Pubblicato il 19/03/2021
N. 02403/2021 REG.PROV.COLL.
N. 03257/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA DI RIMESSIONE ALL'ADUNANZA PLENARIA
sul ricorso numero di registro generale 3257 del 2018, proposto da
Stefano Candioli, Giovan Battista Insabato, Domenico Sacino, Aldo Lorenzetto, Giuseppe Coceano, Roberto Lazzerin, Loris Fontanari, Paola Zambolin, Stefano Giovannini, Lorenzo Gloder, Ottorino Busetti, Andrea Cuel, Narciso Bellante, Sandra Pica, Antonio Priore, Dennis Roversi, Ivano Saltori, Paolo Simonini, Renzo Armellini, Fulvio Coslovi, Walter Clauser, Andrea Marchesini, Michele Nicolini, rappresentati e difesi dall'avvocato Luca Agliocchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Giuseppe Mazzini, n. 13;
contro
Vanni Plank, Silvia Osmeri, Fabian Ferrari, Oscar Martignago,
Karin Buccella, Cindy Oberhöller, Eufranio Bonanni, Marco
D'Artista, Richard Stefan Oberprantacher, Alberto Allegri, Silvia
Petris, Francesco Sartori, Gerold Geier, Karin Rastner, Marco
Dandaro, Christian Gostner, Frank Ladurner, Riccardo Gasperi, Horst
Duregger, Christine Pini, Alessandro De Togni, Simone Ferretto,
Alessandro Zemella, Mario Di Iorio, Devis Bonadio, Mario
Miserandino, Sara Pramstaller, Alessandro Moscon, Ivana
Facchinelli, Andrea Vecchiato, rappresentati e difesi dagli
avvocati Salvatore Alberto Romano, Meinhard Durnwalder, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio
eletto presso lo studio Salvatore Alberto Romano in Roma, viale XXI
Aprile, n. 11;
Ministero dell'Interno, Ministero Interno - Dip P S Polizia di
Stato, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex
lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Stephan Beikircher, Michele Costa, Laura Fadanelli, Jutta Segna, Renate Von Guggenberg, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del T.R.G.A. - SEZIONE AUTONOMA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO, n. 6/2018, resa tra le parti, concernente la domanda di annullamento del decreto del Direttore Centrale per le Risorse Umane n. 333 - B/12.0.5.13/6066 di data 17 luglio 2015, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del personale n. 1/20 di data 17 luglio 2015, che ha approvato le graduatorie di merito e nominato i vincitori del concorso interno, per titoli di servizio, a 7563 posti per l'accesso al concorso di formazione professionale per la nomina alla qualifica di Vice Sovrintendente del ruolo dei Sovrintendenti della Polizia di Stato, per la parte relativa all'aliquota di posti riservati alla Provincia Autonoma di Bolzano e destinati ai possessori dell'attestato di bilinguismo di cui all'art. 4 del D.P.R. 752/76, e le ipotesi di graduatoria degli assistenti Capo, nonché degli Agenti con quattro anni di servizio, relative alla Provincia Autonoma di Bolzano.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia Autonoma di Bolzano e di Fabian Ferrari e di Oscar Martignago e di Karin Buccella e di Cindy Oberhöller e di Eufranio Bonanni e di Marco D'Artista e di Richard Stefan Oberprantacher e di Alberto Allegri e di Silvia Petris e di Francesco Sartori e di Gerold Geier e di Karin Rastner e di Marco Dandaro e di Christian Gostner e di Frank Ladurner e di Riccardo Gasperi e di Horst Duregger e di Christine Pini e di Alessandro De Togni e di Simone Ferretto e di Alessandro Zemella e di Mario Di Iorio e di Devis Bonadio e di Mario Miserandino e di Sara Pramstaller e di Alessandro Moscon e di Ivana Facchinelli e di Andrea Vecchiato e di Ministero dell'Interno e di Ministero Interno - Dip P S Polizia di Stato;
Visto l'atto di costituzione in giudizio degli appellanti incidentali;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2021 il Cons. Luigi Massimiliano Tarantino e uditi per le parti gli avvocati Luca Agliocchi e Barbara Ferrarese in sostituzione dell'avvocato Durnwalder e Renate Guggenberg, in collegamento da remoto, ai sensi degli artt. 25 del Decreto Legge 137 del 28 ottobre 2020 e 4 comma 1, Decreto Legge 28 del 30 aprile 2020, attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams” come previsto della circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa.
