Pubblicato il 04/01/2023
N. 00011/2023REG.PROV.COLL.
N. 00354/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul
ricorso numero di registro generale 354 del 2022, proposto dal
Comando Legione Carabinieri Sicilia, dal Ministero della Difesa, in
persona dei legali rappresentanti pro tempore,
rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato presso la cui
sede distrettuale sono domiciliati per legge in Palermo, via
Valerio Villareale, n. 6;
contro
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Daniele Piazza, Girolamo Rubino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 368/2022;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del signor -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’ordinanza n. 180/2022 dello 05/05/2022;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 novembre 2022 il Cons. Maria Immordino e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.E’stata appellata la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 368/2022 che ha respinto il ricorso nella parte in cui l’odierno appellato agiva per l’accertamento del proprio diritto al godimento dell’alloggio di servizio fuori caserma, mentre lo ha accolto nella parte in cui chiedeva la condanna al risarcimento danno in ragione del ritardo con il quale l’Amministrazione ha provveduto ad accordare l’effettivo godimento di tale diritto.
2. Secondo il TAR adito, l’amministrazione va condannata al risarcimento danno in ragione del ritardo con il quale ha provveduto a consentire al ricorrente l’effettivo godimento del proprio diritto all’alloggio di servizio, in considerazione:
- della natura contrattuale della responsabilità, in quanto la concessione dell’alloggio di servizio è indissolubilmente correlata con il rapporto d’impiego nelle peculiari connotazioni che esso assume in ambito militare, sicchè non è fondata l’eccezione di prescrizione quinquennale;
- del fatto che l’Amministrazione resistente non ha dimostrato che la mancata assicurazione della disponibilità dell’alloggio di servizio sia riconducibile a causa a lei non imputabile;
- del fatto che sussiste la responsabilità dell’amministrazione per danno da ritardo (otto anni dal sorgere del diritto all’assegnazione a titolo gratuito, 6 marzo 2008), danno consistente nella perdita economica per il reperimento di una sistemazione abitativa alternativa;
Riguardo alla quantificazione del danno, secondo il Giudice di primo grado si considera, come criterio da applicare l’art. 34, comma 4, c.p.a., di guisa che il danno derivante dal mancato reperimento di una sistemazione abitativa in Canicattì che deve essere commisurato alla misura dei canoni di locazione rilevabili, per il periodo di riferimento, nel mercato immobiliare del comune di Canicattì per un’abitazione analoga a quella assegnata quale alloggio di servizio, e non nell’ammontare pagato nel comune di Agrigento per un alloggio di propria scelta; mentre non vanno computate le spese di viaggio sostenute per il giornaliero trasferimento dal comune di residenza e quello di prestazione del servizio e ciò in quanto la scelta di continuare a risiedere in Agrigento a circa 33 km dalla sede di servizio, è stato frutto di una libera determinazione del ricorrente e, come tale, è riconducibile nell’alveo del concorso del fatto colposo del creditore di cui all’art. 1227 c.c., senza che i relativi costi possano essere imputati all’Amministrazione.
3. E’ stato appellato, con contestuale istanza cautelare, dall’Amministrazione soccombente il capo della sentenza ad essa sfavorevole, lamentando in sintesi, unitamente a motivate censure della pronuncia gravata, quanto segue:
-la concessione dell’alloggio dovrebbe riferirsi ad un alloggio la cui ubicazione sia collocata nel medesimo ambito territoriale in cui il militare presta servizio al fine di assicurarne, all’occorrenza, la presenza continuativa;
-la concessione degli alloggi è prevista ove esistenti e la pratica inagibilità dell’alloggio, che necessitava di profondi interventi di ristrutturazione (per obiettive ragioni di carattere sanitario e di pubblica e privata incolumità), era equiparabile all’inesistenza dello stesso;
-non vi è colpa dell’Amministrazione, atteso che la mancata fruizione dell’alloggio di servizio da parte del Sig. -OMISSIS- è stata dovuta anzitutto a scelte riconducibili esclusivamente ai proprietari dell’immobile; mentre l’Amministrazione si è poi adoperata reperendo altro alloggio presso l’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
- l’onere della prova della colpa deve essere assolto dal danneggiato, cosa non avvenuta nel caso di specie;
-il rimborso del canone di locazione riguarda personale trasferito d’autorità in una sede diversa da quella precedente e non a chi è trasferito a domanda come nella fattispecie de qua;
- si ripropone l’eccezione di prescrizione quinquennale;
In ultimo attesa l’omessa pronuncia sul punto da parte del giudice di prime cure, si ribadisce la richiesta di ordinare l’intervento dei terzi proprietari dell’immobile.
