni 30 (trenta), ove decorra inutilmente il termine di giorni trenta (30) concesso al Ministero dell’Istruzione e del Merito per dare esecuzione alla predetta sentenza.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2023 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Roberto Montixi, Referendario

Luca Biffaro, Referendario, Estensore

 
   

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

Luca Biffaro

 

Giuseppe Sapone

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

IL SEGRETARIO