1. Con ricorso proposto dinanzi al TRGA di Bolzano gli odierni appellati invocavano l’annullamento: a) del decreto del Direttore Centrale per le Risorse Umane n. 333 - B/12.0.5.13/6066 di data 17 luglio 2015, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del personale n. 1/20 di data 17 luglio 2015, che aveva approvato le graduatorie di merito e nominato i vincitori del concorso interno, per titoli di servizio, a 7563 posti per l'accesso al corso di formazione professionale per la nomina alla qualifica di Vice Sovrintendente del ruolo dei Sovrintendenti della Polizia di Stato per la parte relativa all'aliquota di posti riservati alla Provincia Autonoma di Bolzano e destinati ai possessori dell'attestato di bilinguismo di cui all'art. 4 del D.P.R. 752/76; b) delle ipotesi di graduatoria degli assistenti Capo, nonché degli Agenti con quattro anni di servizio, relative alla Provincia Autonoma di Bolzano; c) del bando per il concorso interno, per titoli di servizio, a 7563 posti per l'accesso al corso di formazione professionale per la nomina alla qualifica di Vice Sovrintendente del ruolo dei Sovrintendenti della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia datato 23 dicembre 2013, per la parte relativa all'aliquota di posti riservati alla Provincia Autonoma di Bolzano e destinati ai possessori dell'attestato di bilinguismo di cui all'art. 4 del D.P.R. 752/76.
1.1. Accadeva, infatti, che con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica sicurezza n. 333 - 13/12.0.5.13/12796 del 23 dicembre 2013, pubblicato lo stesso giorno nel Bollettino ufficiale del personale n. 1/33bis, venisse indetto un concorso interno, per titoli di servizio e superamento di successivo corso di formazione professionale, a 7563 posti, relativi alle vacanze disponibili nel periodo compreso tra il 31 dicembre 2004 e il 31 dicembre 2012, per la nomina di Vice Sovrintendente del ruolo dei Sovrintendenti della Polizia di Stato. Il bando di concorso aveva previsto due tipologie di concorso per l’assegnazione dei posti disponibili e, precisamente, uno riservato agli assistenti capo e uno riservato al personale del ruolo degli assistenti e agenti con quattro anni di effettivo servizio. Per la Provincia autonoma di Bolzano con il bando veniva riservata un’aliquota di posti destinati ai possessori dell’attestato di bilinguismo di cui all’art. 4 del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 e s.m. (art. 1, ultimo comma, del Bando). I candidati in possesso dell’attestato suddetto, che intendevano concorrere per i posti riservati, avrebbero dovuto farne espressa richiesta nella domanda di partecipazione (art. 4, sesto comma, del Bando).
Con decreto del direttore Centrale per le Risorse umane n. 333-B12 O.5.13/6066 del 17 luglio 2015, pubblicato lo stesso giorno sul Bollettino Ufficiale del Personale, supplemento straordinario n. 1/20, erano state approvate le graduatorie di merito, suddivise per tipologia e per annualità, ed erano stati nominati i vincitori del concorso.
Successivamente, erano state rese note anche le ipotesi di graduatoria degli assistenti capo e degli agenti con quattro anni di servizio, riferite ai posti riservati per la Provincia autonoma di Bolzano.
