Giu Sul silenzio inadempimento della P.A. (nella specie dell'ACER per la Regione Campania) in materia di Edilizia Residenziale Pubblica - Definizione del procedimento amministrativo nella fase successiva all'assegnazione di alloggio ERP - Art. 12, comma
TAR CAMPANIA - SALERNO - SENTENZA 15 giugno 2021 N. 1345
Massima
Sulla giurisdizione del G.A. in materia di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) – Riparto di giurisdizione – Spartiacque della “stipula del contratto”
Giova rammentare che, per ius receptum, in materia di edilizia residenziale pubblica, occorre distinguere una prima fase pubblicistica, antecedente e strumentale all'assegnazione dell'alloggio, caratterizzata dall'esercizio di poteri autoritativi finalizzati al perseguimento di interessi pubblici e, correlativamente, da posizioni di interesse legittimo del beneficiario, ed una seconda fase privatistica, successiva all’assegnazione, in cui non viene più in rilievo l’esercizio di poteri autoritativi con i correlati interessi legittimi e in cui la posizione del beneficiario assume, quindi, natura di diritto soggettivo. Pertanto, devono intendersi devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie afferenti alla prima fase e, invece, devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie afferenti alla seconda fase.

Nel caso in esame, ad avviso del Collegio, è da ritenersi rientrante nella giurisdizione dell’adito giudice amministrativo il capo di domanda avente per oggetto la condanna alla stipula del contratto di locazione dell’alloggio di ERP. Occorre rimarcare che è non già l’atto di assegnazione ex se, bensì proprio quest’ultima attività – in quanto prevista dall’art. 12, comma 5, della l. r. Campania n. 18/1997 come integrativa dell’efficacia dell’adottato provvedimento ampliativo – a segnare il definitivo spartiacque verso l’instaurazione del rapporto locativo, privatistico e paritetico, radicante la giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie inerenti al momento esecutivo del contratto stipulato.

Ed invero, come chiarito dalla giurisprudenza, in materia di edilizia residenziale pubblica, sorgono situazioni di diritto soggettivo e viene, di conseguenza, a radicarsi la cognizione del giudice ordinario esclusivamente dopo che non solo sia stato assegnato l’alloggio di ERP, ma sia stato anche stipulato il contratto in cui dette situazioni di diritto soggettivo rinvengono la propria fonte regolamentare (cfr. TAR Campania, sez. V, n. 6943/2018; TAR Veneto, Venezia, sez. II, n. 1076/2019; TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, n. 426/2020).
Avv. Rosario Vincenzo Ricci, Avv. Edoardo Attanasio, Avv. Marcella Locatelli e Dott.ssa Lia Pezzulo.

Testo della sentenza
TAR CAMPANIA - SALERNO - SENTENZA 15 giugno 2021 N. 1345

TAR CAMPANIA - SENTENZA 31 maggio 2021 N. 1345

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 528 del 2021, proposto da
omissis rappresentato e difeso dall'avvocato Rosario Vincenzo Ricci,
con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Salerno, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso
dagli avvocati omissis
ACER – Agenzia Campana Edilizia Residenziale (ex I.A.C.P. - Istituto Autonomo
Case Popolari della Provincia di Salerno), in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati omissis
per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato sull’istanza del 19 febbraio
2021 per la stipula del contratto di locazione e l’immissione nel possesso di un
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alloggio di edilizia residenziale pubblica.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Salerno e dell’ACER –
Agenzia Campana Edilizia Residenziale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 84 del d.l. n. 18/2020, 4 del d.l. n. 28/2020, 25 del d.l. n. 137/2020 e 1
del d.l. n. 183/2020;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2021 il dott. Olindo Di
Popolo e uditi per le parti i difensori tramite collegamento telematico da remoto,
come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Col ricorso in epigrafe omissis (in appresso, B. P. P.) agiva avvero il
silenzio inadempimento serbato dall’ACER – Agenzia Campana Edilizia
Residenziale (ex Istituto Autonomo per le Case Popolari – IACP della Provincia di
Salerno) sulla propria istanza via p.e.c. del 19 febbraio 2021, volta all’immissione
nel possesso dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica (ERP) assegnatogli con
provvedimento del Settore Politiche Sociali del Comune di Salerno prot. n. 109599
del 7 giugno 2019, ubicato in Salerno, via F. Spirito, n. 24, scala B, piano III, int. 6.
