Giu Efficacia temporale degli atti attributivi della rendita catastale:dalla notifica decorre il termine per l'impugnazione, ma ciò non esclude l'utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, a fini impositivi anche per annualità sospese
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. V CIVILE - ORDINANZA 12 settembre 2024 N. 24532
Massima
Con riguardo alla efficacia temporale degli atti attributivi della rendita catastale, l'art. 74 della legge n. 342 del 2000 dispone che «a decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'ufficio del Corte di Cassazione - copia non ufficiale 4 di 6 territorio competente, ai soggetti intestatari della partita. Dall'avvenuta notificazione decorre il termine di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, per proporre il ricorso di cui all'articolo 2, comma 3, dello stesso decreto legislativo. Dell'avvenuta notificazione gli uffici competenti danno tempestiva comunicazione ai comuni interessati». Come chiarito da questa Corte, tale disposizione «si interpreta nel senso che dalla notifica decorre il termine per l'impugnazione, ma ciò non esclude affatto l'utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, a fini impositivi anche per annualità d'imposta "sospese", ovverosia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso, stante la natura dichiarativa e non costitutiva dell'atto attributivo della rendita» (Cass. n. 4613 del 2018; n. 2017 n. 14402; Cass. 2016 n. 18056; 2016 n. 12330; Cass. 2012 n. 12753; Sez. U, Sentenza n. 3160/11; Cass. n. 23600 del 2011).

Casus Decisus
1. Luca F., nella qualità di socio accomandatario ed ultimo rappresentante legale della cessata società G. s.a.s. di Luca F., ricorre, sulla base di cinque motivi, per la cassazione della sentenza n. 6954/20/2022 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, depositata il 24/10/2022, e non notificata, in forza quale era stato respinto l’appello proposto da parte contribuente contro la sentenza di primo grado che aveva rigettato l’impugnazione dell’avviso di accertamento n. 2119 del 1^ luglio 2019 emesso dal Comune di Ischia, notificato in data 22/10/2019, e riguardante l’ IMU per l’anno 2014 per complessivi € 18.296,00, dovuti quale differenza rispetto a quanto versato dalla G. s.a.s. di Luca F., società estinta e cancellata dal Registro delle Imprese il 14/6/2018; 2. il Comune di Ischia e l’Agenzia delle Entrate resistono con controricorso; 3. parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ. illustrando ulteriormente le censure dedotte

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. V CIVILE - ORDINANZA 12 settembre 2024 N. 24532 STALLA GIACOMO MARIA

1. con il primo motivo parte ricorrente deduce, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione  dell’art. 74, comma 1, della Legge n. 342/2000, per aver la Corte di giustizia tributaria di secondo grado ritenuto corretta la notifica della variazione del classamento, utilizzata per il calcolo delle imposte di cui all’avviso di accertamento oggetto di causa, ad un soggetto non proprietario e non intestatario della partita catastale al momento della notifica;

2. con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., nullità della sentenza per omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia, con riferimento all’ultrattività del giudicato esterno formatosi per l’anno 2015, dedotta con l’atto di appello;

3. con il terzo motivo lamenta, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., in via gradata rispetto al precedente motivo, violazione o falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ., per non avere i giudici di appello rilevato il giudicato esterno formatosi per l’annualità 2015 sulla medesima fattispecie oggetto di causa;

4. con il quarto motivo deduce, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., nullità della sentenza per motivazione omessa e/o apparente, violazione dell’art. 36 d. lgs. 546/92, dell’art. 132 cod. proc. civ., e dell’art. 111 Cost., non avendo i giudici territoriali esaminato la specifica eccezione del ricorrente il quale aveva eccepito di aver ricevuto gli avvisi di accertamento Imu e Tasi per l’annualità 2015 che, a seguito della proposizione del ricorso, erano stati definiti con il Comune di Ischia attraverso una conciliazione giudiziale;

5. il primo motivo è da ritenere fondato, con carattere assorbente delle restanti doglianze;