2. Il contenzioso in esame veniva definito con sentenza n. 360/15 dal primo giudice che dichiarava inammissibile il ricorso per omessa tempestiva impugnazione del Bando, ritenuto direttamente lesivo degli interessi dei ricorrenti. Il Consiglio di Stato con sentenza in forma semplificata n. 1836/16 in riforma della citata sentenza accoglieva l’appello e annullava sia le clausole del bando, nella parte in cui avevano consentito la partecipazione anche a soggetti che non erano in possesso dell’attestato di bilinguismo di livello “C”, sia la graduatoria, approvata con decreto del Direttore Centrale per le Risorse Umane n. 333 - B/12.0.5.13./6066 di data 17 luglio 2015, nella parte in cui aveva incluso anche i candidati privi del medesimo attestato di bilinguismo di livello “C”. Gli odierni appellanti proponevano opposizione di terzo contro la citata sentenza del Consiglio di Stato n. 1836/16, deducendo che, in quanto concorrenti in possesso dell’attestato di bilinguismo di livello “D”, collocati in posizione utile nella graduatoria riservata, assumevano la qualità di controinteressati e, in quanto tali, avrebbero dovuto essere evocati nel giudizio definito con la sentenza n. 1836/16, da ritenersi pertanto nulla per mancata integrità del contraddittorio.
Con sentenza n. 301/17, la Sez. VI del Consiglio di Stato, ritenuto che il giudizio di primo grado e quello di appello si fossero svolti a contraddittorio non integro, accoglieva il ricorso in opposizione e, per l’effetto, annullava la sentenza della stessa Sezione n. 1836/16, rimettendo le parti dinanzi al primo giudice, che adottava la pronuncia oggetto dell’odierno gravame.
Il TRGA di Bolzano, reinvestito della controversia a seguito di riassunzione del giudizio, in rito respingeva plurime eccezioni. In particolare: I) l’eccezione pregiudiziale di incompetenza territoriale; II) di inammissibilità per omessa tempestiva impugnazione del Bando di concorso; III) di nullità della notifica dell’atto di riassunzione, per omessa indicazione, negli avvisi di ricevimento, del mittente, del procuratore, dell’ufficio giudiziario e della sezione, in violazione degli artt. 3, comma 2, e 11 della legge 11 gennaio 1994, n. 53; IV) di inammissibilità e di irricevibilità per tardività sul rilievo che i ricorrenti, anziché rinnovare il ricorso n. 226/15, avrebbero erroneamente iscritto nuovamente a ruolo il ricorso in riassunzione, in violazione dell’art. 105 c.p.a., con conseguente tardività del ricorso rispetto alla conoscenza delle “nuovamente impugnate graduatorie”; V) di difetto di interesse a ricorrere.
Nel merito il giudice di prime cure riteneva fondato il primo motivo di ricorso, condividendo quanto sostenuto dagli originari ricorrenti, ossia che il titolo di studio richiesto per diventare agente o assistente di Polizia è quello di diploma di istruzione secondaria di primo grado e che, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, al titolo di studio del diploma di istruzione secondaria di primo grado deve corrispondere il possesso dell’attestato di bilinguismo di livello “C”. Pertanto, annullava i provvedimenti impugnati indicati sub 1 alle lettere a) e b).
