Limiti dell’azione sul silenzio ex artt. 31 e 117 c.p.a.
L’azione ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm. non può atteggiarsi a guisa di strumento processuale esperibile per superare qualsivoglia inerzia dell’amministrazione, essa non è da reputarsi in radice proponibile, allorquando si richieda al giudice adito di ordinare non già un’attività provvedimentale – sia pure in senso lato e sia pure vincolata e/o consequenziale –, bensì un mero facere, quale, appunto, nella specie, la materiale consegna del già assegnato alloggio di ERP, in via susseguente alla stipula del prescritto contratto di locazione
Avv. Rosario Vincenzo Ricci, Avv. Edoardo Attanasio, Avv. Marcella Locatelli e Dott.ssa Lia Pezzulo.
???????TAR CAMPANIA - SENTENZA 31 maggio 2021 N. 1345
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 528 del 2021, proposto
da
omissis rappresentato e difeso dall'avvocato Rosario Vincenzo
Ricci,
con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Salerno, in persona del Sindaco pro tempore,
rappresentato e difeso
dagli avvocati omissis
ACER – Agenzia Campana Edilizia Residenziale (ex I.A.C.P. -
Istituto Autonomo
Case Popolari della Provincia di Salerno), in persona del legale
rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati omissis
per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato
sull’istanza del 19 febbraio
2021 per la stipula del contratto di locazione e l’immissione nel
possesso di un
N. 00528/2021 REG.RIC.
alloggio di edilizia residenziale pubblica.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Salerno e
dell’ACER –
Agenzia Campana Edilizia Residenziale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 84 del d.l. n. 18/2020, 4 del d.l. n. 28/2020, 25
del d.l. n. 137/2020 e 1
del d.l. n. 183/2020;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2021 il
dott. Olindo Di
Popolo e uditi per le parti i difensori tramite collegamento
telematico da remoto,
come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Col ricorso in epigrafe omissis (in appresso, B. P. P.) agiva
avvero il
silenzio inadempimento serbato dall’ACER – Agenzia Campana
Edilizia
Residenziale (ex Istituto Autonomo per le Case Popolari – IACP
della Provincia di
Salerno) sulla propria istanza via p.e.c. del 19 febbraio 2021,
volta all’immissione
nel possesso dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica (ERP)
assegnatogli con
provvedimento del Settore Politiche Sociali del Comune di Salerno
prot. n. 109599
del 7 giugno 2019, ubicato in Salerno, via F. Spirito, n. 24, scala
B, piano III, int. 6.
2. A supporto dell’azione proposta, denunciava la violazione degli
artt. 2 e 3 della l.
n. 241/90, del giusto procedimento, nonché del principio di buon
andamento della
pubblica amministrazione ex artt. 97 Cost. e 1 della l n. 241/1990
in relazione agli
artt. 12, comma 5, della l. r. Campania n. 18/1997 e 15, comma 6,
del r. r.
Campania n. 11/2019.
In punto di fatto, rappresentava che, nonostante la conseguita
assegnazione del
suindicato alloggio di ERP, non era stato tempestivamente immesso
nel possesso di
quest’ultimo, a causa della ravvisata necessità di previamente
eseguirvi gli
N. 00528/2021 REG.RIC.
interventi manutentivi preordinati a renderlo abitabile (cfr.
verbale di sopralluogo
del 21 giugno 2019).
3. A fronte della perdurante inerzia amministrativa, anche a
seguito della
formulazione della citata istanza del 19 febbraio 2021, il B.
richiedeva, col ricorso
in epigrafe, l’accertamento dell’obbligo e la conseguente condanna
dell’ACER e
del Comune di Salerno a provvedere alla stipula del contratto di
locazione ed alla
consegna dell’immobile attribuitogli, nonché la nomina del
commissario ad acta
per il caso di ulteriore inerzia.
Richiedeva, altresì, la condanna degli enti intimati al
risarcimento per equivalente
monetario del danno da ritardo accumulato nel non concluso iter ex
artt. 3 ss. della
l. r. Campania n. 18/1997.
4. Nel costituirsi in giudizio, il Comune di Salerno eccepiva il
proprio di difetto di
legittimazione passiva.
Costituitasi in resistenza anche l’ACER, eccepiva il difetto di
giurisdizione
dell’adito giudice amministrativo, nonché l’improcedibilità e
l’infondatezza delle
domande proposte ex adverso.