2. A supporto dell’azione proposta, denunciava la violazione degli artt. 2 e 3 della l.
n. 241/90, del giusto procedimento, nonché del principio di buon andamento della
pubblica amministrazione ex artt. 97 Cost. e 1 della l n. 241/1990 in relazione agli
artt. 12, comma 5, della l. r. Campania n. 18/1997 e 15, comma 6, del r. r.
Campania n. 11/2019.
In punto di fatto, rappresentava che, nonostante la conseguita assegnazione del
suindicato alloggio di ERP, non era stato tempestivamente immesso nel possesso di
quest’ultimo, a causa della ravvisata necessità di previamente eseguirvi gli
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interventi manutentivi preordinati a renderlo abitabile (cfr. verbale di sopralluogo
del 21 giugno 2019).
3. A fronte della perdurante inerzia amministrativa, anche a seguito della
formulazione della citata istanza del 19 febbraio 2021, il B. richiedeva, col ricorso
in epigrafe, l’accertamento dell’obbligo e la conseguente condanna dell’ACER e
del Comune di Salerno a provvedere alla stipula del contratto di locazione ed alla
consegna dell’immobile attribuitogli, nonché la nomina del commissario ad acta
per il caso di ulteriore inerzia.
Richiedeva, altresì, la condanna degli enti intimati al risarcimento per equivalente
monetario del danno da ritardo accumulato nel non concluso iter ex artt. 3 ss. della
l. r. Campania n. 18/1997.
4. Nel costituirsi in giudizio, il Comune di Salerno eccepiva il proprio di difetto di
legittimazione passiva.
Costituitasi in resistenza anche l’ACER, eccepiva il difetto di giurisdizione
dell’adito giudice amministrativo, nonché l’improcedibilità e l’infondatezza delle
domande proposte ex adverso.
6. Alla camera di consiglio del 12 maggio 2021, svoltasi tramite collegamento da
remoto sulla piattaforma “Microsoft Teams”, effettuato ai sensi degli artt. 4 del d.l.
n. 28/2020, 25 del d.l. n. 137/2020 e 1 del d.l. n. 183/2020 e del decreto del
Presidente del Consiglio di Stato n. 134/2020, la causa era trattenuta in decisione.
7. Venendo ora a scrutinare il ricorso, merita solo in parte favorevole
apprezzamento l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’ACER.
7.1. In argomento, giova rammentare che, per ius receptum, in materia di edilizia
residenziale pubblica, occorre distinguere una prima fase pubblicistica, antecedente
e strumentale all'assegnazione dell'alloggio, caratterizzata dall'esercizio di poteri
autoritativi finalizzati al perseguimento di interessi pubblici e, correlativamente, da
posizioni di interesse legittimo del beneficiario, ed una seconda fase privatistica,
successiva all’assegnazione, in cui non viene più in rilievo l’esercizio di poteri
autoritativi con i correlati interessi legittimi e in cui la posizione del beneficiario
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assume, quindi, natura di diritto soggettivo. Pertanto, devono intendersi devolute
alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie afferenti alla prima
fase e, invece, devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie
afferenti alla seconda fase (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. un., n. 755/2007; n.
758/2007; n. 29095/2011; n. 20727/2012; n. 22079/2017; n. 9918/2018; TAR
Molise, Campobasso, n. 285/2017; TAR Campania, Napoli, sez. V, n. 5720/2017;
n. 6943/2018; TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, n. 655/2018; TAR Lazio, Roma,
sez. I, n. 7462/2018; n. 9180/2018; sez. II, n. 10537/2019; n. 12344/2019; n.
13768/2019; TAR Toscana, Firenze, sez. II, n. 75/2019; TAR Basilicata, Potenza,
n. 305/2019; TAR Veneto, Venezia, sez. II, n. 1076/2019).
7.2. Ora, nel caso in esame, ad avviso del Collegio, è da ritenersi rientrante nella
giurisdizione dell’adito giudice amministrativo il capo di domanda avente per
oggetto la condanna alla stipula del contratto di locazione dell’alloggio di ERP,
mentre non è da ritenersi tale anche il capo di domanda avente per oggetto la
condanna alla materiale consegna di quest’ultimo.