3. Avverso la pronuncia indicata in epigrafe propongono appello gli originari controinteressati, che ne censurano la correttezza per le seguenti ragioni: a) il primo giudice avrebbe errato nel valutare come mera irregolarità la circostanza che l’atto di riassunzione del ricorso 226/15 sia stato iscritto a ruolo dai ricorrenti come nuovo ricorso. Ciò in quanto si sarebbe in presenza di una vera e propria ipotesi di nullità derivante dalla violazione dell’art. 105 CPA e del decisum della sentenza di accoglimento del giudizio di opposizione di terzo. La predetta nullità non sarebbe stata sanata dagli odierni ricorrenti i quali non si sarebbero costituiti scientemente nel giudizio n.r.g. 226/2015, quindi non accettando il contraddittorio e non provocando il meccanismo di salvezza degli atti processuali ex art. 156 cpc. Questa nullità non sarebbe stata sanata dal giudice di primo grado con il provvedimento di riunione dei ricorsi anzidetti; b) il TAR non avrebbe fatto corretta applicazione della disciplina contenuta nell’art. 3, comma 2, della Legge n. 53/1994; c) il primo giudice avrebbe dovuto dichiarare la propria incompetenza per territorio, trattando la controversia dell’impugnazione di un decreto proveniente da un’autorità centrale dello Stato, che esplicherebbe effetti sull’intero territorio nazionale, e che in caso di annullamento del decreto impugnato andrebbe a incidere anche sulle posizioni dei soggetti concorrenti per i posti ordinari; d) il primo giudice avrebbe dovuto dichiarare il difetto di interesse degli odierni appellati, dal momento che solo uno tra gli appellati (il sig. Devis Bonadio rientrato per ultimo nella graduatoria nell’annualità 2012) potrebbe utilmente beneficiare della sentenza opposta ed annullata e quindi della decisione di primo grado oggetto d’appello, mentre gli altri appellati avrebbero avuto un avanzamento soltanto in nove (senza alcun beneficio in termine di utile posizionamento in graduatoria), e gli altri venti sarebbero rimasti completamente fuori dalla graduatoria riservata poiché in possesso di un punteggio in graduatoria inferiore rispetto a quello minimo utile per l’idoneità; e) l’interpretazione fornita dal TRGA di Bolzano secondo la quale la promozione o destinazione a una funzione superiore, debba essere comunque sempre subordinata al possesso del requisito minimo del possesso dell’attestato di conoscenza delle due lingue di livello corrispondente al titolo di studio richiesto per l’accesso alla qualifica base, nel caso specifico l’attestato di livello “C”, richiesto dal citato art. 6, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 335 del 1982 per l’accesso alla qualifica base di agente o assistente di Polizia, non risulterebbe conforme al dato normativo. Inoltre, le clausole del bando sebbene non esplicitamente escludenti, avrebbero concretizzato comunque una asserita lesione immediata e diretta ai ricorrenti in primo grado, i quali sarebbero stati postergati a colleghi in possesso del titolo linguistico di livello più basso, poiché in possesso di minor titoli di servizio. In tale prospettiva appare opportuno rilevare che il bando, la lex specialis del pubblico concorso, dovrebbe essere interpretato in termini strettamente letterali. Pertanto, le regole in esso contenute vincolerebbero rigidamente l’operato dell'Amministrazione, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità: e ciò in forza sia dei principi dell’affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, i quali sarebbero pregiudicati ove si consentisse una modifica o un’indebita integrazione delle regole di gara cristallizzate nella lex specialis medesima, sia del più generale principio che vieta la disapplicazione del bando. Conseguentemente, la decisione di primo grado sarebbe altresì illegittima laddove non ha annullato il bando, ma solo le graduatorie in cui erano inclusi gli appellanti.
4. Costituitisi in giudizio gli originari ricorrenti contestano le argomentazioni a sostegno dell’appello in esame e propongono appello incidentale laddove le disposizioni del bando dovessero venire interpretate in senso differente da quanto affermato dalla pronuncia di primo grado. Il TRGA di Bolzano, infatti, valutava legittimo il bando di gara sulla scorta del fatto che: “…quanto al requisito del possesso dell’attestato di bilinguismo per i posti “riservati”, il Bando si limita a un generico richiamo all’art. 4 del D.P.R. n. 752 del 1976, senza ulteriori specificazioni in ordine al relativo livello (cfr. artt. 1 e 4 del Bando - doc. 1 dei ricorrenti nel ricorso n. 31/17). E la citata disposizione non può che essere legittimamente interpretata nel senso sopra esposto”.
5. Il Ministero dell’Interno si costituisce con memoria di stile.
6. La Provincia Autonoma di Bolzano nel suo atto di costituzione argomenta in ordine all’infondatezza dell’appello principale.