4. Si è costituita la parte appellata, producendo memoria e chiedendo la reiezione dell’appello.
5. Con ordinanza n. 180/2022, questo Consiglio, ha respinto l’istanza cautelare delle parti appellanti
“stante l’assenza di elementi di fumus, nonché la restaurabilità del periculum per la natura patrimoniale del danno”.
6. Nell’odierna udienza, sentite le parti come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Ai fini di una migliore comprensione della questione giova, preliminarmente, richiamare i fatti sottesi alla vicenda:
-con Determinazione n. 108256/63-T del Comando Legione Carabinieri Sicilia SM (Ufficio Personale) del 06.03.2008, l’odierno appellato veniva nominato Comandante della Stazione di Canicattì con diritto all’alloggio di servizio devoluto all’incarico, con Assegnazione n. 10859/64-T, di pari data, dell’alloggio, in Canicattì, Via Generale Alberto Dalla Chiesa n.8, all’interno della Caserma;
-in data 1 ottobre 2008 l’odierno appellato rappresentava all’Amministrazione lo stato di abbandono in cui versava l’alloggio, che non ne consentiva il godimento;
-a ciò non seguiva alcuna iniziativa dell’Amministrazione;
-né la situazione mutava con il trasferimento, il 1° febbraio 2012, della Caserma in altro immobile, ma privo di alloggio di servizio;
-a parte i non riusciti tentativi di addivenire, nel rapporto con i proprietari, alla ristrutturazione dell’alloggio, i cui lavori sarebbero in ipotesi terminati nel 2012, l’Amministrazione nel 2014 si attivava fruttuosamente per l’ottenimento di alloggi confiscati alla criminalità organizzata;
-finalmente, dopo ben otto anni, con Atto n. 10856/93-T, del 18.01.2016, l’Amministrazione revocava la precedente concessione in quanto l’alloggio era “abbisognevole di ristrutturazione” e con Determinazione n. 10856/94-T di pari data, concedeva altro alloggio di servizio fuori caserma, in Canicattì, Via Sant’Angela Merici, n.7.
7. L’appello è infondato e va confermata la pronuncia di prime cure.
7.1. Seguendo l’ordine logico delle questioni, va anzitutto confermato che spettava alla parte appellata l’alloggio di servizio, ai sensi degli artt. 363 e 383 d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, e che, una volta intervenuta la concessione dell’alloggio, che si innesta nel sinallagma del rapporto d’impiego, l’Amministrazione ha il dovere di procurarne la disponibilità.
Non è peraltro conducente l’assunto dell’appellante che l’alloggio va assegnato solo “ove esistente”, ai sensi dell’art. 363 cit., e che quello assegnato, per la sua inidoneità, equivarrebbe alla sua non esistenza. Si tratta infatti di una forzatura argomentativa, poiché, non solo il diritto all’alloggio fu concesso, ma l’alloggio era esistente, tanto che fu oggetto di assegnazione, mentre rimane questione di secondo grado se l’alloggio “esistente” fosse idoneo a soddisfare il diritto dell’odierno appellato.
7.2. Passando al profilo della responsabilità, priva di valore è la ripetizione dell’eccezione di prescrizione quinquennale, trattandosi, come ben affermato dal Giudice di prime cure, di responsabilità contrattuale.
