Giu La verifica dell'occasionalità dell'infiltrazione mafiosa
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II PENALE - 16 marzo 2023 N. 11326
Massima
La verifica dell'occasionalità dell'infiltrazione mafiosa non deve essere finalizzata ad acquisire un dato statico, consistente nella cristallizzazione della realtà preesistente, ma deve essere funzionale a un giudizio prognostico circa l'emendabilità della situazione rilevata, mediante gli strumenti di controllo previsti dall'art. 34-bis, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 159 del 2011.

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II PENALE - 16 marzo 2023 N. 11326

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Va evidenziato in premessa come l'oggetto del giudizio di legittimità avverso il provvedimento di ammissione o rigetto al controllo giudiziario riguarda esclusivamente la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 34-bis codice antimafia, dovendo la Suprema Corte limitarsi a valutare le eventuali illegittimità del procedimento ex art. 34-bis ovvero l'errata valutazione dei presupposti di legge per ammettere il controllo giudiziario compiuto da parte dello stesso tribunale e ciò nei limiti propri del giudizio di legittimità in tema di misure di prevenzione in cui è precluso l'analisi di circostanze di fatto ed unico vizio deducibile è la violazione di legge ex D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 10, comma 3, (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 18564 del 13/02/2019, Consorzio Sociale Coin società cooperativa sociale, Rv. 275419).

Inoltre, quanto alla identificazione dei presupposti, questa corte ha affermato che in materia di misure di prevenzione, l'impresa destinataria dell'informazione antimafia interdittiva può avere accesso alla misura del controllo giudiziario a sua richiesta, ai sensi del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 34-bis, comma 6, allorchè abbia impugnato il provvedimento prefettizio e ricorra un'ipotesi di agevolazione dei soggetti indicati dal D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 34, comma 1, con carattere " occasionale" (Sez. 5, n. 34526 del 02/07/2018, Eurostrade Srl , Rv. 273646, in motivazione).

Il controllo giudiziario è, quindi, ontologicamente connotato dalla natura occasionale del "contagio mafioso" poichè se non ricorresse tale condizione non si verterebbe nell'alveo del "controllo giudiziario" ma in altre fattispecie e non avrebbe allora senso l'inserimento del comma 6 nel tessuto normativo dell'art. 34-bis.

3. Manifestamente infondati sono tutti e cinque i collegati (e, per questo, trattabili congiuntamente) motivi di ricorso.

3.1. Con decreto in data 21/12/2021, il Tribunale di Catanzaro rigettava l'istanza di ammissione al controllo giudiziario avanzata ex D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 34-bis, comma 6, nell'interesse di A.A., nella qualità di legale rappresentante della (Omissis) Srl , destinataria di un'informazione interdittiva antimafia emessa, ex D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 84, comma 4, dal Prefetto di Catanzaro. A fondamento della propria decisione, il Tribunale rilevava gli elementi - già valorizzati nel provvedimento prefettizio - tratti dal procedimento penale denominato Imponimento, sintomatici nel rivelare un rapporto tra il A.A., nella sua citata qualità, ed i soggetti facenti parte delle cosche mafiose C.C., D.D. e B.B., tale da non potersi definire come "agevolazione occasionale".

3.2. La Corte territoriale con il decreto impugnato confermava il diniego di ammissione al controllo. Nella relativa motivazione, i giudici, dopo aver premesso che il procedimento di prevenzione conserva la sua autonomia e il giudice non può vagliare la legittimità della interdittiva antimafia oggetto di impugnazione innanzi al TAR, trattandosi di una valutazione rimessa al giudice amministrativo e chiarito che al giudice ordinario, ex art. 34-bis I.cit., spetta, invece, la valutazione quanto alla garanzia della continuità dell'esercizio dell'impresa, ha riconosciuto che il controllo giudiziario svolga la funzione di una misura che, ricorrendone le condizioni, consente il risanamento delle attività che solo in via occasionale siano state incise da un tentativo di infiltrazione e condizionamento da parte della mafia. Ne consegue che ciò che va verificato per potere disporre tale controllo è che l'attività dell'impresa non venga a subire indebiti interventi dall'esterno.