7.2.1. Sotto il primo profilo, ossia nel senso della sussistenza della giurisdizione
amministrativa in relazione (e limitatamente) all’invocato ordine di provvedere alla
sottoscrizione del contratto di locazione dell’alloggio di ERP, occorre rimarcare
che è non già l’atto di assegnazione ex se, bensì proprio quest’ultima attività – in
quanto prevista dall’art. 12, comma 5, della l. r. Campania n. 18/1997 come
integrativa dell’efficacia dell’adottato provvedimento ampliativo – a segnare il
definitivo spartiacque verso l’instaurazione del rapporto locativo, privatistico e
paritetico, radicante la giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie inerenti
al momento esecutivo del contratto stipulato.
Ed invero, come chiarito dalla giurisprudenza, in materia di edilizia residenziale
pubblica, sorgono situazioni di diritto soggettivo e viene, di conseguenza, a
radicarsi la cognizione del giudice ordinario esclusivamente dopo che non solo sia
stato assegnato l’alloggio di ERP, ma sia stato anche stipulato il contratto in cui
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dette situazioni di diritto soggettivo rinvengono la propria fonte regolamentare (cfr.
TAR Campania, sez. V, n. 6943/2018; TAR Veneto, Venezia, sez. II, n. 1076/2019;
TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, n. 426/2020).
7.2.2. Sotto il secondo profilo, ossia nel senso del difetto di giurisdizione
amministrativa in relazione (e limitatamente) all’invocato ordine di provvedere alla
materiale consegna dell’alloggio di ERP, militano le stesse considerazioni dianzi
svolte.
Una simile attività si pone, infatti, logicamente e necessariamente a valle della
stipula del contratto ex art. 12, comma 5, della l. r. Campania n. 18/1997 e rimane,
quindi, attratta all’orbita paritetica e privatistica del rapporto locativo con
l’assegnatario, in corrispondenza della quale la tutela giurisdizionale si rende
azionabile dinanzi al giudice ordinario.
D’altronde, il capo di domanda in esame, avuto riguardo al relativo oggetto,
giammai potrebbe trovare ingresso nel presente giudizio.
In proposito, giova rammentare che il rito del silenzio è esperibile soltanto laddove
ci si trovi al cospetto di una disposizione puntuale impositiva di un obbligo di
provvedere ovvero laddove quest’ultimo sia inequivocamente ricavabile dal sistema
giuridico (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. V, 23 dicembre 2015, n. 5821): pure la
giurisprudenza più ‘aperturista’ ravvisa, infatti, l’obbligo di provvedere in parola, se
e in quanto, comunque, esso corrisponda ad una situazione soggettiva protetta,
qualificata come tale dall'ordinamento, rinvenibile anche al di là di una espressa
disposizione normativa che tipizzi il potere del privato di presentare un'istanza e,
quindi, anche in tutte le fattispecie particolari nelle quali ragioni di giustizia e di
equità impongano l'adozione di un provvedimento (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 14
dicembre 2004, n. 7975; 7 giugno 2017, n. 2751).
Ora, rispetto alla suindicata fenomenologia, ben diversa (ed estranea alla sfera di
operatività dell’istituto del silenzio inadempimento) si presenta l’ipotesi in cui il
riconoscimento della pretesa del privato prescinda dall’intermediazione
provvedimentale e l’invocato esercizio della funzione amministrativa si traduca,
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quindi, in un mero facere esecutivo di atti autoritativi già adottati (cfr. Cons. Stato,
sez. V, 27 dicembre 2013, n. 6268; TAR Campania, Napoli, sez. IV, 3 novembre
2010, n. 22318; TAR Liguria, Genova, sez. I, 30 marzo 2016, n. 303).
Se, cioè, l’obbligo di provvedere sussiste per l’amministrazione solo a fronte
dell'istanza del privato che implichi l'adozione di un provvedimento autoritativo,
l'azione contro il silenzio inadempimento non è esperibile contro qualsivoglia
tipologia di omissione amministrativa, restando esclusi dal suo ambito oggettivo di
applicazione gli obblighi di eseguire che richiedano, per il loro assolvimento,
un'attività materiale, e non provvedimentale (cfr. TAR Campania, Napoli, sez. VIII,
27 maggio 2009, n. 2971; Salerno, sez. II, 26 maggio 2011 n. 992; Napoli, sez. II,
16 gennaio 2013, n. 330; sez. III, 8 luglio 2013, n. 3553; TAR Lazio, Roma, sez. II
bis, 21 marzo 2011, n. 2458; sez. III, 2 aprile 2014; n. 3650; TAR Puglia, Lecce,
sez. II, 14 novembre 2013, n. 2293).
In tale prospettiva, deve osservarsi che gli artt. 31 e 117 cod. proc. amm. si
riferiscono sempre e comunque all'attività stricto sensu amministrativa, anche se
sprovvista di discrezionalità, non riguardando invece fattispecie adempitive
collegate a mere attività materiali post-provvedimentali, le quali nulla hanno a che
vedere con l'atto vincolato e/o consequenziale. Cosicché il ricorso per silentium va
dichiarato inammissibile, allorquando si lamenti un'inerzia estranea a qualsiasi
attività autoritativa dell'amministrazione, come, ad es., un omesso facere materiale
(cfr. TAR Molise, Campobasso, 21 luglio 2016, n. 309; TAR Abruzzo, L’Aquila,
28 luglio 2016, n. 465; 5 settembre 2016, n. 498)
Posto che, dunque, l’azione ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm. non può atteggiarsi a
guisa di strumento processuale esperibile per superare qualsivoglia inerzia
dell’amministrazione, essa non è da reputarsi in radice proponibile, allorquando si
richieda al giudice adito di ordinare non già un’attività provvedimentale – sia pure
in senso lato e sia pure vincolata e/o consequenziale –, bensì un mero facere, quale,
appunto, nella specie, la materiale consegna del già assegnato alloggio di ERP, in
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via susseguente alla stipula del prescritto contratto di locazione.
8. Sempre in rito, fuori sesto è l’eccezione di improcedibilità sollevata dall’ACER.
La nota del 19 aprile 2021, prot. n. 45011, non ha, infatti, fatto venir meno la
situazione di denunciata inerzia amministrativa in ordine all’istanza del 19 febbraio
2021, volta al perfezionamento dell’iter di assegnazione dell’alloggio di ERP in
favore del B., essendosi limitata a consentire l’accesso agli atti relativi alla pratica
de qua, così come richiesto con la distinta istanza del 18 febbraio 2021, prot. n.
39987.
9. Ancora in limine, è ravvisabile, in capo al Comune di Salerno, l’eccepito difetto
di legittimazione passiva.
In questo senso, deve rilevarsi che l’art. 12, comma 5, della l. r. Campania n.
18/1997 demanda unicamente ed espressamente all’«ente gestore» – e, quindi, nel
caso in esame, all’ACER – la «formale convocazione dell’assegnatario per la
stipulazione del contratto e per la conseguente consegna dell’alloggio».
Conseguentemente, il Comune di Salerno ha esaurito ogni suo potere
ipoteticamente coercibile a norma degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm., una volta
che, con provvedimento del 7 giugno 2019, prot. n. 109599, ha assegnato l’alloggio
di ERP in favore del B. e che, per di più, con note del 23 dicembre 2019, prot. n.
234500, e del 13 novembre 2020, prot. n. 185043, ha sollecitato l’ACER, in qualità
di ente proprietario e gestore, l’esecuzione di «un tempestivo intervento su quegli
immobili assegnati che non avessero i prescritti requisiti di agibilità/abitabilità – tra
cui l’alloggio in argomento – anche al fine di consentire agli assegnatari di
ottemperare alla stabile e continuativa occupazione degli stessi, pena la revoca del
provvedimento».
10. Nel merito, va accolta la domanda di condanna della (sola) ACER alla
sottoscrizione del contratto di locazione dell’alloggio di ERP, siccome fondata per
le ragioni illustrate in appresso.
10.1. Innanzitutto, sussiste, in capo alla menzionata ACER l’obbligo di provvedere
alla stipula del contratto in parola, il quale rinviene la propria fonte costitutiva tanto
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nell’art. 12, comma 5, della l. r. Campania n. 18/1997 (applicabile ratione temporis
alla fattispecie dedotta in giudizio) – ai sensi del quale «l'ente gestore, sulla base
del provvedimento di assegnazione emanato dal Sindaco, provvede alla formale
convocazione dell'assegnatario per la stipulazione del contratto e per la conseguente
consegna dell'alloggio» (cfr. anche art. 15, comma 6, del r. r. Campania n. 11/2019)
–, quanto nel provvedimento di assegnazione prot. n. 109599 del 7 giugno 2019.
