"ove la notifica (nella specie della cartella di pagamento) sia avvenuta nelle forme di cui all'art. 140 c.p.c., prima della sentenza della Corte Cost. n. 3 del 2010, ai fini della regolarità della stessa è comunque necessaria la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata spedita a compimento delle formalità previste dalla indicata disposizione, stante l'efficacia retroattiva delle pronunce additive della Corte Costituzionale" (Cass. n. 10519/2019; Cass. n. 33525 del 2019); ne consegue che, nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, il procedimento da seguire è quello disciplinato dall'art. 140 c.p.c., che prevede la necessità che venga prodotta in giudizio, a prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata informativa che dà atto dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale (Cass. n. 33525 del 2019); in particolare, occorre avere prova (non già della consegna ma) del fatto che la raccomandata di avviso sia effettivamente giunta al recapito del destinatario e tale prova è raggiunta a mezzo della produzione dell'avviso di ricevimento, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall'agente postale in ordine all'assenza di persone atte a ricevere l'avviso medesimo; difatti, l'avviso di ricevimento, a parere della Corte, è parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario (cfr. Cass., S.U., ord. interlocutoria n. 458 del 2005; Cass., sez. lav., n. 2683 del 2019)
- Con l’unico motivo, il contribuente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 137 e ss. cod. proc. civ., ed in particolare art. 140 cod. proc. civ., 19 e 20 del d.lgs. n. 546 del 1992, 26 e 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 e di tutte le altre norme applicabili alla fattispecie, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto erroneamente che l’avviso di accertamento fosse stato regolarmente notificato al contribuente, benchè dalla ricevuta di ritorno della raccomandata informativa risultasse espressamente la mancata consegna al destinatario perché irreperibile, con la conseguente restituzione della stessa al mittente, e non vi fosse l’attestazione sulla cd. “compiuta giacenza”;
- il motivo è inammissibile;
- per quanto riguarda la notificazione del prodromico avviso di accertamento, occorre richiamare il principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui “nel processo tributario, in caso di impugnazione, da parte del contribuente, della cartella esattoriale per l'invalidità della notificazione dell'avviso di accertamento, la Corte di cassazione non può procedere ad un esame diretto degli atti per verificare la sussistenza di tale invalidità, trattandosi di accertamento di fatto, rimesso al giudice di merito, e non di nullità del procedimento, in quanto la notificazione dell'avviso di accertamento non costituisce atto del processo tributario, ma riguarda solo un presupposto per l'impugnabilità, davanti al giudice tributario, della cartella esattoriale, potendo l'iscrizione a ruolo del tributo essere impugnata solo in caso di mancata o invalida notifica al contribuente dell'avviso di accertamento, a norma dell'abrogato art. 16, terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, e dell'art. 19, comma terzo, del vigente d.P.R. 31 dicembre 1992, n. 546” (Cass. n. 3554 del 2002; n. 9032 del 1997, n. 10772 del 2006, n. 11674 del 2013; n. 18472 del 2016);
- la censura, così come proposta, contrasta con l'accertamento in fatto compiuto dal giudice di appello circa l’attività compiuta dall’ufficiale giudiziario nell’eseguire la notificazione dell’avviso di accertamento, prodromico alla impugnata intimazione, che non è suscettibile di essere apprezzato in questa sede ostandovi la preclusione connessa all'applicazione del prima richiamato principio;
- il motivo sarebbe in ogni caso infondato; - gli adempimenti prescritti dall'art. 140 cod. proc. civ. sono i seguenti:
a) il deposito della copia dell'atto in busta sigillata nella casa comunale, stante l'irreperibilità del destinatario;
b) l'affissione alla porta dell'avviso di deposito;
c) l'invio al destinatario della raccomandata con avviso di ricevimento contenente la notizia del deposito;
- questa Corte ha più volte affermato che "ove la notifica (nella specie della cartella di pagamento) sia avvenuta nelle forme di cui all'art. 140 c.p.c., prima della sentenza della Corte Cost. n. 3 del 2010, ai fini della regolarità della stessa è comunque necessaria la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata spedita a compimento delle formalità previste dalla indicata disposizione, stante l'efficacia retroattiva delle pronunce additive della Corte Costituzionale" (Cass. n. 10519/2019; Cass. n. 33525 del 2019); ne consegue che, nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, il procedimento da seguire è quello disciplinato dall'art. 140 c.p.c., che prevede la necessità che venga prodotta in giudizio, a prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata informativa che dà atto dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale (Cass. n. 33525 del 2019); in particolare, occorre avere prova (non già della consegna ma) del fatto che la raccomandata di avviso sia effettivamente giunta al recapito del destinatario e tale prova è raggiunta a mezzo della produzione dell'avviso di ricevimento, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall'agente postale in ordine all'assenza di persone atte a ricevere l'avviso medesimo; difatti, l'avviso di ricevimento, a parere della Corte, è parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario (cfr. Cass., S.U., ord. interlocutoria n. 458 del 2005; Cass., sez. lav., n. 2683 del 2019);
- nella specie, è stata prodotta un’attestazione dell’agente postale che si era recato presso il domicilio del destinatario per la consegna della raccomandata informativa e anche in questa occasione il destinatario era risultato irreperibile (si tratta dell’attestazione fotoriprodotta a p. 8 del ricorso per cassazione).
- in conclusione, il ricorso va rigettato e le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi € 5.800,00, oltre alle spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 2 luglio 2024