Giu I requisiti oggettivi e soggettivi della circostanza aggravante del "furto di rame".
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. V PENALE - 17 marzo 2023 N. 11461
Massima
Con riferimento alla ratio della fattispecie circostanziale di cui all'art. 625, comma 1, n. 7-bis) c.p. introdotta ad opera del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, art. 8, comma 1, lett. a), conv., con modif. dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119, la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che origina dalla necessità di apprestare una tutela rafforzata alle infrastrutture destinate all'erogazione di servizi pubblici in conseguenza di una fenomenologia delittuosa (i c.d. "furti di rame") dai contorni allarmanti (v. in motivazione Sez. 5, n. 26447 del 06/04/2017, Giambertone, Rv. 270537 - 01).

Ne consegue che, ancorando tali requisiti alla precipua funzione che il legislatore ha inteso assegnare a detto aggravamento sanzionatorio, per individuarne i presupposti applicativi, occorre privilegiare un'interpretazione letterale e teleologica della disposizione de qua, delimitando l'alveo applicativo alla presenza di un requisito soggettivo e di uno oggettivo (cfr. ancora Sez. 5, n. 26447 del 06/04/2017, Giarnbertone, Rv. 270537 - 01).

Quanto al requisito oggettivo, assume rilevanza una specifica connotazione del bene sottratto: esso deve essere componente dell'infrastruttura la quale, a sua volta, dovrà essere funzionale, ossia "destinata" (secondo la lettera della norma) all'erogazione del servizio pubblico. Non è, dunque, sufficiente un mero collegamento tra la cosa e la struttura.

Quanto al requisito soggettivo, l'aggravamento sanzionatorio postilla che il soggetto passivo del reato sia un soggetto pubblico o privato che gestisce il servizio pubblico in regime concessorio.

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. V PENALE - 17 marzo 2023 N. 11461

1. Il ricorso di A.A. è inammissibile; cionondimeno opera nel caso di specie l'effetto estensivo relativo all'annullamento della pronuncia impugnata nei confronti del coimputato B.B., di cui si dirà in seguito (v. Sez. 6, Ord. n. 46202 del 02/10/2013, Serio, Rv. 258155 - 01).

Il ricorso proposto nell'interesse do B.B., invece, è fondato in quanto, per le ragioni di seguito indicate, risulta del tutto priva di motivazione la sentenza impugnata in riferimento alla conferma della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7)-bis c.p., sicchè la pronuncia in questione deve essere annullata, sul punto, con rinvio.

2. Entrambe le doglianze del ricorso proposto nell'interesse di A.A. sono manifestamente infondate.

2.1.Inammissibile è il primo motivo che eccepisce vizio motivazionale in riferimento alla ritenuta responsabilità del ricorrente limitandosi a lamentare che si sia ravvisata la responsabilità penale senza prova, solo in virtù dell'unico elemento indiziario dell'aggancio del telefono a una cella della zona, senza neppure specificare se la doglianza inerisca a tutte le fattispecie contestate o a quali di esse.

Constatato che ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la c.d. "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati ne(la valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (così Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, dep. il 06/09/2019, E., Rv. 277218 - 01; cfr. tra tante Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, dep. il 04/11/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. il 12/04/2012, Valeria, Rv. 252615 - 01), si rileva come, di là dell'assoluta genericità del motivo, risulti in ogni caso evidente che nel caso di specie immune dai vizi contestati sia la motivazione fornita dalla Corte territoriale, la quale, con propria analisi, riprende le considerazioni del Tribunale dalle quali emerge un complesso di indizi ricavati da un'articolata attività di indagine - comprensiva di intercettazioni ambientali tra gli imputati, analisi dei tabulati telefonici, esame delle videoregistrazioni delle telecamere di sorveglianza, dalle quali emerge anche la manomissione dei sistemi antintrusione, nonchè il tragitto percorso dai veicoli utilizzati per il furto; tutti elementi che sia singolarmente che globalmente considerati, dimostrano in maniera univoca, secondo le conformi pronunce di merito, la responsabilità del ricorrente, quale esecutore materiale dei furti giacchè evidenziano, come correttamente espresso dalla Corte di appello alle pag. 5-6, il "ruolo attivo nelle azioni predatorie" di A.A. che "ha dato un contributo essenziale all'azione criminosa realizzando la condotta materiale tipica" che implica il possesso anche di competenze tecniche per attuare l'apprensione dei pannelli e degli inverter.

Da tale ricostruzione emerge con evidenza l'impossibilità di applicare la circostanza attenuante del contributo di minima importanza di cui all'art. 114 c.p., la quale è configurabile "quando l'apporto del concorrente non ha avuto soltanto una minore rilevanza causale rispetto alla partecipazione degli altri concorrenti, ma ha assunto un'importanza obiettivamente minima e marginale, ossia di efficacia causale, così lieve rispetto all'evento da risultare trascurabile nell'economia generale dell'iter criminoso" (Sez. 1, n. 26031 del 09/05/2013, Di Domenico, Rv. 256035 - 01; Sez. 3, n. 9844 del 17/11/2015, dep. il 09/03/2016, Barbato, Rv. 266461 - 01), laddove nel caso in scrutinio la sentenza impugnata ha sottolineato, tra l'altro, la circostanza che l'imputato avesse dato un contributo essenziale all'azione criminosa.