6. Alla camera di consiglio del 12 maggio 2021, svoltasi tramite
collegamento da
remoto sulla piattaforma “Microsoft Teams”, effettuato ai sensi
degli artt. 4 del d.l.
n. 28/2020, 25 del d.l. n. 137/2020 e 1 del d.l. n. 183/2020 e del
decreto del
Presidente del Consiglio di Stato n. 134/2020, la causa era
trattenuta in decisione.
7. Venendo ora a scrutinare il ricorso, merita solo in parte
favorevole
apprezzamento l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata
dall’ACER.
7.1. In argomento, giova rammentare che, per ius receptum, in
materia di edilizia
residenziale pubblica, occorre distinguere una prima fase
pubblicistica, antecedente
e strumentale all'assegnazione dell'alloggio, caratterizzata
dall'esercizio di poteri
autoritativi finalizzati al perseguimento di interessi pubblici e,
correlativamente, da
posizioni di interesse legittimo del beneficiario, ed una seconda
fase privatistica,
successiva all’assegnazione, in cui non viene più in rilievo
l’esercizio di poteri
autoritativi con i correlati interessi legittimi e in cui la
posizione del beneficiario
N. 00528/2021 REG.RIC.
assume, quindi, natura di diritto soggettivo. Pertanto, devono
intendersi devolute
alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie
afferenti alla prima
fase e, invece, devolute alla giurisdizione del giudice ordinario
le controversie
afferenti alla seconda fase (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. un.,
n. 755/2007; n.
758/2007; n. 29095/2011; n. 20727/2012; n. 22079/2017; n.
9918/2018; TAR
Molise, Campobasso, n. 285/2017; TAR Campania, Napoli, sez. V, n.
5720/2017;
n. 6943/2018; TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, n. 655/2018; TAR
Lazio, Roma,
sez. I, n. 7462/2018; n. 9180/2018; sez. II, n. 10537/2019; n.
12344/2019; n.
13768/2019; TAR Toscana, Firenze, sez. II, n. 75/2019; TAR
Basilicata, Potenza,
n. 305/2019; TAR Veneto, Venezia, sez. II, n. 1076/2019).
7.2. Ora, nel caso in esame, ad avviso del Collegio, è da ritenersi
rientrante nella
giurisdizione dell’adito giudice amministrativo il capo di domanda
avente per
oggetto la condanna alla stipula del contratto di locazione
dell’alloggio di ERP,
mentre non è da ritenersi tale anche il capo di domanda avente per
oggetto la
condanna alla materiale consegna di quest’ultimo.
7.2.1. Sotto il primo profilo, ossia nel senso della sussistenza
della giurisdizione
amministrativa in relazione (e limitatamente) all’invocato ordine
di provvedere alla
sottoscrizione del contratto di locazione dell’alloggio di ERP,
occorre rimarcare
che è non già l’atto di assegnazione ex se, bensì proprio
quest’ultima attività – in
quanto prevista dall’art. 12, comma 5, della l. r. Campania n.
18/1997 come
integrativa dell’efficacia dell’adottato provvedimento ampliativo –
a segnare il
definitivo spartiacque verso l’instaurazione del rapporto locativo,
privatistico e
paritetico, radicante la giurisdizione del giudice ordinario sulle
controversie inerenti
al momento esecutivo del contratto stipulato.
Ed invero, come chiarito dalla giurisprudenza, in materia di
edilizia residenziale
pubblica, sorgono situazioni di diritto soggettivo e viene, di
conseguenza, a
radicarsi la cognizione del giudice ordinario esclusivamente dopo
che non solo sia
stato assegnato l’alloggio di ERP, ma sia stato anche stipulato il
contratto in cui
N. 00528/2021 REG.RIC.
dette situazioni di diritto soggettivo rinvengono la propria fonte
regolamentare (cfr.
TAR Campania, sez. V, n. 6943/2018; TAR Veneto, Venezia, sez. II,
n. 1076/2019;
TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, n. 426/2020).
7.2.2. Sotto il secondo profilo, ossia nel senso del difetto di
giurisdizione
amministrativa in relazione (e limitatamente) all’invocato ordine
di provvedere alla
materiale consegna dell’alloggio di ERP, militano le stesse
considerazioni dianzi
svolte.
