Pubblicato il 11/02/2023
N. 02395/2023 REG.PROV.COLL.
N. 09003/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul
ricorso numero di registro generale 9003 del 2014, proposto da
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Magliaro,
con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Mazzini,
73 Sc A Int 8/B P 4;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento di diniego n. OMISSIS, notificato il OMISSIS, e per l'accertamento del diritto del ricorrente ai benefici previsti dalla L. 11.12.1962 n° 1746 con condanna dell'amministrazione previa ricostruzione della posizione economica del ricorrente, alla corresponsione in suo favore delle differenze retributive da egli maturate.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2023 la dott.ssa Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe, notificato il OMISSIS, l’odierno esponente, all’epoca dei fatti Sottufficiale delle Forze Armate in servizio permanente, con il grado di 1° Maresciallo, addetto presso il Comando Operativo Interforze presso OMISSIS, chiedeva l’accertamento del diritto all’attribuzione dei benefici economici previsti dalla legge 11 dicembre 1962, n. 1746, in relazione ai periodi di servizio prestati per conto dell’ONU nelle cosiddette “zone di intervento” specificamente indicate dal Ministero della Difesa (nella specie, per le operazioni di embargo nei confronti dei paesi della ex Jugoslavia - Bosnia Herzegovina — Kosovo) nel periodo OMISSIS, nonché la condanna del Ministero della Difesa al pagamento delle relative somme, previo annullamento del provvedimento di diniego dell’anzidetto diritto, n. OMISSIS, che l’Amministrazione non aveva riconosciuto in quanto impiegato successivamente all’introduzione per il personale militare del sistema della R.I.A., ad opera del d.l. 16 settembre 1987, n. 379 (recante “Misure urgenti per la concessione di miglioramenti economici al personale militare e per la riliquidazione delle pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi collegato ed equiparato”), convertito dalla l. 14 novembre 1987, n. 468, in luogo dei meccanismi di progressione economica per classi e scatti cui erano correlati i miglioramenti economici di cui sopra.
Deduceva l’illegittimità e l’infondatezza delle motivazioni poste a base dell'impugnato provvedimento di diniego; assumeva la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dei benefici in questione, reputando, per converso, inconsistente l’asserita impossibilità di applicare gli aumenti dopo il superamento del vecchio sistema di progressione economica per classi e scatti; rappresentava che, chi avesse prestato per almeno tre mesi servizio nelle zone di intervento ONU, come indicate nelle disposizioni dello Stato Maggiore della Difesa, avrebbe avuto diritto al riconoscimento di detto servizio ai fini dell'applicazione sul trattamento retributivo, e conseguentemente sul trattamento pensionistico, dei benefici combattentistici di cui alla L. 1746/92.
2. In data 15 luglio 2015 il Ministero della Difesa si costituiva nel presente giudizio, con atto di mero stile, per resistere al ricorso e chiederne il rigetto.
3. In vista della odierna pubblica udienza fissata per la trattazione del ricorso, l’Amministrazione intimata in data 7 dicembre 2022 depositava precedenti giurisprudenziali in materia.
Con memoria del 4 gennaio 2023, il ricorrente, evidenziando che i servizi prestati sono stati svolti per conto dell'ONU in territori espressamente definiti "zone di intervento" con formale determinazione dello Stato Maggiore della Difesa, territori cui corrispondono dei veri e propri scenari di guerra, ha insistito nelle proprie deduzioni e conclusioni.
4. All’udienza pubblica dell’8 febbraio 2023, la causa veniva trattenuta in decisione.
5. L’impianto ricorsuale non è nel suo complesso meritevole di adesione.
5.1 L’articolo unico della l. n. 1476/1962 prevede che “Al personale militare, che per conto dell’O.N.U. abbia prestato o presti servizio in zone d’intervento, sono estesi i benefici previsti dalle norme in favore dei combattenti (…)”.
5.2 Secondo l’orientamento ormai consolidato del Consiglio di Stato, cui la Sezione convintamente presta adesione, deve escludersi che l’articolo citato rimandi, per l’attribuzione di incrementi stipendiali al personale impiegato in missioni militari all’estero, alla l. 24 aprile 1950, n. 390 (“Computo delle campagne della guerra 1940-45”), emanata nell’immediato periodo postbellico e da intendersi riferita ai soli militari impegnati nelle campagne di guerra del periodo 1940 - 1945, senza possibilità di estensione ad eventuali campagne successive.
Ciò posto, l’articolo unico in esame deve intendersi come originariamente riferito agli incrementi stipendiali previsti dagli artt. 9 e 7 R.D. 27 ottobre 1922, n. 1427 (“Concernente il trattamento economico degli ufficiali e dei sottufficiali del Regio esercito, della Regia guardia di finanza e della Regia guardia per la pubblica sicurezza”), i quali, a loro volta, potevano logicamente trovare applicazione solo in presenza di una struttura stipendiale fondata su un sistema di progressione economica per classi e scatti; di tal che, a seguito dell'estensione, anche al personale militare non dirigenziale, dell'istituto della retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.) in luogo dei precedenti meccanismi di progressione economica per classi e scatti, ai sensi dell'art. 1, comma 3, d.l. 379/1987, a far data dal 1 gennaio 1987 essi non sono più applicabili (v., ex plurimis, Cons. Stato, Sez. II, n. 1403/2022; id., n. 8175/2021; Sez. IV, n. 2480/2013).
5.3 Del resto, la Corte costituzionale, con sentenza n. 240/2016, ha avallato questa interpretazione restrittiva, dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo unico della l. 1746/1962, sollevata con riferimento all’art. 3 Cost., nella parte in cui limita i benefici combattentistici ai soli servizi prestati nelle campagne di guerra, con esclusione di quelli prestati nelle missioni di pace presso l’ONU.
Il Giudice delle leggi ha infatti ritenuto che, per effetto del mutato contesto internazionale e dell'evoluzione dell'ordinamento militare, non è più possibile arrestarsi alla generale equiparazione posta dalla legge del 1962 tra i militari impegnati in missioni per conto dell'ONU e i "combattenti" impegnati in "campagne di guerra”.
6. Conclusivamente, per tutto quanto precede, il ricorso in epigrafe non è meritevole di favorevole considerazione e va, pertanto, rigettato.
7. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Rosa Perna, Presidente FF, Estensore
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere
Claudio Vallorani, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
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Rosa Perna |
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IL SEGRETARIO