Pubblicato il 09/02/2023
N. 00280/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00205/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezioni Unite)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul
ricorso numero di registro generale 205 del 2018, proposto da
OMISSIS, rappresentata e difesa dagli avvocati Aldo Loiodice e
Michele Cascione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Aldo Loiodice in
Bari, via Nicolai n. 29;
contro
Regione Puglia, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’avvocato Francesco Maria Settanni, con domicilio digitale come
da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo
studio in Bari, Lungomare n. Sauro n. 31-33;
Azienda Sanitaria Locale di Barletta-Andria-Trani, in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
difesa dall’avvocato Raffaella Travi, con domicilio digitale come
da PEC da Registri di
Giustizia;
per l’annullamento
- della Deliberazione del D.G. della ASL BAT, n. OMISSIS, di ricollocazione di ufficio di OMISSIS;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, tra i quali la circolare della Regione Puglia Dipartimento Promozione Salute del 30/11/2017e gli atti indicati in ricorso (compreso quello relativo alla imposizione di stipula del contratto).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e della Azienda Sanitaria Locale di Barletta-Andria-Trani;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 31 gennaio 2023 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti il difensore avv. Michele Cascione, anche su delega orale dell’avv. Aldo Loiodice, per la ricorrente;
OMISSIS ha impugnato gli atti, in epigrafe indicati, in virtù dei quali l’Azienda Sanitaria Locale di Barletta-Andria-Trani, a seguito della dismissione dell’Unità Operativa complessa di Farmacia Ospedaliera, ha disposto la sua ricollocazione d’ufficio, mediante conferimento di altro incarico dirigenziale presso l’Unità Ospedaliera del P.O. di Barletta.
Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate, le quali, in via preliminare, hanno eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo e, nel merito, hanno chiesto la reiezione del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Nella camera di consiglio del 7.3.2018, su istanza concorde delle parti, è stata disposta la cancellazione dal ruolo dell’istanza cautelare proposta unitamente al ricorso.
Previo deposito di memorie difensive ex art. 73 c.p.a., all’udienza di merito straordinario del 31.1.2023 la causa è stata riservata in decisione.
In limine, il Collegio reputa che sia fondata l’eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata dalle difese delle parti resistenti.
Invero, il petitum sostanziale dedotto in giudizio attiene alla posizione di diritto soggettivo vantata dalla ricorrente in relazione all’atto di conferimento di un incarico attinente al pubblico impiego c.d. “privatizzato”, che l’art. 63, comma 1, D. Lgs. n. 165 del 2021 attribuisce espressamente (mediante la locuzione “ivi comprese quelle relative al conferimento ed alla revoca degli incarichi dirigenziali”) alla giurisdizione del Giudice Ordinario, in funzione di Giudice del Lavoro.
In riferimento alla problematica dell’impugnazione di atti amministrativi che incidano sullo “status” del pubblico dipendente, gli atti di gestione e di organizzazione del personale hanno come oggetto immediato il rapporto di pubblico impiego, nell’ambito del quale l’amministrazione - in coerenza con il nuovo modello della privatizzazione - assume il ruolo di datore di lavoro, con l’effetto di dover considerare come diritti soggettivi le posizioni giuridiche che nascono dal rapporto di dipendenza (cfr. TAR Campania Napoli, sez. I - 13/12/2004 n. 18916; TAR Lombardia Milano, II sez. - 3/6/2003 n. 2426; TAR Lombardia - Brescia, 5 dicembre 2006, n. 1550).
In tal senso, è stato condivisibilmente affermato (cfr., ex multis, Cons. Stato., Sez. II, n. 824/2021; TAR Puglia, Bari, Sez. I. n. 189/2021; TAR Lazio, Roma, Sez. III-quater, n. 5776/2021) che, ove si verta in tema di conferimento e revoca di incarichi nelle pubbliche amministrazioni, è consentita esclusivamente l’instaurazione del giudizio davanti al Giudice Ordinario, nel quale la tutela è pienamente assicurata dall’eventuale disapplicazione dell’atto presupposto e dagli ampi poteri riconosciuti al Giudice Ordinario medesimo dal comma 2 dell’art. 63 D. Lgs. n. 165 cit. (cfr. Cass. Sez. Unite, n. 24877 del 20 ottobre 2017).
Per le ragioni suesposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, spettando la relativa cognizione al Giudice Ordinario.
In applicazione dell’art. 11, comma 2, c.p.a., il giudizio potrà essere riassunto entro il termine perentorio di tre mesi, decorrente dal passaggio in giudicato della presente sentenza, con conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda.
L’esito in rito del giudizio giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Unica), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, con salvezza della facoltà di riassunzione avanti l’Autorità Giudiziaria Ordinaria, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2023 con l’intervento dei magistrati:
Orazio Ciliberti, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE |
IL PRESIDENTE |
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Nino Dello Preite |
Orazio Ciliberti |
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IL SEGRETARIO