2.2. Altrettanto inammissibile poichè reiterativo della censura già posta con i motivi di gravame è il secondo motivo inerente la dosimetria della pena e la mancata concessione delle attenuanti generiche.

Invero, il punto è sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive in aderenza ai criteri enunciati negli artt. 132 e 133 c.p. e alla giurisprudenza di questa Corte che attribuisce al potere discrezionale del giudice il merito della valutazione sia in punto di pena che di riconoscimento delle attenuanti generiche, coi quali in definitiva non si confrontano le doglianze in ricorso; la Corte di appello, a pag. 6 della sentenza impugnata, conferma la valutazione del primo giudice in punto di trattamento sanzionatorio e argomenta come il profilo soggettivo relativo all'incensuratezza del ricorrente è "ben poco significativo a fronte della partecipazione dell'imputato a un'attività delinquenziale professionalmente esercitata e organizzata che lo ha portato a lasciare l'asserito solido contesto familiare e sociale percorrendo centinaia di chilometri per realizzare le condotte predatorie contestate le modalità dei gravi fatti anche in rapporto al valore dei beni sottratti il ruolo dell'imputato esse assunto sono ìndice di elevata capacità delinquere il che costituisce un indice negativo prevalente ".

3. Il ricorso presentato nell'interesse di B.B. è fondato: le censure che investono la motivazione sull'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7-bis), c.p. devono essere accolte.

Come rileva il ricorrente, effettivamente emerge per tabulas che la Corte territoriale ha di fatto ignorato l'effettiva portata dell'eccezione inerente non tanto alla destinazione a produrre energia elettrica del materiale sottratto, bensì al fatto che le imprese vittime degli atti predatori non potevano qualificarsi come soggetti privati in regime di concessione pubblica, nel rispetto della giurisprudenza di legittimità che,tra i requisiti necessari per ravvisare la sussistenza dell'aggravante in questione, individua anche quello della qualifica di soggetto pubblico o di privato che gestisce un servizio pubblico in regime concessorio, in capo ai soggetto passivo.

Con riferimento alla ratio della fattispecie circostanziale di cui all'art. 625, comma 1, n. 7-bis) c.p. introdotta ad opera del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, art. 8, comma 1, lett. a), conv., con modif. dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119, la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che origina dalla necessità di apprestare una tutela rafforzata alle infrastrutture destinate all'erogazione di servizi pubblici in conseguenza di una fenomenologia delittuosa (i c.d. "furti di rame") dai contorni allarmanti (v. in motivazione Sez. 5, n. 26447 del 06/04/2017, Giambertone, Rv. 270537 - 01).

Ne consegue che, ancorando tali requisiti alla precipua funzione che il legislatore ha inteso assegnare a detto aggravamento sanzionatorio, per individuarne i presupposti applicativi, occorre privilegiare un'interpretazione letterale e teleologica della disposizione de qua, delimitando l'alveo applicativo alla presenza di un requisito soggettivo e di uno oggettivo (cfr. ancora Sez. 5, n. 26447 del 06/04/2017, Giarnbertone, Rv. 270537 - 01).

Quanto al requisito oggettivo, assume rilevanza una specifica connotazione del bene sottratto: esso deve essere componente dell'infrastruttura la quale, a sua volta, dovrà essere funzionale, ossia "destinata" (secondo la lettera della norma) all'erogazione del servizio pubblico. Non è, dunque, sufficiente un mero collegamento tra la cosa e la struttura.

Quanto ai requisito soggettivo, l'aggravamento sanzionatorio, come indicato anche dal ricorrente, postilla che il soggetto passivo del reato sia un soggetto pubblico o privato che gestisce il servizio pubblico in regime concessorio.

Applicando le suddette coordinate ermeneutiche, non rimane che rilevare che la sentenza impugnata nel fare riferimento unicamente all'aspetto oggettivo di tale aggravante, nonostante sia specifica doglianza presentata sul punto, abbia omesso del tutto di valutare l'altro profilo, soggettivo, parimenti necessario; laddove non è rinvenibile alcun passaggio motivazionale in cui è indicata la natura pubblica del soggetto erogante e/o la sussistenza di una concessione per l'erogazione.

Per ritenere integrato il presupposto soggettivo dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7-bis), occorre operare una verifica non solo riguardo alla natura pubblica del soggetto erogante ovvero alla sussistenza del regime di concessione, ma anche in relazione alla natura pubblicistica del servizio erogato poichè, anche se attualmente rispondente al modello societario sotto il profilo organizzativo, il servizio di erogazione e/o distribuzione di energia da parte di un ente o una società ben potrebbe continuare a perseguire un'attività di pubblico interesse.

4. Sussiste, pertanto, il denunciato vizio di motivazione, sicchè, riguardo all'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 bis), c.p., la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bologna. Trattandosi di motivo di ricorso non esclusivamente personale, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 587 e 627, comma 5, c.p.p., l'accoglimento si estende anche nei confronti del coimputato A.A. che ha proposto ricorso per motivi diversi da quello accolto; fermo restando che il ricorso di A.A. è da dichiarare inammissibile.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di B.B., limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7-bis c.p., e, per l'effetto estensivo, in relazione alla detta circostanza aggravante, nei confronti di A.A., con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bologna. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di A.A.. Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2022.

Conclusione

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2023