Giu L'elezione di domicilio contenuta nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato opera anche nel procedimento principale per il quale il beneficio è richiesto - ECCEZIONI
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. VI PENALE - 15 maggio 2023 N. 20636
Massima
1. L'elezione di domicilio contenuta nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato opera anche nel procedimento principale per il quale il beneficio è richiesto, non rilevando l'espressa volontà dell'imputato di limitarne gli effetti al procedimento incidentale, perchè l'art. 161 c.p.p. non consente parcellizzazioni degli effetti delle dichiarazioni di domicilio nell'ambito di uno stesso procedimento (Sez. 4, n. 12243 del 13/02/2018, Villani, Rv. 272246; Sez. 5, n. 29695 del 13/05/2016, Chieli, Rv. 267501).

2. Tuttavia, questo principio non vale se emerge anche solo implicitamente la volontà dello stesso imputato o indagato di ricevere le successive notificazioni nel luogo indicato (Sez. 4, n. 13934 del 29/01/2008, Giordano Rv. 239224) perchè la facoltà dell'indagato o dell'imputato di eleggere il proprio domicilio, regolata dagli artt. 161 e 162 ccd. proc. pen., comprende anche la possibilità di modificare la precedente elezione, senza che rilevino i motivi per i quali tale facoltà venga esercitata (Sez. 3, n. 38683 del 03/06/2014, Panichelli Rv. 260388).

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. VI PENALE - 15 maggio 2023 N. 20636

1. Con sentenza del 21 Aprile 2022 per Corte d'appello di Reggio Calabria ha confermato lo condanna inflitta dal Tribunale di Reggio Calabria a A.A. per i reati ex artt. 572, comma 1, e 61 n. 1, 582 e 585 relazione al 576 comma 1, nn. 1 e 5, e 577, comma 1 n. 1 c.p. descritti nelle imputazioni.

2. Nel ricorso presentato dal difensore di A.A. si chiede l'annullamento cella sentenza deducendo inosservanza degli artt. 178 lettera c) e 179, comma 1, c.p.p. per omessa citazione dell'imputato perchè il decreto di citazione in appello non gli è stato notificato presso il secondo nuovo domicilio eletto.

Si precisa che il (Omissis) A.A. ha effettuato due diverse elezioni ci domicilio: la prima nella richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (da ritenersi sicuramente depositata in orario mattutino quando la cancelleria è aperta al pubblico) e la seconda nel verbale di interrogatorio (dalle 15:30 alle 15:43) di persona sottoposta a indagini dove elegge domicilio "c/o B.B. (Omissis)". Si assume che la dichiarazione di domicilio che va considerata valida è quella posteriore (in (Omissis)) e non quella anteriore presso il difensore di fiducia (al quale è subentrato, perchè cassazionista, il difensore che ha redatto il ricorso in esame).

Si rappresenta che il difensore di A.A. il 15 Aprile 2002 ha inviato con pec alla Corte di appello conclusioni scritte nella quale ha tempestivamente eccepito la omessa notifica del decreto di citazione in appello nei confronti dell'imputato -che il sin dall'inizio della applicazione della misura cautelare nell'ambito di questo procedimento ha eletto domicilio a (Omissis) in (Omissis), mentre la citazione dell'imputato è avvenuta con pec inoltrata al suo difensore di fiducia (presso il quale aveva eletto domicilio in occasione dell'anteriore richiesta di ammissione al gratuito patrocinio) - e, tuttavia, il 21 aprile 2022 la Corte d'appello ha emesso sentenza senza rispondere alla tempestiva preliminare eccezione concernente a omessa notifica. In via subordinata si richiede che, ex art. 618, comma 1, c.p.p. la questione sia rimessa alle Sezioni unite per stabilire se l'elezione di domicilio effettuata dall'imputato nella richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e limitatamente a questa sola procedura incidentale vale come elezione di domicilio anche nel procedimento principale.

Motivi della decisione

1. L'elezione di domicilio contenuta nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato opera anche nel procedimento principale per il quale il beneficio è richiesto, non rilevando l'espressa volontà dell'imputato di limitarne gli effetti al procedimento incidentale, perchè l'art. 161 c.p.p. non consente parcellizzazioni degli effetti delle dichiarazioni di domicilio nell'ambito di uno stesso procedimento (Sez. 4, n. 12243 del 13/02/2018, Villani, Rv. 272246; Sez. 5, n. 29695 del 13/05/2016, Chieli, Rv. 267501).

2. Tuttavia, questo principio non vale se emerge anche solo implicitamente la volontà dello stesso imputato o indagato di ricevere le successive notificazioni nel luogo indicato (Sez. 4, n. 13934 del 29/01/2008, Giordano Rv. 239224) perchè la facoltà dell'indagato o dell'imputato di eleggere il proprio domicilio, regolata dagli artt. 161 e 162 ccd. proc. pen., comprende anche la possibilità di modificare la precedente elezione, senza che rilevino i motivi per i quali tale facoltà venga esercitata (Sez. 3, n. 38683 del 03/06/2014, Panichelli Rv. 260388).

3. Nel caso in esame, la modifica è stata espressa nel verbale di interrogatorio ci persona sottoposta a indagini redatto il 29 novembre 201 ossia proprio davanti al Giudice per le indagini preliminari in quel momento procedente nell'ambito del procedimento principale, poi protrattosi sino al grado di appello.

Pertanto, il ricorso - che ribadisce, come documentato con gli allegati che lo corredano, l'eccezione tempestivamente presentata dal difensore del ricorrente alla Corte d'appello, che non ha fornito risposta al riguardo - risulta fondato e la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di (Omissis).

Conclusione

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2023.

Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2023