Dot Le novità introdotte dal Decreto Carceri
decreto-legge n. 92 del 2024

Testo della sentenza

Il decreto-legge n. 92 del 2024, c.d. Decreto Giustizia (in G.U. n. 155 del 4 luglio 2024) prevede misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia.

 

Il d.l. n. 92 ha inciso:

- sull’organizzazione del sistema penitenziario, incrementando il personale di Polizia penitenziaria, aumentando il numero dei Dirigenti e prevedendo l’assunzione di nuovi Vicecommissari e nuovi Viceispettori con procedura rapida grazie allo scorrimento delle graduatorie vigenti;

- sulle misure di liberazione anticipata e quelle alternative. Per la liberazione anticipata, evitando di introdurre sconti automatici e lineari di pena, il provvedimento interviene sulla semplificazione della procedura, con l’obiettivo di deliberare un percorso chiaro, consentendo al detenuto, sin dall’inizio del periodo detentivo, di conoscere gli sconti di pena cui avrà certamente diritto se terrà una buona condotta durante il percorso carcerario.

Il testo aumenta poi il numero delle possibilità di telefonate tra detenuti e familiari, sempre nell’ambito di un percorso di umanizzazione della detenzione. Per i detenuti tossicodipendenti o con disagio psichico il magistrato di sorveglianza potrà disporre l’inserimento in strutture residenziale idonee, dove, fermo restando il regime detentivo, sarà attenuata la detenzione carceraria passando ad un inserimento in una comunità di accoglienza, per favorire la rieducazione del detenuto ed il suo reinserimento sociale, al contempo ponendo rimedio al sovraffollamento carcerario. Il d.l., poi, prevede espressamente la preclusione dell’accesso ai programmi di giustizia riparativa per i detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione di cui all’articolo 41-bis o.p.;

- sul c.p., introducendo il nuovo reato di peculato per distrazione. La fattispecie penale di nuovo conio punisce con la reclusione fino a tre anni le condotte di distrazione di beni affidati al pubblico ufficiale o all’incaricato di pubblico servizio, fuori dall’ipotesi più grave di peculato;

- sul c.p.c. ove è stata inserita la previsione dell’impignorabilità di beni provenienti da stati esteri, in linea con gli obblighi internazionali, ma con l’eccezione di quelli oggetto di sanzioni internazionali;

- sul differimento dell’entrata in funzione dei tribunali della famiglia, prevedendo la proroga di un anno.