Giu Dichiarazione si sopravvenuta carenza di interesse della decisione a ridosso dell'udienza
TAR CAMPANIA di NAPOLI - SENTENZA 21 ottobre 2022 N. 6520
Massima
Nel caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d'ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma soltanto adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa, poiché nel processo amministrativo, in assenza di repliche e/o diverse richieste ex adverso, vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso, cioè, che parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d'atto del giudice, che può esclusivamente dichiarare l'improcedibilità del ricorso

Testo della sentenza
TAR CAMPANIA di NAPOLI - SENTENZA 21 ottobre 2022 N. 6520

Pubblicato il 21/10/2022

N. 06520/2022 REG.PROV.COLL.

N. 05185/2017 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5185 del 2017, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Limatola, Francesco Noto, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Alessandro Limatola, in Napoli, alla via Santa Lucia N° 15;

contro

Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale "A. Cardarelli", in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro De Angelis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via del Parco Margherita 33;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituita in giudizio;

per l'annullamento:

1) della deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera A. Cardarelli di Napoli n. -OMISSIS-, contenente esclusione della ricorrente, alla medesima comunicata con nota raccomandata del successivo -OMISSIS-;

2) della deliberazione del Direttore Generale n. -OMISSIS-, avente ad oggetto la nomina della commissione esaminatrice per il concorso pubblico anzidetto;

3) del Bando di concorso indetto dell'AZIENDA OSPEDALIERA «A. CARDARELLI» di NAPOLI, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo inde-terminato di n. 19 posti di Dirigenti Medici di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza, di cui 9 posti riservati al personale interno, pubblicato sul B.U.R.C n 5 e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 21.02.2017, se ed ove i requisiti di ammissione ivi previsti e successivamente modificati sia-no ritenuti ex post ostativi al positivo superamento della selezione pubblica;

4) della Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera A. Cardarelli di Napoli n. -OMISSIS-, contenente revoca in parte qua del bando, se ed ove ritenuta lesiva degli interessi della ricorrente;

5) di tutti gli atti prodromici, connessi e consequenziali.


 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale "A. Cardarelli";

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza di smaltimento del giorno 11 ottobre 2022, tenuta da remoto a termini dell’art. 87, comma 4-bis c.p.a., il dott. Fabio Maffei e riservata la causa in decisione sulla base degli atti processuali;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


 

FATTO e DIRITTO

Rilevato che, con memoria depositata in data 6 ottobre 2022, la ricorrente, a mezzo del difensore costituito, ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, avendo assunto altro incarico lavorativo presso la medesima azienda sanitaria;

Considerato che il Collegio non può che prendere atto della espressa dichiarazione del difensore del ricorrente in ordine all'assenza di un attuale interesse alla prosecuzione del giudizio;

Rammentato al riguardo che, nel caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d'ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma soltanto adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa, poiché nel processo amministrativo, in assenza di repliche e/o diverse richieste ex adverso, vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso, cioè, che parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d'atto del giudice, che può esclusivamente dichiarare l'improcedibilità del ricorso (cfr.: Cons. Stato, Sez. VII, 31 gennaio 2022, n. 671; Cons. Stato, Sez. III, 21 maggio 2021, n. 3981; Cons. Stato, Sez. V , 21 settembre 2020, n. 5486; Cons. Stato, Sez. V, 2 gennaio 2020, n. 38; Cons. Stato, Sez. VI, 25 febbraio 2019, n. 1278; Cons. Stato, Sez. IV, 12 settembre 2016, n. 3848);

Considerato che, in ragione delle specifiche circostanze inerenti al ricorso, dell’esito processuale del ricorso, del carattere sensibili degli interessi coinvolti, sussistono gravi ed eccezionali motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile;

spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2022, tenuta da remoto con modalità Microsoft Teams, con l’intervento dei magistrati:

Maria Abbruzzese, Presidente

Valeria Ianniello, Consigliere

Fabio Maffei, Primo Referendario, Estensore

 
   

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

Fabio Maffei

 

Maria Abbruzzese

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

IL SEGRETARIO



 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.