Dot Le novità introdotto dalla LEGGE NORDIO
Testo della sentenza

Il 10 luglio 2024 è stata approvata definitivamente la L. Nordio, recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare”.

Tra le novità più significative indotte dalla Legge Nordio si segnalano:

- l’abrogazione del delitto di abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);

- la modifica dell'art. 346-bis c.p., che disciplina il reato di traffico di influenze illecite, precisando che le relazioni del mediatore con il pubblico ufficiale devono essere esistenti (non solo asserite) ed effettivamente utilizzate (non solo vantate) intenzionalmente allo scopo di farsi dare o promettere indebitamente, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita (ovvero, come specificato dal neo introdotto secondo comma, quella finalizzata ad indurre il pubblico ufficiale o uno degli altri soggetti sopra indicati a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato);

- la modifica del codice di procedura penale, con lo scopo di:

  • rafforzare la tutela della libertà e della segretezza delle comunicazioni del difensore, estendendo il divieto di acquisizione delle comunicazioni da parte dell'autorità giudiziaria anche ad ogni altra forma di comunicazione, diversa dalla corrispondenza, intercorsa tra l'imputato ed il proprio difensore e imponendo di interrompere immediatamente le operazioni di intercettazione, quando risulta che la conversazione o la comunicazione rientrano tra quelle vietate;
  • assicurare una maggiore tutela al terzo estraneo al procedimento rispetto alla circolazione delle comunicazioni intercettate. È così introdotto il divieto di pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni in tutti i casi in cui quest'ultimo non sia riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzato nel corso del dibattimento; è escluso il rilascio di copia delle intercettazioni di cui è vietata la pubblicazione quando la richiesta è presentata da un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori; è introdotto il divieto di riportare nei verbali di trascrizione delle intercettazioni espressioni che consentano di identificare soggetti diversi dalle parti; è infine introdotto l'obbligo per il PM di stralciare dai cd. brogliacci espressioni lesive della reputazione o riguardanti dati sensibili di soggetti diversi dalle parti;
  • garantire i diritti della persona sottoposta alle indagini preliminari rispetto all'eventuale applicazione di misura cautelare, disponendo l'obbligatorietà dell'interrogatorio preventivo, che deve essere documentato integralmente mediante riproduzione audiovisiva o fonografica, nonché la collegialità della decisione circa l'applicazione della custodia in carcere o di una misura di sicurezza detentiva nel corso delle indagini preliminari;
  • limitare il potere del pubblico ministero di proporre appello, escludendolo avverso le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2, c.p.p. (reati per i quali l'azione penale si esercita con citazione diretta davanti al tribunale in composizione monocratica, tra cui, a titolo di esempio, si citano violenza o minaccia a un pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio, oltraggio a un magistrato in udienza, falsa testimonianza, intralcio alla giustizia). Sempre in tema di impugnazioni, la legge è intervenuta sugli elementi richiesti a pena di inammissibilità, eliminando quello relativo al contestuale deposito della dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.

- la modifica dell'art. 89-bis disp. att. c.p.p., relativo all'archivio delle intercettazioni, al fine di includere anche i dati personali relativi a soggetti diversi dalle parti tra quelli per i quali è necessario assicurare la segretezza;

- le modifiche al R.D. sull'ordinamento giudiziario (R.D. n. 12 del 1941), conseguenti all'introduzione della composizione collegiale del giudice per le indagini preliminari, in materia di decisione circa l'applicazione della custodia in carcere o di una misura di sicurezza detentiva. In particolare sono modificati l'art. 7-bis, sulle tabelle infradistrettuali, e l'art. 7-ter, sui criteri per l'assegnazione degli affari penali al giudice per le indagini preliminari, al fine di garantire la costituzione di un collegio anche nell'ambito delle tabelle infradistrettuali.