Una simile attività si pone, infatti, logicamente e necessariamente
a valle della
stipula del contratto ex art. 12, comma 5, della l. r. Campania n.
18/1997 e rimane,
quindi, attratta all’orbita paritetica e privatistica del rapporto
locativo con
l’assegnatario, in corrispondenza della quale la tutela
giurisdizionale si rende
azionabile dinanzi al giudice ordinario.
D’altronde, il capo di domanda in esame, avuto riguardo al relativo
oggetto,
giammai potrebbe trovare ingresso nel presente giudizio.
In proposito, giova rammentare che il rito del silenzio è
esperibile soltanto laddove
ci si trovi al cospetto di una disposizione puntuale impositiva di
un obbligo di
provvedere ovvero laddove quest’ultimo sia inequivocamente
ricavabile dal sistema
giuridico (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. V, 23 dicembre 2015,
n. 5821): pure la
giurisprudenza più ‘aperturista’ ravvisa, infatti, l’obbligo di
provvedere in parola, se
e in quanto, comunque, esso corrisponda ad una situazione
soggettiva protetta,
qualificata come tale dall'ordinamento, rinvenibile anche al di là
di una espressa
disposizione normativa che tipizzi il potere del privato di
presentare un'istanza e,
quindi, anche in tutte le fattispecie particolari nelle quali
ragioni di giustizia e di
equità impongano l'adozione di un provvedimento (cfr. Cons. Stato,
sez. IV, 14
dicembre 2004, n. 7975; 7 giugno 2017, n. 2751).
Ora, rispetto alla suindicata fenomenologia, ben diversa (ed
estranea alla sfera di
operatività dell’istituto del silenzio inadempimento) si
presenta l’ipotesi in cui il
riconoscimento della pretesa del privato prescinda
dall’intermediazione
provvedimentale e l’invocato esercizio della funzione
amministrativa si traduca,
N. 00528/2021 REG.RIC.
quindi, in un mero facere esecutivo di atti autoritativi già
adottati (cfr. Cons. Stato,
sez. V, 27 dicembre 2013, n. 6268; TAR Campania, Napoli, sez. IV, 3
novembre
2010, n. 22318; TAR Liguria, Genova, sez. I, 30 marzo 2016, n.
303).
Se, cioè, l’obbligo di provvedere sussiste per l’amministrazione
solo a fronte
dell'istanza del privato che implichi l'adozione di un
provvedimento autoritativo,
l'azione contro il silenzio inadempimento non è
esperibile contro qualsivoglia
tipologia di omissione amministrativa, restando esclusi dal suo
ambito oggettivo di
applicazione gli obblighi di eseguire che richiedano, per il loro
assolvimento,
un'attività materiale, e non provvedimentale (cfr. TAR Campania,
Napoli, sez. VIII,
27 maggio 2009, n. 2971; Salerno, sez. II, 26 maggio 2011 n. 992;
Napoli, sez. II,
16 gennaio 2013, n. 330; sez. III, 8 luglio 2013, n. 3553; TAR
Lazio, Roma, sez. II
bis, 21 marzo 2011, n. 2458; sez. III, 2 aprile 2014; n. 3650; TAR
Puglia, Lecce,
sez. II, 14 novembre 2013, n. 2293).
In tale prospettiva, deve osservarsi che gli artt. 31 e 117 cod.
proc. amm. si
riferiscono sempre e comunque all'attività stricto sensu
amministrativa, anche se
sprovvista di discrezionalità, non riguardando invece fattispecie
adempitive
collegate a mere attività materiali post-provvedimentali, le quali
nulla hanno a che
vedere con l'atto vincolato e/o consequenziale. Cosicché il ricorso
per silentium va
dichiarato inammissibile, allorquando si lamenti un'inerzia
estranea a qualsiasi
attività autoritativa dell'amministrazione, come, ad es., un omesso
facere materiale
(cfr. TAR Molise, Campobasso, 21 luglio 2016, n. 309; TAR Abruzzo,
L’Aquila,
28 luglio 2016, n. 465; 5 settembre 2016, n. 498)
Posto che, dunque, l’azione ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm. non
può atteggiarsi a
guisa di strumento processuale esperibile per superare qualsivoglia
inerzia
dell’amministrazione, essa non è da reputarsi in radice
proponibile, allorquando si
richieda al giudice adito di ordinare non già un’attività
provvedimentale – sia pure
in senso lato e sia pure vincolata e/o consequenziale –, bensì un
mero facere, quale,
appunto, nella specie, la materiale consegna del già assegnato
alloggio di ERP, in
N. 00528/2021 REG.RIC.
via susseguente alla stipula del prescritto contratto di
locazione.