10.2. Del pari, sussiste l’inerzia amministrativa, atteso che, all’indomani
dell’adozione del provvedimento di assegnazione prot. n. 109599 del 7 giugno
2019, nonché, vieppiù, della presentazione dell’istanza del 19 febbraio 2021,
l’ACER non risulta aver assolto gli incombenti previsti dal citato art. 12, comma 5,
della l. r. Campania n. 18/1997, nonostante lo spirare del termine generale
suppletivo di 30 giorni ex art. 2, comma 2, della l. n. 241/1990, applicabile in
mancanza di specifiche statuizioni normative in subiecta materia.
11. Ciò posto, sussistono anche le condizioni per la preventiva nomina del Prefetto
di Salerno (con facoltà di delega ad un funzionario dell’Ufficio) quale
Commissario ad acta, affinché provveda in sostituzione dell’ACER, ove
inadempiente al termine fissato in dispositivo, su apposito impulso della ricorrente
alla scadenza del detto termine e previa verifica della perdurante inerzia
amministrativa, nei successivi 60 giorni, agli incombenti di cui alla presente
sentenza.
Le spettanze del Commissario ad acta sono fin d’ora liquidate nella misura
complessiva di € 500,00 (oltre spese vive).
12. Non può essere, invece, accolta la proposta domanda di risarcimento per
equivalente monetario del danno da ritardo accumulato nel non concluso iter ex
artt. 3 ss. della l. r. Campania n. 18/1997, considerata la genericità della relativa
formulazione in rapporto all’an e, soprattutto, al quantum del pregiudizio
lamentato.
In argomento, costituisce, infatti, ius receptum l’arresto secondo cui l'ingiustizia e
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la sussistenza stessa del danno non possono, in linea di principio, presumersi iuris
tantum, in meccanica ed esclusiva relazione al ritardo o al silenzio nell'adozione del
provvedimento amministrativo, dovendo il danneggiato provare, ai sensi degli artt.
64 cod. proc. amm. e 2697 cod. civ., tutti gli elementi costitutivi della domanda
risarcitoria e, in particolare, sia dei presupposti di carattere oggettivo (prova del
danno e del suo ammontare, ingiustizia dello stesso, nesso causale) sia dei
presupposti di carattere soggettivo (dolo o colpa del danneggiante) (cfr., ex multis,
Cons. Stato, sez. V, 21 aprile 2016, n. 1584; sez. IV, 11 gennaio 2018, n. 108; sez.
V, 18 giugno 2018, n. 3730; sez. IV, 1° agosto 2018, n. 4753; sez. VI, 3 dicembre
2018, n. 6859; TAR Lazio, Roma, sez. II, 12 aprile 2016, n. 4329; 13 ottobre 2017,
n. 10343; sez. III, 29 novembre 2018, n. 11601; TAR Campania, Napoli, sez. VII, 4
agosto 2016, n. 4040; sez. II, 9 gennaio 2017, n. 177; TAR Puglia, Bari, sez. I, 19
ottobre 2017, n. 1053; Lecce, sez. I, 26 ottobre 2017, n. 1666).
In particolare, il B. si è limitato, nella specie, a invocare ellitticamente una
quantificazione equitativa del lamentato danno risarcibile ed a richiedere,
comunque, altrettanto ellitticamente il riconoscimento della somma forfettaria di €
10.000,00, senza minimamente indicarne e comprovarne le singole voci costitutive.
Ed è, quindi, appena il caso di rammentare, a ripudio di una simile domanda, che,
per granitica giurisprudenza: - «nell'azione di responsabilità per danni il principio
dispositivo opera con pienezza e non è temperato dal metodo acquisitivo proprio
dell'azione di annullamento (ex art. 64, commi 1 e 3, cod. proc. amm.);
quest'ultimo, infatti, in tanto si giustifica in quanto sussista la necessità di
equilibrare l'asimmetria informativa tra amministrazione e privato la quale
contraddistingue l'esercizio del pubblico potere ed il correlato rimedio dell'azione
di impugnazione, mentre non si riscontra in quella di risarcimento dei danni, in
relazione alla quale il criterio della c.d. vicinanza della prova determina il
riespandersi del predetto principio dispositivo sancito in generale dall'art. 2697,
primo comma, cod. civ.» (Cons. Stato, ad. plen., n. 2/2017); - «il potere
discrezionale di liquidazione del danno in via equitativa a norma degli artt. 1226 e
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2056 cod. civ. … presuppone … la prova dell'esistenza di danni risarcibili e
l'obiettiva impossibilità o particolare difficoltà di provare il danno nel suo preciso
ammontare: con la conseguenza dell'onere per la parte interessata di provare non
solo l'an debeatur del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba
ritenersi in re ipsa, ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del
danno e di cui possa ragionevolmente disporre nonostante la riconosciuta difficoltà;
e ciò in modo da consentire al giudice il concreto esercizio del potere di
liquidazione in via equitativa, che ha la sola funzione di colmare le lacune
insuperabili ai fini della sua precisa determinazione» (Cass. civ., sez. lav., n.
