1. I ricorsi sono fondati.
2. In premessa, va evidenziato che i ricorsi sono ammissibili (cfr. Sez. U. n. 21369 del 26/9/2019, dep. 2020, P.G. c/Melzani, Rv. 279349 che hanno chiarito essere ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di "patteggiamento" con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative).
Questa Corte di legittimità, ha, peraltro, da tempo chiarito che, con la sentenza applicativa di pena concordata dalle parti resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. il giudice deve applicare le sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge come conseguenza del reato (Sez. Un. n. 8488 del 27/5/1998, Bosio, Rv. 210981). Ciò è perfettamente conforme al costante dictum di questa Corte di legittimità che ha ricordato come, con la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., debbano essere sempre applicate le sanzioni amministrative accessorie che ne conseguono di diritto, anche se non oggetto di accordo tra le parti (Sez. 2, n. 49461 del 26/11/2013, Cargnello, Rv. 257871).
L'applicabilità con la sentenza di patteggiamento della sanzione amministrativa accessoria nei casi previsti dall'art. 222 cod. strada, deriva dal fatto la stessa non richiede un giudizio di responsabilità penale, ma consegue di diritto alla sentenza in questione, indipendentemente dalla circostanza che le parti vi abbiano fatto riferimento nell'accordo, (cfr. Sez. 4, n. 36868 del 14/3/2007, Francavilla, Rv. 237231 che ha annullato con rinvio una sentenza di patteggiamento per il reato di omicidio colposo da incidente stradale con la quale il giudice aveva omesso di applicare la sanzione amministrativa accessoria).
3. Tuttavia, come più volte ribadito da questa Corte in tema di omicidio stradale, il giudice che, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in luogo di quella, più favorevole, della sospensione, deve dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più sfavorevole sulla base dei parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada. (Sez. 4, n. 13882 del 19/02/2020, Vivaldi, Rv. 279139; n. 13747 del 23/03/2022, De Angelis, Rv. 283022; n 11582 del 20/03/2024, non mass.) rilevanti anche ai fini della determinazione della durata della sospensione della patente di guida (così Sez. 4, n. 55130 del 09/11/2017, Rv. 271661).
In una recente pronuncia, in un caso sovrapponibile a quello che ci occupa (Sez. 4, n. 12457 del 08/02/2024, Colaneri, Rv. 286196 - 01 la Corte ha ritenuto apodittico e, quindi, insufficiente il mero riferimento in motivazione alla "gravità della condotta", in assenza di valutazione della concreta gravità della violazione e del pericolo per la circolazione).
Ciò in quanto, peraltro in data precedente alla sentenza impugnata, la Corte Costituzionale, con sentenza del 17 aprile 2019, n. 88 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 222, comma 2, quarto periodo del codice della strada "nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agii artt. 589 bis (omicidio stradale) e 590 bis (lesioni personali stradali gravi o gravissime) del codice penale, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell'art. 222 cod. strada allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589 bis e 590 bis cod. pen."
In proposito la Consulta ha specificato che la revoca della patente di guida non può essere disposta indistintamente in ognuna delle plurime ipotesi previste sia dall'art. 589 bis che dall'art. 590 bis cod. pen. ma si giustifica solo nelle ben circoscritte ipotesi più gravi previste per le fattispecie aggravate dal secondo e dal terzo comma di entrambe tali disposizioni (ovvero per la guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti). Negli altri casi, che il legislatore stesso ha ritenuto di non pari gravità, sia nelle ipotesi non aggravate del primo comma delle due disposizioni suddette, sia in quelle aggravate dai commi quarto, quinto e sesto, il giudice deve poter valutare le circostanze del caso tenendo conto della gravità della condotta del condannato, alla stregua degli artt. 218 e 219 cod. strada, ed eventualmente applicare,, come sanzione amministrativa accessoria, in luogo della revoca della patente, quella meno afflittiva della sospensione della stessa, così come previsto - e nei limiti fissati - dal secondo e dal terzo periodo del comma 2 dell'art. 222 cod. strada.
Nel caso di specie, il GUP ha applicato la sanzione accessoria di fatto senza motivare sul punto, con una mera clausola di stile ("tenuto conto del concreto disvalore delle condotte degli imputati".
4. Orbene, essendo venuto meno, alla stregua di quanto sopra esposto il predetto automatismo, nel caso che ci occupa l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria non può che essere rimessa, per una nuova valutazione in ordine alla stessa, al giudice di merito in quanto divenuta oggetto di valutazione discrezionale, pur rimanendo collegata alla "condanna" cui la Suprema Corte ritiene equiparabile, ai fini in parola, la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., con la conseguenza che essa esula dall'oggetto dell'accordo delle parti.
5. Ne consegue che va disposto l'annullamento delia sentenza impugnata limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida con rinvio per una nuova valutazione sul punto al Tribunale di Marsala. In diversa composizione.
6. Non competono spese per questo giudizio di legittimità alle parti civili ancorché, come visto in premessa, le stesse, attraverso il loro difensore e procuratore speciale, abbiano presentato memoria scritta e nota spese.
Ed invero, questa Corte ha più volte chiarito in passato, in relazione a ricorsi per cassazione degli imputati afferenti al solo trattamento sanzionatorio - ma, mutatis mutandis, il principio trova applicazione anche al caso in cui il thema deciderteli attenga alla sanzione amministrativa accessoria - che, qualora dall'eventuale accoglimento dell'impugnazione proposta dall'imputato non possa derivare alcun pregiudizio alla parte civile, quest'ultima, non avendo interesse a formulare proprie conclusioni nel conseguente giudizio, pur se esercita il suo diritto di partecipare allo stesso, non ha titolo alla rifusione delle spese processuali (così Sez. 4, n. 22697 del 09/07/2020, L., Rv. 279514 - 01 in una fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio, nella parte relativa alla liquidazione delle spese in favore della parte civile, la sentenza emessa all'esito di giudizio di rinvio concernente esclusivamente questioni inerenti all'entità delia pena.
Più recentemente Sez. 2, n. 2963 del 09/12/2020, dep. 2021, Ascione, Rv. 280519 - 01 ha ribadito il principio, stavolta in una fattispecie relativa a ricorso proposto dall'imputato esclusivamente per ottenere il riconoscimento della continuazione, senza alcuna contestazione sulla responsabilità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione
relativa alla revoca della patente di guida e rinvia per nuovo
giudizio sul punto al Tribunale di Marsala, in diversa persona
fisica.
Nulla sulle spese alle parti civili.
Conclusione
Così deciso il 10 luglio 2024.
Depositata in Cancelleria il 27 agosto 2024.