8. Sempre in rito, fuori sesto è l’eccezione di improcedibilità
sollevata dall’ACER.
La nota del 19 aprile 2021, prot. n. 45011, non ha, infatti, fatto
venir meno la
situazione di denunciata inerzia amministrativa in ordine
all’istanza del 19 febbraio
2021, volta al perfezionamento dell’iter di assegnazione
dell’alloggio di ERP in
favore del B., essendosi limitata a consentire l’accesso agli atti
relativi alla pratica
de qua, così come richiesto con la distinta istanza del 18 febbraio
2021, prot. n.
39987.
9. Ancora in limine, è ravvisabile, in capo al Comune di Salerno,
l’eccepito difetto
di legittimazione passiva.
In questo senso, deve rilevarsi che l’art. 12, comma 5, della l. r.
Campania n.
18/1997 demanda unicamente ed espressamente all’«ente gestore» – e,
quindi, nel
caso in esame, all’ACER – la «formale convocazione
dell’assegnatario per la
stipulazione del contratto e per la conseguente consegna
dell’alloggio».
Conseguentemente, il Comune di Salerno ha esaurito ogni suo
potere
ipoteticamente coercibile a norma degli artt. 31 e 117 cod. proc.
amm., una volta
che, con provvedimento del 7 giugno 2019, prot. n. 109599, ha
assegnato l’alloggio
di ERP in favore del B. e che, per di più, con note del 23 dicembre
2019, prot. n.
234500, e del 13 novembre 2020, prot. n. 185043, ha sollecitato
l’ACER, in qualità
di ente proprietario e gestore, l’esecuzione di «un tempestivo
intervento su quegli
immobili assegnati che non avessero i prescritti requisiti di
agibilità/abitabilità – tra
cui l’alloggio in argomento – anche al fine di consentire agli
assegnatari di
ottemperare alla stabile e continuativa occupazione degli stessi,
pena la revoca del
provvedimento».
10. Nel merito, va accolta la domanda di condanna della (sola) ACER
alla
sottoscrizione del contratto di locazione dell’alloggio di ERP,
siccome fondata per
le ragioni illustrate in appresso.
10.1. Innanzitutto, sussiste, in capo alla menzionata ACER
l’obbligo di provvedere
alla stipula del contratto in parola, il quale rinviene la propria
fonte costitutiva tanto
N. 00528/2021 REG.RIC.
nell’art. 12, comma 5, della l. r. Campania n. 18/1997 (applicabile
ratione temporis
alla fattispecie dedotta in giudizio) – ai sensi del quale «l'ente
gestore, sulla base
del provvedimento di assegnazione emanato dal Sindaco, provvede
alla formale
convocazione dell'assegnatario per la stipulazione del contratto e
per la conseguente
consegna dell'alloggio» (cfr. anche art. 15, comma 6, del r. r.
Campania n. 11/2019)
–, quanto nel provvedimento di assegnazione prot. n. 109599 del 7
giugno 2019.
10.2. Del pari, sussiste l’inerzia amministrativa, atteso che,
all’indomani
dell’adozione del provvedimento di assegnazione prot. n. 109599 del
7 giugno
2019, nonché, vieppiù, della presentazione dell’istanza del 19
febbraio 2021,
l’ACER non risulta aver assolto gli incombenti previsti dal citato
art. 12, comma 5,
della l. r. Campania n. 18/1997, nonostante lo spirare del termine
generale
suppletivo di 30 giorni ex art. 2, comma 2, della l. n. 241/1990,
applicabile in
mancanza di specifiche statuizioni normative in subiecta
materia.
11. Ciò posto, sussistono anche le condizioni per la preventiva
nomina del Prefetto
di Salerno (con facoltà di delega ad un funzionario dell’Ufficio)
quale
Commissario ad acta, affinché provveda in sostituzione dell’ACER,
ove
inadempiente al termine fissato in dispositivo, su apposito impulso
della ricorrente
alla scadenza del detto termine e previa verifica della perdurante
inerzia
amministrativa, nei successivi 60 giorni, agli incombenti di cui
alla presente
sentenza.