17613/2020; cfr. anche, ex multis, Cass. civ., sez. III, n. 23661/2020; sez. lav., n.
24146/2020; TAR Lazio, Roma, sez. II, n. 8930/2020); - « la mancanza di prova
circa la ricorrenza del danno non potesse essere sostituita ricorrendo alla sua
valutazione equitativa … quest'ultima, infatti, espressione del più generale potere di
cui all'art. 115 cod. proc. civ., non può sopperire ad un difetto di prova circa la
ricorrenza del danno, ma soccorre sussidiariamente ove, provato il danno, sia
difficile o impossibile quantificarlo; pertanto, è subordinata, da un lato, alla
condizione che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile per la
parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare, dall'altro non
ricomprende anche l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta,
presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza del danno
e non esonera la parte dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali
possa ragionevolmente disporre, affinché l'apprezzamento equitativo sia per quanto
possibile, ricondotto alla sua funzione di colmare solo le lacune insuperabili
nell'iter della determinazione dell'equivalente pecuniario del danno (Cass. civ., sez.
III, n. 29330/2019); - «in relazione ai danni da mancato tempestivo esercizio
dell'attività amministrativa, spetta al ricorrente fornire in modo rigoroso la prova
dell'esistenza del pregiudizio, specie perché ha natura patrimoniale, non potendosi
invocare il c.d. principio acquisitivo in quanto surroga l'onere di allegazione dei
N. 00528/2021 REG.RIC.
fatti; e se anche può ammettersi il ricorso alle presunzioni semplici per fornire la
prova dell'esistenza del danno e della sua entità, è comunque ineludibile l'obbligo di
allegare circostanze di fatto precise e, quando il soggetto onerato di tale allegazione
non vi adempie, non può darsi ingresso alla valutazione equitativa del danno a
norma dell'art. 1226 cod. civ. perché tale norma presuppone l'impossibilità di
provare l'ammontare preciso del pregiudizio subito» (Cons. Stato, sez. V, n.
3405/2013).
13. Quanto, infine, alle spese di lite, la reciproca soccombenza ne giustifica
l’integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno
(Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe:
- lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, dichiara
illegittimo il silenzio inadempimento serbato dall’ACER – Agenzia Campana
Edilizia Residenziale sull’istanza del 19 febbraio 2021, ordinandole di provvedere
in maniera espressa su di essa, entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla
comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, mediante
stipula del contratto di locazione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica
assegnato con provvedimento del Settore Politiche Sociali del Comune di Salerno
prot. n. 109599 del 7 giugno 2019;
- nomina quale Commissario ad acta il Prefetto di Salerno o un funzionario da lui
delegato, affinché, in caso di perdurante inerzia dell’amministrazione intimata,
provveda a quanto sopra;
- liquida fin d’ora, a carico dell’ACER – Agenzia Campana Edilizia Residenziale,
le spettanze del Commissario ad acta nella misura complessiva di € 500,00 (oltre
spese vive);
- dichiara il proprio difetto di giurisdizione sulla domanda di condanna alla
consegna dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica assegnato con
N. 00528/2021 REG.RIC.
provvedimento del Settore Politiche Sociali del Comune di Salerno prot. n. 109599
del 7 giugno 2019 e indica nel giudice ordinario l’autorità munita di giurisdizione,
dinanzi alla quale tale domanda andrà riassunta;
- dichiara il difetto di legittimazione passiva del Comune di Salerno;
- respinge la domanda di risarcimento per equivalente monetario del danno da
ritardo;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2021,
svoltasi tramite collegamento telematico da remoto, ai sensi dell'art. 84, comma 6,
del d.l. n. 18/2020, con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Olindo Di Popolo, Consigliere, Estensore
Igor Nobile, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Olindo Di Popolo Nicola Durante
IL SEGRETARIO