1.Va, in via preliminare, dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 45 l. fall. e 647 cod. proc. civ. sollevata dalla ricorrente in relazione agli artt. 3 e 24 Cost..
1.1 Come già affermato da questa Corte (Cass. ord. n. 34474 del 23/11/2022) la questione è manifestamente infondata, in quanto l’interpretazione degli artt. 45 l.fall. e 647 c.p.c. nella parte in cui postulano la non opponibilità al fallimento del decreto ingiuntivo privo di dichiarazione di esecutorietà anteriore alla dichiarazione di fallimento è coerente con il principio della cristallizzazione degli effetti del fallimento alla data della sua declaratoria e con un'esigenza di certezza dei rapporti giuridici patrimoniali delle parti e valendo, comunque, il procedimento di verificazione del passivo a garantire, anche attraverso l'appendice oppositiva ex art. 98 l.fall., la pienezza del contraddittorio processuale e l'esercizio del diritto di difesa in relazione al credito vantato.
1.2 Con il primo ed unico motivo la ricorrente denuncia, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 24 Cost., 45 l. fall. e 647 c.p.c., sul rilievo che il principio di diritto in base al quale il tribunale ha respinto l’opposizione sarebbe errato o comunque non applicabile al caso di specie.
1.3 Il motivo è inammissibile ex art. 360 bis cod. proc. civ.. Costituisce infatti principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, non contrastato dalla ricorrente con argomenti idonei a condurre a un mutamento della giurisprudenza sul punto, che il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato sostanziale, idoneo a costituire titolo inoppugnabile per l'ammissione al passivo, solo nel momento in cui il giudice, dopo avere controllato la ritualità della sua notificazione, lo dichiari, in mancanza di opposizione o di costituzione dell'opponente, esecutivo ai sensi dell'art. 647 cod. proc. civ. (fra moltissime, Cass. n. n. 24157 del 2020; n. 21583 del 2018; n.1774 del 2018; n. 23775 del 2017; n. 3987 del 2016).
Nessuna statuizione è dovuta per le spese del presente giudizio, in cui il Fallimento intimato non ha svolto difese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 25.06.2024