7. Nelle successive difese le parti insistono nelle proprie conclusioni.
8. Preliminarmente, il Collegio deve prendere atto della presenza di orientamenti contrastanti di questo Consiglio sulla doglianza con la quale gli appellanti contestano la competenza territoriale del giudice di prime cure. Al riguardo, infatti, si registra un contrasto tra le pronunce della VI e della IV Sezione del Consiglio di Stato.
Con ordinanze nn. 1595 e 1586/2017, infatti, la VI Sezione ha affermato che: “Considerato, infatti, che l’art. 33 del d.P.R. n. 574/1988 ? recante le norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari ? prevede che le Forze di polizia, nel reclutamento del personale, devono riservare, in base al fabbisogno occorrente per l'espletamento dei compiti di istituto, una aliquota di posti per i candidati che abbiano adeguata conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca comprovata dal possesso dell’attestato di bilinguismo previsto dall’art. 4 del d.P.R. n. 752/1976 e che l’art. 43 (del medesimo d.P.R.) fonda la competenza del TRGA di Bolzano a decidere sulle controversie in materia di proporzionalità e bilinguismo riguardanti ? per quanto spettante alla giurisdizione del Giudice Amministrativo ? anche il pubblico impiego, posto che l’esclusione dei rapporti di lavoro indicata dalla suddetta norma concerne solamente il riparto di giurisdizione con il Giudice Ordinario;
Ritenuto, peraltro, che il giudizio incardinato dinnanzi al TRGA, riguardando una procedura concorsuale e, in particolare, la contestata assegnazione ai candidati che hanno concorso per i posti ordinari di posti riservati ai possessori dell’attestato di bilinguismo, non possa comunque ritenersi relativo, ai fini che qui rilevano, al rapporto di lavoro in quanto tale;
Considerato che, ai sensi dell’art. 13, comma 1, cod. proc. amm., qualora gli effetti diretti di un provvedimento siano limitati all’interno di una sola regione, è inderogabilmente competente a conoscerne il Tribunale Amministrativo Regionale che vi ha sede, anche se l’atto impugnato è stato adottato, come nella fattispecie in esame, da una autorità amministrativa centrale (cfr. ex multis Cons. St., sez. IV, 10 ottobre 2016, n.4153);
Ritenuto che l’atto gravato con il ricorso originario, secondo la prospettata violazione della quota riservata ai possessori dell’attestato di bilinguismo, produce, in via diretta ed immediata, effetti territorialmente limitati alla sola Provincia Autonoma di Bolzano e che dall’eventuale annullamento della graduatoria in parte qua residuerebbe soltanto un effetto riflesso e indiretto, e, come tale, inidoneo a radicare la competenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sulle posizioni dei soggetti concorrenti per i posti ordinari, che hanno ricoperto quelli riservati”.
Ha, invece, espresso una posizione diametralmente opposta la IV Sezione del Consiglio di Stato con la pronuncia n. 6717 del 27 novembre 2018, che si è espressa nei seguenti termini: “con l’ordinanza n. 11818/17, il T.a.r. per il Lazio, Sez. Prima quater, ha dichiarato la competenza del T.r.g.a. Trentino Alto Adige, Sezione Autonoma della Provincia di Bolzano;
- il T.a.r. ha in particolare affermato che, avendo i ricorrenti impugnato la graduatoria nazionale del concorso limitatamente all’aliquota dei posti riservati ai possessori dell’attestato di bilinguismo ed essendo, pertanto, la relativa efficacia limitata alla Provincia Autonoma di Bolzano, deve essere declinata la competenza in favore del T.r.g.a. Trentino Alto Adige, Sezione Autonoma della Provincia di Bolzano, in applicazione della regola del foro della sede di servizio del pubblico dipendente ex art. 13, comma 1, seconda parte c.p.a.;
Avverso tale ordinanza i ricorrenti in primo grado hanno proposto regolamento di competenza, deducendo che: - a nulla rileva la sede di servizio, dovendo trovare applicazione l’art. 13, comma 3, del c.p.a., il quale dispone che per gli atti statali la competenza a conoscere della controversia spetta al T.a.r. Lazio, sede di Roma;
- ciò in quanto non vi sono dubbi sulla natura di atto statale della graduatoria, anche nella parte c.d. “riservata” al bilinguismo.
