1. Il ricorso è meritevole di accoglimento, con riferimento alla prima parte delle doglianze difensive come sopra riassunte.
2. Deve premettersi che il fatto di cui è imputato A.A. è stato commesso sotto la vigenza della precedente formulazione dell'art. 2 D.Lgs. n. 159 del 2011, il quale prevedeva che, nel caso di persone ritenute pericolose per la sicurezza pubblica trovate fuori dai luoghi di residenza, il questore potesse "rimandarvele con provvedimento motivato e con foglio di via obbligatorio, inibendo loro di ritornare, senza preventiva autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a tre anni, nel comune dal quale sono allontanate".
Il testo di tale disposizione è stato recentemente modificato dall'art. 3, comma 2, lett. a), D.L. 15 settembre 2023, n. 123 (convertito in legge 13 novembre 2023, n. 159), il quale ha stabilito che, nel medesimo caso di persone ritenute pericolose per la sicurezza pubblica trovate in un comune diverso dai luoghi di residenza o di dimora abituale, "il questore, con provvedimento motivato, può ordinare loro di lasciare il territorio del medesimo comune entro un termine non superiore a quarantotto ore, inibendo di farvi ritorno, senza preventiva autorizzazione...".
Dunque, la nuova formulazione manca della previsione, nel provvedimento del questore, dell'obbligo di rimpatriare nel comune di residenza il soggetto allontanato. Si è trattato di una modifica mirata, come può desumersi dai lavori parlamentari (si veda il Dossier n. 155 del Servizio Studi del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati sul D.L. n. 123/2023 - A.S. n. 878), da cui risulta che s'è ritenuto di rimodulare l'istituto nel senso di valorizzare la componente interdittiva del ritorno nel comune da cui si viene allontanati, rispetto a quella del rimpatrio nel luogo di residenza.
Ora, esula dal presente giudizio ogni questione (che, dunque, resta impregiudicata per i fatti commessi dopo l'entrata in vigore del D.L. n. 123 del 2023) relativa alla eventuale influenza del nuovo testo dell'art. 2 citato sulla giurisprudenza di legittimità più recentemente consolidatasi in ordine al reato di cui all'art. 76, comma 3, D.Lgs. n. 159 del 2011.
Ma giacché, per quello che si osserverà di qui a poco, si tratterebbe di una influenza eventualmente sfavorevole all'imputato, non si pone comunque il problema della eventuale applicazione retroattiva della modifica (che sarebbe di fatto in pejus) di un enunciato normativo richiamato, come nel caso di specie, dalla disposizione incriminatrice.
3. Come anticipato, costituisce principio ormai consolidato nella più recente giurisprudenza di legittimità (formatasi in costanza della formulazione dell'art. 2 D.Lgs. n. 159 del 2011 fino a poco fa vigente) quello secondo cui, in tema di misure di prevenzione, le prescrizioni di fare rientro nel luogo di residenza e di non ritornare nel comune oggetto dell'ordine di allontanamento costituiscono condizioni imprescindibili e inscindibili per la legittima emissione del foglio di via obbligatorio, sicché la mancanza di una delle due prescrizioni determina l'illegittimità del provvedimento, rilevabile dal giudice penale al fine di disapplicarlo per difformità dalla fattispecie tipica, con conseguente insussistenza del reato di cui all'art. 76, comma 3, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. (da ultimo, Sez. 1, n. 34556 del 18/4/2023, Mihai, Rv. 285058 - 01; Sez. 1 , n. 24163 del 11/3/2022, Maccabiani, Rv. 283403 - 01).
Consegue che l'assenza nel provvedimento dell'ordine ed. di "rimpatrio" nel luogo di residenza rende l'atto amministrativo difforme dalla fattispecie legale e carente di uno degli elementi essenziali previsti dall'art. 2 D.Lgs. n. 159 del 2011 nella formulazione vigente al momento del fatto, la cui mancanza è idonea a produrre la nullità (di natura strutturale) dell'atto prevista dall'art. 21-septies della legge n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo. Lo scopo del foglio di via obbligatorio è, infatti, quello di prevenire le manifestazioni della pericolosità sociale di cui è portatore il destinatario, non quello dell'allontanamento purchessia delle persone pericolose da un determinato luogo, trovando l'applicazione di detta misura la propria ratio giustificatrice nel perseguimento dell'obiettivo di far rientrare la persona pericolosa nel luogo in cui il soggetto risiede e in cui può meglio esplicarsi il controllo di pubblica sicurezza nei suoi confronti (Sez. 1, n. 14023, n. 14023 del 17/2/2022, Ciurar, Rv. 282851 - 01; Sez. 1, n. 11645 del 10.1.2020, Seferovic, Rv. 278857 - 01).
3. Alla stregua di queste precisazioni, deve osservarsi che il provvedimento del Questore di Salerno del 15.2.2018 conteneva il solo divieto di fare ritorno nel comune di Salerno, ma non anche la prescrizione di fare ritorno nel comune di residenza, pur risultando dal testo del foglio di via che l'imputato non avesse residenza anagrafica, né dimora abituale, nel comune di Salerno.
Sul punto, la Corte d'Appello di Salerno, a fronte del motivo di appello che lamentava la mancata disapplicazione del provvedimento del Questore per la mancanza di uno dei suoi elementi essenziali (sia pure, per vero, senza individuarlo espressamente), ha osservato che "l'ordine di rimpatrio" non trova applicazione per i cittadini italiani e ha conseguentemente disatteso l'argomento, precisando, anzi, che avrebbe proseguito nell'esame dell'atto di appello "prescindendo dalla domanda di assoluzione per mancanza dell'ordine di rimpatrio".
Viceversa, deve ritenersi, per quanto affermato dalla giurisprudenza sopra richiamata, che il difetto della duplice intimazione nel foglio di via obbligatorio (quale che sia la nazionalità dell'allontanato, per stare alla motivazione dei giudici di appello) non sia affatto irrilevante e determini piuttosto l'illegittimità del provvedimento - la cui inosservanza è sanzionata dall'art. 76, comma 3, D.Lgs. n. 159 del 2011 - per la mancanza di uno dei requisiti di validità dell'atto; dal che deriva la insussistenza della contravvenzione al foglio di via obbligatorio.
4. Ne consegue, pertanto, che la sentenza di condanna di A.A. deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Conclusione
Così deciso il 14 maggio 2024.
Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2024.