7.3. In ordine al profilo soggettivo, trattandosi di responsabilità contrattuale, ai sensi dell’art. 1218 c.c., "il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l'inadempimento o il suo ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile".
In quest’ottica è irrilevante l’affermazione che l’onere della prova della colpa doveva essere assolto dal danneggiato, sussistendo invece una presunzione iuris tantum di colpa del debitore, il quale potrà sottrarsi alla responsabilità provando che l'inadempimento o il suo ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
Nell’appello si lamenta che l’inidoneità dell’alloggio assegnato era imputabile a terzi, e segnatamente ai proprietari dell’alloggio che non procedevano alla sua ristrutturazione, ma ciò non fa venir meno la negligenza dell’Amministrazione anche tenuto conto del torno di tempo trascorso senza che l’appellato potesse fruire dell’alloggio che, come condivisibilmente affermato dal TAR, “si sarebbe dovuta immediatamente adoperare per reperire, in favore dell’odierno ricorrente, un alloggio demaniale o, in mancanza, altra situazione alloggiativa sul libero mercato immobiliare”.
Né appare rilevante richiamare i vincoli di cui alla gestione delle infrastrutture dell’Arma dei Carabinieri n. G 5 del 2014, sia perché si tratta appunto di indicazioni del 2014, quando cioè erano già passati sei anni dalla prima assegnazione, sia perché, in ogni caso, tali indicazioni presentano alternative ben più articolate rispetto a quanto rappresentato dalle parti appellanti:
“la proposta di contratti di locazione di immobili può essere inoltrata a seguito della verifica dei seguenti requisiti:
- permanenza dei fabbisogni e delle esigenze allocative di cui al PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE;
- indisponibilità di:
a) immobili demaniali, patrimoniali, confiscati alla criminalità organizzata oppure inseriti nel Fondo Immobili Pubblici o nel Fondo Patrimonio Uno;
b) Enti Territoriali a concedere immobili in comodato gratuito;
c) Enti Pubblici non territoriali a locare immobili sulla base di un corrispettivo che sarà concordato dall'Agenzia del Demanio ed abbattuto per legge nella misura del 30%;
d) rispetto del parametro massimo di 25 metri quadrati per addetto;
-e) indagini sul mercato immobiliare volte ad individuare ipotesi locative maggiormente vantaggiose”.
Orbene, l’Amministrazione, a parte la proposta, sempre del 2014, all’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, non ha dato prova di essersi attivata per verificare tutte le altre alternative ivi contemplate.
7.4. Priva di pregio è poi la censura secondo cui, a mente dell’art. 47 co. 2 e 3 del d.P.R. 164/2002, il rimborso del canone di locazione riguarda personale trasferito d’autorità in una sede diversa da quella precedente e non a chi è trasferito a domanda come nel caso di specie.
Come ben evidenziato nelle difese di parte appellata, le disposizioni evocate non sono pertinenti, in quanto, a differenza del caso di specie, presuppongono la mancata assegnazione dell’alloggio.
7.5. Non vi è infine ragione per ordinare l’intervento dei terzi proprietari dell’immobile, poiché involgerebbe aspetti di per sé estranei al rapporto pubblicistico di pubblico impiego intercorrente tra le parti del presente giudizio, aspetti, questi, che comunque rientrano nella sfera di “disponibilità” (e di responsabilità) dell’amministrazione che al terzo si è rivolta.
8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza gravata.
Pone a carico dell’appellante le spese processuali del presente grado di giudizio a favore della parte appellata che liquida in euro 1.000,00 (mille), oltre a spese generali e accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte appellata.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Solveig Cogliani, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere
Maria Immordino, Consigliere, Estensore
Marco Mazzamuto, Consigliere
L'ESTENSORE |
IL PRESIDENTE |
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Maria Immordino |
Fabio Taormina |
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IL SEGRETARIO