Ritenuto di poter accogliere la tesi degli istanti, in quanto:
- l’applicazione dei criteri di selezione controversi, sebbene produca i propri effetti principalmente sulla graduatoria riservata e quindi sul territorio della Provincia Autonoma di Bolzano, determina al contempo immediati mutamenti (scorrimenti, quali avanzamenti o retrocessioni, ovvero inclusioni o esclusioni) nella unica graduatoria nazionale (non riservata), poiché la c.d. graduatoria riservata non è autonoma ed a sé stante, ma rappresenta una ‘parte estrapolata’ dalla graduatoria principale;
- per l’effetto, gli atti gravati non producono, in via diretta ed immediata, effetti territorialmente limitati alla sola Provincia Autonoma di Bolzano, non potendosi affermare che dall’eventuale annullamento della graduatoria in parte qua residuerebbe soltanto un effetto riflesso e indiretto sulla graduatoria nazionale;
- l’effetto, invero, presenta un carattere diretto ed immediato sulle posizioni dei soggetti concorrenti anche per i posti ordinari ed è quindi, per tali ragioni, idoneo a radicare la competenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio.
In conclusione, l’istanza va accolta e deve essere dichiarata la competenza del T.a.r. del Lazio, sede di Roma”.
7.1. Il denunciato contrasto si presenta come affatto stridente, dal momento che riguarda la stessa tipologia concorsuale. Inoltre, assume particolare rilievo la questione in esame nella misura in cui attiene alla tutela del bilinguismo, quindi alla competenza territoriale del TRGA di Bolzano ai sensi dell’art. 43, d.P.R. n.752/1976 e, più in generale, alla portata da attribuire al criterio dell’efficacia dell’atto contenuto nell’art. 13, comma 1, c.p.a..
Secondo l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, intervenuta sul tema con le pronunce nn. 33, 34/2012 e nn. 3, 4/2013, in tema di competenza territoriale inderogabile il criterio principale è quello della sede dell’autorità che ha emesso l’atto impugnato. Questo criterio viene, però, sostituito da quello inerente gli effetti diretti dell’atto, laddove quest’ultimi si esplichino in luogo compreso in una diversa circoscrizione territoriale di TAR.
Tanto premesso, si chiede all’Adunanza Plenaria ai sensi dell’art. 99, comma 1 c.p.a. di chiarire, anche alla luce degli artt. 33, d.P.R. n. 574/1988, 4 e 43 d.P.R. n. 752/1976, il significato da attribuire alla locuzione effetti diretti nell’ipotesi in cui, come nella fattispecie in esame, vi sia un unico bando in cui sia riservata un’aliquota di posti destinati ai possessori dell’attestato di bilinguismo di cui all’art. 4 del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 e s.m. e in cui gli eventuali avanzamenti nella graduatoria riservata comportino scorrimenti nella graduatoria nazionale, al fine di decidere se il TRGA di Bolzano avesse competenza sul giudizio in esame.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), non definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, ne dispone il deferimento all'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.
Manda alla segreteria della sezione per gli adempimenti di competenza, e, in particolare, per la trasmissione del fascicolo di causa e della presente ordinanza al segretario incaricato di assistere all'Adunanza Plenaria.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2021 con l'intervento dei magistrati:
Sergio Santoro, Presidente
Bernhard Lageder, Consigliere
Vincenzo Lopilato, Consigliere
Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere, Estensore
Oreste Mario Caputo, Consigliere