Le spettanze del Commissario ad acta sono fin d’ora liquidate nella
misura
complessiva di € 500,00 (oltre spese vive).
12. Non può essere, invece, accolta la proposta domanda di
risarcimento per
equivalente monetario del danno da ritardo accumulato nel non
concluso iter ex
artt. 3 ss. della l. r. Campania n. 18/1997, considerata la
genericità della relativa
formulazione in rapporto all’an e, soprattutto, al quantum del
pregiudizio
lamentato.
In argomento, costituisce, infatti, ius receptum l’arresto secondo
cui l'ingiustizia e
N. 00528/2021 REG.RIC.
la sussistenza stessa del danno non possono, in linea di principio,
presumersi iuris
tantum, in meccanica ed esclusiva relazione al ritardo o
al silenzio nell'adozione del
provvedimento amministrativo, dovendo il danneggiato provare, ai
sensi degli artt.
64 cod. proc. amm. e 2697 cod. civ., tutti gli elementi costitutivi
della domanda
risarcitoria e, in particolare, sia dei presupposti di carattere
oggettivo (prova del
danno e del suo ammontare, ingiustizia dello stesso, nesso causale)
sia dei
presupposti di carattere soggettivo (dolo o colpa del danneggiante)
(cfr., ex multis,
Cons. Stato, sez. V, 21 aprile 2016, n. 1584; sez. IV, 11 gennaio
2018, n. 108; sez.
V, 18 giugno 2018, n. 3730; sez. IV, 1° agosto 2018, n. 4753; sez.
VI, 3 dicembre
2018, n. 6859; TAR Lazio, Roma, sez. II, 12 aprile 2016, n. 4329;
13 ottobre 2017,
n. 10343; sez. III, 29 novembre 2018, n. 11601; TAR Campania,
Napoli, sez. VII, 4
agosto 2016, n. 4040; sez. II, 9 gennaio 2017, n. 177; TAR Puglia,
Bari, sez. I, 19
ottobre 2017, n. 1053; Lecce, sez. I, 26 ottobre 2017, n.
1666).
In particolare, il B. si è limitato, nella specie, a invocare
ellitticamente una
quantificazione equitativa del lamentato danno risarcibile ed a
richiedere,
comunque, altrettanto ellitticamente il riconoscimento della somma
forfettaria di €
10.000,00, senza minimamente indicarne e comprovarne le singole
voci costitutive.
Ed è, quindi, appena il caso di rammentare, a ripudio di una simile
domanda, che,
per granitica giurisprudenza: - «nell'azione di responsabilità per
danni il principio
dispositivo opera con pienezza e non è temperato dal metodo
acquisitivo proprio
dell'azione di annullamento (ex art. 64, commi 1 e 3, cod. proc.
amm.);
quest'ultimo, infatti, in tanto si giustifica in quanto sussista la
necessità di
equilibrare l'asimmetria informativa tra amministrazione e privato
la quale
contraddistingue l'esercizio del pubblico potere ed il correlato
rimedio dell'azione
di impugnazione, mentre non si riscontra in quella di risarcimento
dei danni, in
relazione alla quale il criterio della c.d. vicinanza della prova
determina il
riespandersi del predetto principio dispositivo sancito in generale
dall'art. 2697,
primo comma, cod. civ.» (Cons. Stato, ad. plen., n. 2/2017); - «il
potere
discrezionale di liquidazione del danno in via equitativa a norma
degli artt. 1226 e
N. 00528/2021 REG.RIC.
2056 cod. civ. … presuppone … la prova dell'esistenza di danni
risarcibili e
l'obiettiva impossibilità o particolare difficoltà di provare il
danno nel suo preciso
ammontare: con la conseguenza dell'onere per la parte interessata
di provare non
solo l'an debeatur del diritto al risarcimento, ove sia stato
contestato o non debba
ritenersi in re ipsa, ma anche ogni elemento di fatto utile alla
quantificazione del
danno e di cui possa ragionevolmente disporre nonostante la
riconosciuta difficoltà;
e ciò in modo da consentire al giudice il concreto esercizio del
potere di
liquidazione in via equitativa, che ha la sola funzione di colmare
le lacune
insuperabili ai fini della sua precisa determinazione» (Cass. civ.,
sez. lav., n.