Nel merito, la Corte ha ricordato come "A.A., in seno al procedimento Imponimento, che ha ricostruito l'esistenza e l'operatività, in diversi Comuni facenti parte della provincia di (Omissis) e (Omissis), delle cosche di ndrangheta C.C.-D.D.-B.B. (facenti capo, rispettivamente, ad C.C., a B.B. e ai deceduti D.D. e E.E., sostituiti da F.F. e G.G.) è stato ritenuto dal Giudice per le indagini preliminari di (Omissis) gravemente indiziato del delitto di cui all'art. 513-bis c.p. (capo 11), essendo la sua impresa compresa fra quelle che ottenevano, con metodo mafioso, appalti e commesse nel settore boschivo in quanto "gradite" agli esponenti apicali delle suddette organizzazioni. Due, in particolare, sono gli episodi contestati a A.A.. Il primo ha ad oggetto un appalto per l'acquisto di un lotto boschivo bandito nel Comune di (Omissis) nel 2011. In tale occasione A.A. veniva individuato dalla cosca D.D. quale imprenditore che avrebbe dovuto ottenere l'aggiudicazione anche se poi a spuntarla era l'imprenditore H.H. il quale usufruiva della intercessione del potente C.C., capo della omonima cosca mafiosa di (Omissis). Il secondo episodio riguarda una gara di appalto per l'acquisto di un lotto boschivo sito nel Comune di (Omissis), svolta nel 2016 e aggiudicata alla società (Omissis) Srl grazie alla diretta intermediazione, questa volta, di C.C.". Da qui la conclusione secondo cui "... alla luce di tali emergenze, con le quali l'appellante non si è confrontato, non può negarsi che il A.A., abbia, in distinte occasioni, intrattenuto con due diversi esponenti di potenti organizzazioni mafiose, perduranti rapporti finalizzati all'illecito ottenimento di appalti e commesse. Rapporti grazie ai quali, per ben due volte, ha chiesto e ottenuto di essere appoggiato".

4. Fermo quanto precede, il primo tema di diritto verte sul presunto errore della Corte territoriale nel ritenere necessario, per poter accedere al controllo giudiziario ai sensi della norma indicata, la prova della "non occasionalità dell'infiltrazione mafiosa". A questo si aggiunge il tema della congruità della motivazione quanto al ritenere il permanere del pericolo di partecipazione del A.A. alla gestione effettiva dell'impresa. Poichè, tuttavia, ai sensi del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 10, comma 3, il vizio di motivazione non è deducibile in sede di ricorso nella materia delle misure di prevenzione, non ricorrendo ictu oculi un caso di motivazione totalmente omessa o apparente (tale, quindi, da consentire la deduzione di violazione di legge ex art. 125 c.p.p.), non si porrà in discussione la ricostruzione dei fatti.

Ci si può, quindi, concentrare sul tema in diritto, rispondendo ai motivi di ricorso, anticipando che l'effettiva ratio decidendi della decisione impugnata non risulta collegata tanto al requisito della occasionalità della infiltrazione per il passato quanto alla probabilità dell'effettivo risanamento dell'impresa la cui proprietà è tuttora caratterizzata dal collegamento con un soggetto incline a stringere accordi illeciti per operare sul mercato.

La decisione segue quanto già chiarito da vari precedenti di questa Suprema Corte. Invero, nella sentenza delle Sezioni unite n. 46898 del 26/09/2019, Ricchiuto, Rv. 277156, si afferma come l'istituto richieda attenzione "sulle concrete possibilità che la singola realtà aziendale ha o meno di compiere fruttuosamente il cammino verso il riallineamento con il contesto economico sano, anche avvalendosi dei controlli e delle sollecitazioni (nel caso della amministrazione, anche vere intromissioni) che il giudice delegato può rivolgere nel guidare la impresa infiltrata". E successive pronunce hanno affermato che il giudice deve "decidere se l'azienda istante, grazie all'applicazione della misura, possa attrezzarsi in modo adeguato al fine di scongiurare in futuro quegli "eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa diretti a condizionare l'impresa" che - subki in passato secondo le indagini prefettizie - hanno fatto scattare l'interdizione amministrativa" (Sez. 2, n. 9122 del 28/01/2021, Gandolfi, Rv. 280906), e che "se da un lato l'eventuale accoglimento della domanda rimuove le inibizioni alla prosecuzione della attività (art. 34-bis, comma 7), dall'altro ciò apre una fase di monitoraggio - o "vigilanza prescrittiva" - dell'azienda da parte del commissario nominato dal Tribunale in ordine al corretto adempimento di specifici obblighi di compliance imposti dall'autorità giudiziaria, la quale, in caso di inottemperanza, può disporre l'applicazione di più gravosa misura" (Sez. 6, n. 1590 del 14/10/2020, dep. 2021, Senesi Spa , Rv. 280341).

5. La società ricorrente, in quanto destinataria di informazione antimafia interdittiva ai sensi del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 84, comma 4, dopo avere proposto l'impugnazione del relativo provvedimento del prefetto, ha presentato domanda ai sensi dell'art. 34-bis, comma 6, I.cit. che consente in tale caso di: "... richiedere al tribunale competente per le misure di prevenzione l'applicazione del controllo giudiziario di cui alla lettera b) del comma 2 del presente articolo. Il tribunale, accoglie la richiesta, ove ne ricorrano i presupposti; successivamente, anche sulla base della relazione dell'amministratore giudiziario, può revocare il controllo giudiziario e, ove ne ricorrano i presupposti, disporre altre misure di prevenzione patrimoniali".

5.1. L'art. 34-bis I.cit., ai primi due commi, prevede: "1. Quando l'agevolazione prevista dal comma 1 dell'art. 34 risulta occasionale, il tribunale dispone, anche d'ufficio, il controllo giudiziario delle attività economiche e delle aziende di cui al medesimo comma 1, se sussistono circostanze di fatto da cui si possa desumere il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionarne l'attività. 2. Il controllo giudiziario è adottato dal tribunale per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a tre anni. Con il provvedimento che lo dispone, il tribunale può:

a) imporre nei confronti di chi ha la proprietà, l'uso o l'amministrazione dei beni e delle aziende di cui al comma 1 l'obbligo di comunicare al questore e al nucleo di polizia tributaria... gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti e gli altri atti o contratti indicati dal tribunale, di valore non inferiore a Euro 7.000 o del valore superiore stabilito dal tribunale... Tale obbligo deve essere assolto entro dieci giorni dal compimento dell'atto...;

b) nominare un giudice delegato e un amministratore giudiziario, il quale riferisce periodicamente, almeno bimestralmente, gli esiti dell'attività di controllo al giudice delegato e al pubblico ministero." 5.2. Va notato, innanzitutto, che il comma 6 non fa rinvio al comma 1 dell'articolo che indica le ipotesi in cui viene disposto il controllo giudiziario delle aziende. Ed è proprio in tale comma 1 che è prevista la condizione della "agevolazione... occasionale".

Quanto al rinvio (testuale) del comma 6 al comma 2, il rinvio è fatto alla sola modalità di esecuzione di tale controllo giudiziario in base alla lettera b). Questo significa che, quando ricorra la situazione tipica del comma 6 (ovvero di scelta volontaria che ha il vantaggio di sospendere le conseguenze della interdittiva antimafia), va disposta la più rigida modalità di gestione di tale lettera b: ovvero, l'impresa che chiede di essere sottoposta a controllo non solo ha l'obbligo di comunicare lo svolgimento delle attività ivi elencate (lett. a) ma ha anche il ben più pregnante obbligo di attivare un controllo sulla gestione dell'impresa da parte dell'amministratore giudiziario e del giudice delegato.

5.3. Oltre che per la previsione testuale, anche per altra ragione risulta evidente che la condizione di "occasionalità" non è propriamente riferibile ai soggetti di cui al comma 6: vi è diversità rispetto ai soggetti individuati dal comma 1 per i quali è possibile la applicazione della amministrazione straordinaria su iniziativa "anche di ufficio".

Il comma 1 dell'art. 34-bis I.cit., infatti, fa a sua volta rinvio al comma 1 dell'art. 34 I.cit., quindi si discute di quei casi in cui "il libero esercizio di determinate attività economiche, comprese quelle di carattere imprenditoriale, sia direttamente o indirettamente sottoposto alle condizioni di intimidazione o di assoggettamento previste dall'art. 416-bis del codice penale o possa comunque agevolare l'attività di persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una delle misure di prevenzione personale o patrimoniale previste dagli artt. 6 e 24 del presente decreto, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti di cui all'art. 4, comma 1, lettere a), b) e i-bis), del presente decreto, ovvero per i delitti di cui agli artt. 603-bis, 629, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale, e non ricorrono i presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali di cui al capo I del presente titolo".

Quindi, si tratta di soggetti non direttamente mafiosi, il che è dimostrato anche dal fatto che una condizione fondamentale è che non ricorrano le condizioni per le misure di prevenzione patrimoniale, ma si tratta di soggetti "infiltrati", o, comunque, soggetti la cui attività "possa comunque agevolare l'attività di persone" mafiose etc. 5.4. Rispetto a questa situazione, è comprensibile come il comma 1 del successivo art. 34-bis, con riferimento al caso in cui si discute di "agevolazione prevista dal comma 1" del precedente articolo, richieda che tale agevolazione risulti comunque "occasionale", pur permanendo il "pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionarne l'attività".

In una tale situazione, quindi, si è prevista la possibilità del "controllo giudiziario" nelle forme di cui al comma 2 che, nell'una forma di controllo più rigida (lett. b) o nell'altra più libera (lett. a) comunque non toccano affatto la libertà di impresa ma mantengono solo una sorveglianza ("vigilanza prescrittiva") per rilevare eventuali infiltrazioni.

Si tratta, peraltro, di una forma di controllo del tutto alternativa a quella dell'art. 34 che invece, quando non si sia in presenza di una mera occasionalità di condotte prevede la ben diversa e gravosa disposizione della "amministrazione giudiziaria dei beni" in cui giudice delegato e amministratore giudiziario esercitano le facoltà dei titolari di diritti sui beni e sulle aziende etc. 6. Il comma 6 dell'art. 34-bis I.cit. prevede l'uso della medesima forma di controllo del comma 2, lett. b) in situazioni che, invece, sono diverse da quelle dell'art. 34, comma 1: ovvero si tratta, come visto sopra, delle imprese destinatarie di informazione antimafia interdittiva (che abbiamo proposto impugnazione).

Tali imprese, individuate nell'art. 84, comma 4, sono tendenzialmente imprese nella quale vi è stato un ben pregnante inserimento della criminalità; lo dimostra chiaramente lo stesso comma 6 art. cit. che prevede che il Tribunale, sulla base della relazione dell'amministratore giudiziario, possa non solo revocare il controllo (in situazioni positive) ma anche "disporre altre misure di prevenzione patrimoniali" (evidentemente se con il controllo emerge una significativa infiltrazione).

Insomma, se l'impresa destinataria dell'interdittiva chiede tale misura, non ha solo il possibile vantaggio della sospensione degli effetti della misura del Prefetto, ma si pone in condizioni, lì dove non si dovesse riallineare al corretto contesto dell'economia "sana", di farsi applicare altre e più gravose misure di prevenzione.

7. Venendo, quindi, alla valutazione di quali sono le condizioni per la applicazione dell'istituto, certamente il comma 6 dell'art. 34-bis I.cit., poichè non richiama il comma 1, non richiede pertanto che ricorra la situazione dell'art. 34, comma 1, con carattere di occasionalità.

7.1. Invero, dalla lettura congiunta dei commi 6 e 7 e considerate le ragioni per le quali va disposta la interdittiva antimafia ex art. 84 I.cit., si comprende che i "presupposti" richiesti dalla norma non riguardano la valutazione da parte del giudice delle misure di prevenzione della correttezza della decisione del Prefetto che, se del caso, è oggetto del giudizio amministrativo.

Tali presupposti, invece, riguardano la possibilità di un giudizio prognostico favorevole quanto ad essersi in presenza di una impresa che possa operare senza i condizionamenti mafiosi, ragione per la quale l'art. 34-bis, comma 7, fa conseguire automaticamente al provvedimento che dispone la amministrazione giudiziaria la sospensione degli effetti delle informazioni del Prefetto.

7.2. In definitiva, il riferimento alla "occasionalità", non va intesa secondo la nozione specifica di cui al comma 1 (che, si ripete, significa "occasionalità" della agevolazione descritta all'art. 34, comma 1), anche se è un termine che ben può rappresentare la situazione in cui l'impresa non è di per sè "mafiosa" e la situazione che ha dato luogo agli interventi del prefetto appare emendabile: " la verifica dell'occasionalità dell'infiltrazione mafiosa... non deve essere finalizzata ad acquisire un dato statico, consistente nella cristallizzazione della realtà preesistente, ma deve essere funzionale a un giudizio prognostico circa l'ermendabilità della situazione rilevata, mediante gli strumenti di controllo previsti dall'art. 34-bis, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 159 del 2011 " (Sez. 6, n. 1590-2021, cit.).

8. Quindi, non è rilevante nel caso di specie il tema dei presupposti della misura ("occasionalità") ma il futuro presumibile nel caso di sua applicazione: la Corte territoriale ha evidenziato come il giudice per le indagini preliminari di (Omissis), richiesto di disporre la misura cautelare nei confronti del A.A. per il reato di cui all'art. 513-bis c.p., nel respingere la richiesta de qua per insussistenza delle esigenze cautelari paventate dal pubblico ministero, ha tuttavia riconosciuto a carico dello stesso la gravità indiziaria, precisando come anche il A.A. fosse in collusione con tale I.I. "diretta espressione di C.C., il quale gestiva, per suo conto, tutte le fasi operative che rendevano concreta la realizzazione degli accordi, in moda da garantire il massimo guadagno per le consorterie interessate e per gli imprenditori coinvolti, in danno degli enti pubblici". La stessa Corte territoriale ha, poi, evidenziato come tali elementi "a seguito dell'esercizio dell'azione penale, sono stati ritenuti... dal Giudice dell'udienza preliminare idonei a suffragare una prognosi dibattimentale di colpevolezza, tanto è vero che il A.A. è stato rinviato a giudizio sia per il delitto di cui all'art. 513-bis c.p. (capo 11) che per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa (capo 12)".

E questo è ampiamente sufficiente, nel corretto giudizio formulato dalla Corte territoriale, per far ritenere che la (Omissis) Srl , avendo intessuto sia in passato (vedi vicende con le cosche C.C. e D.D.) che in epoca attuale, rapporti con associazioni mafiose, perduri - oltrettutto, mantenendo inalterata la propria compagine societaria - nella sua tendenziale predisposizione ad intessere contatti criminali subendone la relativa influenza e a far ritenere il pericolo di infiltrazione ai suoi danni, pur in presenza di un formale regolare "funzionamento", non solo non meramente occasionale ma anche del tutto attuale. E, in una situazione del genere, del tutto irrilevante è apparso il fatto che la società si sia dotata di recente di un modello organizzativo ex D.Lgs. n. 231 del 2001 (della cui attuazione, peraltro, nell'ottica prevenzionale, non è stata data idonea dimostrazione) "... in quanto il ravvisato rapporto di stabile agevolazione che la società A.A. ha intessuto con le cosche mafiose C.C. e D.D. non permette di formulare, allo stato, una prognosi favorevole di bonifica e radicale risanamento".

La situazione appare, pertanto, non emendabile. In conclusione, non vi è stata la violazione di legge lamentata: la Corte territoriale non ha affatto richiesto le condizioni previste dal combinato disposto degli artt. 34, comma 1 e 34-bis, comma 1 I.cit. (impresa sottoposta "occasionalmente" a condizioni "di intimidazione o di assoggettamento... o possa comunque agevolare") bensì ha valutato la sussistenza delle condizioni dell'art. 84, comma 4, ovvero che sia una impresa infiltrata. E ha ritenuto che tale infiltrazione abbia carattere di radicalità e, allo stato, non sia risolvibile.

9. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2023.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2023