1. Il Collegio osserva che, diversamente da quanto asserito dalla difesa, si è proceduto con il rito in absentia. L'imputato non può essere considerato presente solo per avere eletto domicilio al momento dell'arresto. Si deve evidenziare, in particolare, che l'imputato ha richiesto il rito abbreviato in data precedente all'entrata in vigore del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, c.d. riforma Cartabia, il cui art. 23 ha introdotto l'art. 420, comma 2-tercod. proc. pen. in forza del quale si può considerare presente l'imputato che ha richiesto per iscritto il rito abbreviato. Ma la presunzione di presenza prevista dall'art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen. non si applica ai procedimenti avviati con rito speciale in data precedente all'entrata in vigore del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il cui art. 89, comma 1, recita che "quando, nei processi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, è stata già pronunciata, in qualsiasi stato e grado del procedimento, ordinanza con la quale si è disposto procedersi in assenza dell'imputato, continuano ad applicarsi le disposizioni del codice di procedura penale e delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale in materia di assenza anteriormente vigenti, comprese quelle relative alle questioni di nullità in appello e alla rescissione del giudicato".
2. Nel caso in esame l'imputato ha richiesto il rito abbreviato quando la presunzione di presenza dettata dall'art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen. non era ancora in vigore e correttamente si è proceduto in absentia. La sentenza di primo grado è stata pronunciata in data 18/01/2023, successivamente all'entrata in vigore della citata riforma, e conseguentemente l'atto di appello proposto dal difensore avrebbe dovuto rispettare il disposto dell'art. 581, comma 1 -quater, cod. proc. pen. che esige il deposito con l'atto di appello dello specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza di primo grado e contenente la dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato ai fini della notifica del decreto di citazione del giudizio di secondo grado.
3. La Corte di appello di Torino con l'ordinanza impugnata, pertanto, attesa l'assenza dell'imputato, ha interpretato in modo lineare il regime di ammissibilità dell'appello previsto dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.
4. Il Collegio rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
Conclusione
Così deciso in Roma il 10 settembre 2024.
Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2024.