17613/2020; cfr. anche, ex multis, Cass. civ., sez. III, n.
23661/2020; sez. lav., n.
24146/2020; TAR Lazio, Roma, sez. II, n. 8930/2020); - « la
mancanza di prova
circa la ricorrenza del danno non potesse essere sostituita
ricorrendo alla sua
valutazione equitativa … quest'ultima, infatti, espressione del più
generale potere di
cui all'art. 115 cod. proc. civ., non può sopperire ad un difetto
di prova circa la
ricorrenza del danno, ma soccorre sussidiariamente ove, provato il
danno, sia
difficile o impossibile quantificarlo; pertanto, è subordinata, da
un lato, alla
condizione che risulti obiettivamente impossibile, o
particolarmente difficile per la
parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare,
dall'altro non
ricomprende anche l'accertamento del pregiudizio della cui
liquidazione si tratta,
presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare la
sussistenza del danno
e non esonera la parte dal fornire gli elementi probatori e i dati
di fatto dei quali
possa ragionevolmente disporre, affinché l'apprezzamento equitativo
sia per quanto
possibile, ricondotto alla sua funzione di colmare solo le lacune
insuperabili
nell'iter della determinazione dell'equivalente pecuniario del
danno (Cass. civ., sez.
III, n. 29330/2019); - «in relazione ai danni da mancato tempestivo
esercizio
dell'attività amministrativa, spetta al ricorrente fornire in modo
rigoroso la prova
dell'esistenza del pregiudizio, specie perché ha natura
patrimoniale, non potendosi
invocare il c.d. principio acquisitivo in quanto surroga l'onere di
allegazione dei
N. 00528/2021 REG.RIC.
fatti; e se anche può ammettersi il ricorso alle presunzioni
semplici per fornire la
prova dell'esistenza del danno e della sua entità, è comunque
ineludibile l'obbligo di
allegare circostanze di fatto precise e, quando il soggetto onerato
di tale allegazione
non vi adempie, non può darsi ingresso alla valutazione equitativa
del danno a
norma dell'art. 1226 cod. civ. perché tale norma presuppone
l'impossibilità di
provare l'ammontare preciso del pregiudizio subito» (Cons. Stato,
sez. V, n.
3405/2013).
13. Quanto, infine, alle spese di lite, la reciproca soccombenza ne
giustifica
l’integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione
staccata di Salerno
(Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso in
epigrafe:
- lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per
l’effetto, dichiara
illegittimo il silenzio inadempimento serbato dall’ACER –
Agenzia Campana
Edilizia Residenziale sull’istanza del 19 febbraio 2021,
ordinandole di provvedere
in maniera espressa su di essa, entro il termine di 60 giorni
decorrenti dalla
comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente
sentenza, mediante
stipula del contratto di locazione dell’alloggio di edilizia
residenziale pubblica
assegnato con provvedimento del Settore Politiche Sociali del
Comune di Salerno
prot. n. 109599 del 7 giugno 2019;
- nomina quale Commissario ad acta il Prefetto di Salerno o un
funzionario da lui
delegato, affinché, in caso di perdurante inerzia
dell’amministrazione intimata,
provveda a quanto sopra;
- liquida fin d’ora, a carico dell’ACER – Agenzia Campana Edilizia
Residenziale,
le spettanze del Commissario ad acta nella misura complessiva di €
500,00 (oltre
spese vive);
- dichiara il proprio difetto di giurisdizione sulla domanda di
condanna alla
consegna dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica assegnato
con
N. 00528/2021 REG.RIC.
provvedimento del Settore Politiche Sociali del Comune di Salerno
prot. n. 109599
del 7 giugno 2019 e indica nel giudice ordinario l’autorità munita
di giurisdizione,
dinanzi alla quale tale domanda andrà riassunta;
- dichiara il difetto di legittimazione passiva del Comune di
Salerno;
- respinge la domanda di risarcimento per equivalente monetario del
danno da
ritardo;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 12
maggio 2021,
svoltasi tramite collegamento telematico da remoto, ai sensi
dell'art. 84, comma 6,
del d.l. n. 18/2020, con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Olindo Di Popolo, Consigliere, Estensore
Igor Nobile, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Olindo Di Popolo Nicola Durante
IL SEGRETARIO