La ricorrente propone due motivi. Il primo motivo di ricorso reca censura di violazione e falsa applicazione degli artt. 2269 e 2700, 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, nonché di violazione degli artt. 221 e 214 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. e contesta l’affermazione del Tribunale, quale giudice d’appello, relativa al mancato conferimento, da parte del C., di una valida e rituale procura alle liti per proporre la causa originaria relativa al fondo patrimoniale con la ex moglie Anna Maria L..
Il secondo motivo del ricorso propone censura di violazione degli artt. 2909 cod. civ. e 324 e 161 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. per mancata applicazione dei principi in tema di vincolo del giudicato e tassatività delle ipotesi di inesistenza della sentenza.
I due motivi di ricorso possono essere congiuntamente scrutinati, in quanto strettamente connessi, come risulta dalla stessa loro intestazione e dalla loro esposizione, in quanto entrambi incentrati sull’avvenuta formazione del giudicato nella causa presupposta attinente il fondo patrimoniale costituito dal C. con la ex coniuge Anna Maria L. con la conseguenza che la formazione del vincolo aveva coperto anche l’asserito mancato conferimento, da parte del C., di una valida procura alle liti. Il ricorso è fondato.
La giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio e alla quale si intende dare ulteriore continuità, ha, da oltre un decennio affermato, nella sua massima espressione nomofilattica (Sez. U n. n. 20934 del 12/10/2011 Rv. 619010 – 01 e in precedenza Cass. n. 7186 del 16/05/2002 Rv. 554498 - 01) che: «Il mancato rilascio di procura alle liti determina l'inesistenza soltanto di tale atto, ma non anche dell'atto di citazione, non costituendone requisito essenziale, atteso che, come si evince anche dall'art. 163, secondo comma, n. 6, cod. proc. civ., sulla necessità di indicare il nome ed il cognome del procuratore e la procura, se già rilasciata, il difetto non è ricompreso tra quelli elencati nel successivo art. 164 cod. proc. civ., che ne producono la nullità. L'atto di citazione privo della procura della parte è, quindi, idoneo ad introdurre il processo e ad attivare il potere dovere del giudice di decidere, con la conseguenza che la sentenza emessa a conclusione del processo introdotto con un atto di citazione viziato per difetto di procura alle liti è nulla, per carenza di un presupposto processuale necessario ai fini della valida costituzione del giudizio, ma non inesistente, sicché detta sentenza, pur viziata "come sentenza contenuto", per effetto del principio di conversione dei motivi di nullità in motivi di impugnazione, di cui all'art. 161, primo comma, cod. proc. civ., è suscettibile di passare in cosa giudicata in caso di mancata tempestiva impugnazione nell'ambito dello stesso processo nel quale è stata pronunciata, non essendo esperibili i rimedi dell"actio" o dell'"exceptio nullitatis", consentiti solo nel caso di inesistenza della sentenza». Nel caso di specie, pertanto, la sentenza risolutiva della controversia in materia di rapporti patrimoniali tra il C. e la ex moglie Anna Maria L. (ossia la sentenza n. 5070 del 2017 del Tribunale di Palermo) è passata in giudicato in ogni sua statuizione o capo, incluso quello concernente la liquidazione e condanna al pagamento delle spese di lite, in solido, tra il C. e la Nania, non essendo stata impugnata, e il C. deve, pertanto, in forza dell’avvenuta formazione del vincolo giudiziale, oramai insuscettibile di rimozione, in quanto il provvedimento non è stato impugnato nelle forme di legge, ritenersi obbligato in solido al pagamento delle spese processuali.
Il Tribunale ha, pertanto, errato nell’accogliere l’appello del C. avverso la sentenza di rigetto dell’opposizione all’esecuzione emanata dal Giudice di pace di Palermo.
Il ricorso è, in conclusione, accolto.
Nell’insussistenza della necessità di ulteriori accertamenti di fatto, poiché deve unicamente procedersi alla rimozione del provvedimento di merito non conforme a diritto, la sentenza impugnata è, pertanto, cassata senza rinvio.
Il Collegio ritiene sussistenti adeguate ragioni, alla stregua della più recente giurisprudenza costituzionale in tema di spese giudiziali civili (Corte Costituzionale n. 77 del 19/04/2018), in considerazione specifica delle alterne vicende di merito, per disporre integrale compensazione delle spese di tutte le fasi del giudizio. P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata.
Compensa le spese di lite di tutte le fasi del giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte di