Giu Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo e probatorio è ammesso solo per violazione di legge
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II PENALE - 21 marzo 2023 N. 11964
Massima
Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo e probatorio è ammesso solo per violazione di legge ed in tale nozione si devono comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. Pertanto, la motivazione in materia di misure cautelari reali è meramente apparente - quindi censurabile con il ricorso per cassazione per violazione di legge - quando le argomentazioni in ordine al fumus non risultino ancorate alle peculiarità del caso concreto.

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II PENALE - 21 marzo 2023 N. 11964

1. Il ricorso è fondato.

1.1. Quanto ai profili di ammissibilità del ricorso, deve preliminarmente rilevarsi che, per giurisprudenza ormai consolidata della Corte di legittimità, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo e probatorio è ammesso solo per violazione di legge ed in tale nozione si devono comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. Tale principio, enucleato già nel 2004 con una pronuncia a Sezioni Unite (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710), è stato ulteriormente sviluppato e chiarito, sempre con pronuncia a Sezioni Unite, nel 2008 (Sez.U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692), e successivamente ribadito in numerose pronunce a Sezione semplice (tra le altre, Sez. 2, Sentenza n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893 - 01; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Chiesi, Rv. 252430; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129).

In tale ambito è stato altresì spiegato come rientri nella nozione di violazione di legge anche la motivazione apparente.

A tale proposito è stato affermato che la motivazione in materia di misure cautelari reali è meramente apparente - quindi censurabile con il ricorso per cassazione per violazione di legge - quando le argomentazioni in ordine al "fumus" non risultino ancorate alle peculiarità del caso concreto (cfr., in tal senso, Sez. 4, Sentenza n. 43480 del 30/09/2014, Giovannini).

1.2. Tale evenienza si rinviene nel provvedimento impugnato.

Risulta, invero, pacifico che nel caso in esame si è verificata una omessa trasmissione all'Autorità giudiziaria della quasi totalità degli atti investigativi compiuti dalla Guardia di Finanza, tanto da indurre il G.i.p. a revocare l'originario sequestro osservando che esso era stato disposto sulla base di "un quadro indiziario arbitrariamente alterato", giacchè "il vincolo reale (...) poggia su un'ipotesi di accusa inevitabilmente minata nella sua forza dimostrativa, dalla mancata ostensione di migliaia di documenti e atti d'indagine, anche favorevoli all'indagato".

E' pur vero che non è prevista nessuna sanzione di nullità per la mancata trasmissione all'Autorità giudiziaria degli atti d'indagine compiuti dalla Polizia giudiziaria; ed è vero anche che il sequestro probatorio, perchè mezzo di ricerca della prova dei fatti costituenti reato, non può per ciò stesso essere fondato sulla prova del reato e del carattere di pertinenza ovvero di corpo di reato delle cose oggetto del vincolo, ma sulla mera possibilità del rapporto di esse con il reato.

La motivazione, però, assume il carattere dell'apparenza quando -come nel caso di specie- sia consapevolmente fondato su di una ridottissima parte di atti investigativi, siccome selezionati dalla Polizia giudiziaria dal complessivo compendio investigativo, il cui contenuto complessivo e l'eventuale sussistenza di elementi favorevoli all'indagato non siano stati sottoposto al vaglio del Pubblico ministero e del Giudice.

Invero, non può che definirsi apodittica e fittizia una motivazione che affermi la sussistenza del fumus commissi delicti pur nella consapevolezza della assoluta incompletezza degli atti messi a sua disposizione e della presenza di elementi favorevoli all'indagato che sono stati oscurati dalla selezione della Polizia giudiziaria e che sono rimasti ignoti all'Autorità giudiziaria, in generale, e allo stesso tribunale, in particolare.

Tanto ancor di più quando la decisione sia volta a riformare un provvedimento di revoca disposto dal G.i.p. proprio sul rilievo dell'esistenza di documenti e atti d'indagine anche favorevoli all'imputato, mai messi a disposizione dell'Autorità giudiziaria.

Tanto conduce all'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 12 luglio 2022.

Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2023