Nor Procura europea «EPPO».: in G.U. il d.lgs. 4 maggio 2023, n. 54, recante Disposizioni integrative e correttive del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 9
   

DECRETO LEGISLATIVO 4 maggio 2023, n. 54 

Disposizioni integrative  e  correttive  del  decreto  legislativo  2
febbraio 2021, n. 9, recante  disposizioni  per  l'adeguamento  della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939,
relativo    all'attuazione    di    una    cooperazione    rafforzata
sull'istituzione della Procura europea «EPPO». (23G00062) 

(GU n.116 del 19-5-2023)

 

 Vigente al: 3-6-2023  

 

 

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del  12  ottobre
2017,  relativo  all'attuazione  di   una   cooperazione   rafforzata
sull'istituzione della Procura europea («EPPO»); 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea»  e,   in
particolare, l'articolo 31; 
  Visto l'articolo 4 della legge 4  ottobre  2019,  n.  117,  recante
delega al Governo  per  il  recepimento  delle  direttive  europee  e
l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione
europea 2018; 
  Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9,  con  il  quale
sono state emanate le disposizioni per l'adeguamento della  normativa
nazionale  alle  disposizioni  del  regolamento  (UE)  2017/1939  del
Consiglio, del  12  ottobre  2017,  relativo  all'attuazione  di  una
cooperazione  rafforzata  sull'istituzione  della   Procura   europea
«EPPO»; 
  Vista la deliberazione  preliminare  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 2 febbraio 2023; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 1° maggio 2023; 
  Sulla proposta del Ministro per gli  affari  europei,  il  Sud,  le
politiche di coesione e il PNRR e del Ministro  della  giustizia,  di
concerto con il Ministro degli affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale e il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
Introduzione dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 2  febbraio
                             2021, n. 9 
 
  1. Al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.  9,  dopo  l'articolo
17, e' inserito il seguente: 
    «Art. 17-bis (Conservazione della  documentazione  relativa  alle
intercettazioni disposte nei procedimenti di competenza della Procura
europea). - 1. I verbali e  le  registrazioni  delle  intercettazioni
eseguite nei procedimenti in cui la Procura europea ha esercitato  la
sua competenza, nonche'  ogni  altro  atto  ad  esse  relativo,  sono
conservati integralmente in un  apposito  archivio  nazionale  tenuto
sotto la  direzione  e  la  sorveglianza  esclusive  del  procuratore
europeo o, nei casi  previsti  dall'articolo  16,  paragrafo  7,  del
regolamento,  dal  procuratore  europeo   delegato   nominato   quale
sostituto del procuratore europeo dal collegio della Procura europea. 
  2.  Il  Ministro  della  giustizia,  sentito  il  procuratore  capo
europeo, entro sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione istituisce, con proprio decreto, l'archivio  di
cui al comma 1 e disciplina le modalita' di conservazione dei dati  e
di accesso all'archivio  medesimo  da  parte  dei  soggetti  indicati
dall'articolo  89-bis,  comma  3,  delle  norme  di  attuazione,   di
coordinamento e transitorie del codice di procedura  penale  mediante
le  postazioni  istituite  presso  gli  uffici  di  procura  indicati
all'articolo 10.». 
                               Art. 2 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  2.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono  agli  adempimenti
previsti dal presente decreto con le  risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali disponibili a legislazione vigente. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 4 maggio 2023 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Meloni,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri 
 
                                  Fitto,  Ministro  per  gli   affari
                                  europei, il Sud,  le  politiche  di
                                  coesione e il PNRR 
 
                                  Nordio, Ministro della giustizia 
 
                                  Tajani,   Ministro   degli   affari
                                  esteri   e    della    cooperazione
                                  internazionale 
 
                                  Giorgetti, Ministro dell'economia e
                                  delle finanze 
 
Visto, il Guardasigilli: Nordio