5.1. con riguardo alla efficacia temporale degli atti attributivi della rendita catastale, l'art. 74 della legge n. 342 del 2000 dispone che «a decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'ufficio del Corte di Cassazione - copia non ufficiale 4 di 6 territorio competente, ai soggetti intestatari della partita. Dall'avvenuta notificazione decorre il termine di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, per proporre il ricorso di cui all'articolo 2, comma 3, dello stesso decreto legislativo. Dell'avvenuta notificazione gli uffici competenti danno tempestiva comunicazione ai comuni interessati». Come chiarito da questa Corte, tale disposizione «si interpreta nel senso che dalla notifica decorre il termine per l'impugnazione, ma ciò non esclude affatto l'utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, a fini impositivi anche per annualità d'imposta "sospese", ovverosia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso, stante la natura dichiarativa e non costitutiva dell'atto attributivo della rendita» (Cass. n. 4613 del 2018; n. 2017 n. 14402; Cass. 2016 n. 18056; 2016 n. 12330; Cass. 2012 n. 12753; Sez. U, Sentenza n. 3160/11; Cass. n. 23600 del 2011). La notificazione della rendita attribuita, in definitiva, costituisce il presupposto per l'utilizzo della stessa da parte dell'amministrazione comunale che agisca per il pagamento dell'ICI-IMU. Stabilendo, infatti, con il citato art. 74, che dal primo gennaio 2000 gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, il legislatore non ha voluto restringere il potere di accertamento tributario al periodo successivo alla notificazione del classamento, bensì segnare il momento a partire dal quale l'amministrazione comunale può richiedere l'applicazione della nuova rendita ed il contribuente può tutelare le sue ragioni contro di essa, non potendosi confondere l'efficacia della modifica della rendita catastale - coincidente con la notificazione dell'atto - con la sua applicabilità, che va riferita invece all'epoca della variazione materiale che ha portato alla modifica» (Cass. 13443 del 2012 ed altre);

5.2. ciò posto, dal momento che è qui mancata la notifica della nuova rendita alla intestataria catastale, la G. s.a.s., divenuta titolare di diversi immobili siti in Ischia alla Via dello Stadio n. 29 a seguito della scissione della società Tecnoriv s.a.s. ed atteso che gli atti attributivi e modificativi della rendita catastale sono appunto efficaci soltanto a decorrere dalla notificazione nei confronti dell’intestatario della partita catastale, alla luce dei richiamati principi per come interpretati dalla pacifica giurisprudenza di legittimità, l’atto impugnato deve ritenersi nullo in quanto fondato su una rendita non notificata all’intestatario catastale e, pertanto, improduttiva di effetti;

5.3. sul punto va, infine, precisato che trattandosi di enti distinti, con differente soggettività giuridica, a nulla rileva la circostanza che l’amministratore della società Tecnoriv s.a.s. coincidesse con l’amministratore della società subentrata G. s.a.s., a seguito dell’atto di scissione societaria, che si identificava proprio nella persona di Giuseppe F. che, in qualità di legale rappresentante della società Tecnoriv s.a.s., aveva impugnato l’avviso di accertamento catastale dolendosi solo dell’errato classamento assegnato dall’Ufficio proprio con il predetto avviso. Neppure rileva, sempre sulla base del su richiamato indirizzo circa il fondamento e limite di efficacia della nuova rendita, che la procedura docfa fosse stata a suo tempo introdotta da Tecnoriv sas, mentre non pertinente alla fattispecie concreta (caratterizzata dalla mancata notificazione dell’atto al soggetto passivamente legittimato ex lege) risulta il principio di responsabilità solidale della società beneficiaria della scissione per i debiti erariali della società scissa pur in assenza di ulteriori avvisi e notificazioni alla prima (v. Cass. 16710/19; n.32469/22);

6. la sentenza impugnata va, pertanto, cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con accoglimento del ricorso introduttivo del giudizio proposto da Luca F., nella qualità di socio accomandatario ed ultimo rappresentante legale della cessata società G. s.a.s.;

7. le spese dei gradi di merito vanno compensate tra le parti, tenuto conto della non lineare evoluzione della vicenda sostanziale, mentre quelle del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza delle parti controricorrenti;

P.Q.M.

la Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, accoglie l'originario ricorso proposto da Luca F., nella qualità di socio accomandatario ed ultimo rappresentante legale della cessata società G. s.a.s. di Luca F.; compensa tra le parti le spese dei gradi di merito e condanna in solido il Comune di Ischia e l’Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida nella misura di € 200,00 per esborsi ed € 3.000,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione