1. Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione degli artt. 2, 14 e 26 d. lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA) e dell’art. 4 d.m. 12 luglio 1977, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che il rimborso non spetti dalla data dell’istanza del consumatore finale di gas naturale. Osserva parte ricorrente che eventuali trattamenti agevolativi hanno efficacia ex nunc e non ex tunc, anche in considerazione che il godimento dell’aliquota agevolata è dovuto in forza dell’accertamento dei requisiti di fatto per la relativa fruizione, requisiti che dovevano ritenersi accertati per il consumatore finale solo con decorrenza dalla presentazione della domanda e della relativa documentazione a corredo da parte di quest’ultimo. Deduce, inoltre, che il riconoscimento del diritto al rimborso non possa farsi decorrere da circolari o note interpretative dell’Ufficio, osservando che la menzionata Nota dell’Ufficio non contiene alcuna indicazione circa il diritto al rimborso.
2. Vanno preliminarmente rigettate le eccezioni di inammissibilità del ricorso articolate dal controricorrente, risultando il ricorso sufficientemente ancorato per specificità agli atti e ai documenti di causa, così come la censura risulta sufficientemente specifica. Parimenti, vertendosi in tema di diniego di rimborso, i richiami dell’Ufficio, anche in appello, riguardano norme primarie e secondarie, nonché circolari dell’Ufficio, puntualmente richiamati già in grado di appello.
3. Il ricorso è fondato.
Dispone l’art. 26, comma 3, TUA: «Sono considerati compresi negli usi industriali gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, in tutte le attività industriali produttive di beni e servizi e nelle attività artigianali ed agricole (…). Si considerano, altresì, compresi negli usi industriali, anche quando non è previsto lo scopo di lucro, gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, nelle attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate all'assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti». Questa Corte mutando il proprio precedente indirizzo (Cass., Sez. V, 8 maggio 2013, n. 10763), ha riconosciuto la agevolazione ex art. 26, comma 3 TUA alle erogazioni di gas naturale anche alle aziende ospedaliere (Cass., Sez. V, 6 novembre 2013, nn. 24908 - 24910), orientamento cui l’Ufficio si è uniformato con la Nota indicata in narrativa e richiamata dal ricorrente, riconoscendo l’aliquota agevolata per le forniture di gas naturale immessa in consumo per le aziende ospedaliere.
4. L’aliquota agevolata è stata invocata con domanda della società ricorrente, domanda alla quale è stata allegata la domanda dell’azienda ospedaliera consumatrice finale in data 17 novembre 2014. La domanda di rimborso non scaturisce, pertanto, dalla condanna intervenuta in sede civile nei confronti del consumatore finale (art. 14, comma 4, TUA), bensì dal riconoscimento del regime agevolato delle accise, accordato dall’Ufficio, ad aziende ospedaliere consumatori finali di gas naturale ivi impiegato.
5. Sotto questo profilo deve farsi applicazione del principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui in tema di imposta di consumo per il gas metano, la domanda di ripetizione proposta dal consumatore finale verso il fornitore per quanto indebitamente pagato a causa della mancata applicazione dell'aliquota ridotta per usi industriali può essere accolta con decorrenza dalla data di presentazione della relativa istanza all'autorità finanziaria e non da un momento anteriore, posto che il godimento del beneficio è subordinato alla dimostrazione della sussistenza dei presupposti da parte del contribuente e alla verifica dei medesimi da parte dell'autorità competente, cosa che riverbera i suoi effetti anche nel rapporto privatistico tra consumatore e fornitore (Cass., Sez. U., 1° febbraio 2016, n. 1837). Questo principio, come richiamato dal ricorrente durante la discussione orale, deve ritenersi consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. V, 23 luglio 2019, n. 19798; Cass., Sez. V, 30 settembre 2020, n. 20828). 6. In questi casi, il presupposto per il godimento del beneficio è dato dall’accertamento, compiuto da parte dell’Ufficio competente, della sussistenza dei presupposti per il godimento dell’aliquota agevolata. Sotto questo profilo, il tempo che l’Ufficio impiega per riconoscere l’esistenza dei presupposti non può nuocere all’istante, il quale matura il diritto dal deposito della domanda e non dal successivo riconoscimento. Di contro, la decorrenza del termine non può avvenire da un momento precedente al deposito della domanda e della relativa documentazione, perché è in relazione alla domanda che si incentra il provvedimento dell’Ufficio di riconoscimento dell’agevolazione. Né rilevano i precedenti indicati dal controricorrente in memoria, attinenti all’agevolazione spettante presso i centri commerciali e al passaggio dall’imposta sul consumo sul gas naturale all’accisa, nonché ad altra agevolazione.
7. Vi è un ulteriore argomento che milita nel senso indicato dal ricorrente. Nel caso di specie (come, del resto, accennato dal ricorrente durante la discussione orale e come già osservatosi in precedenza), la domanda della società contribuente non scaturisce dalla condanna intervenuta in sede civile nei confronti del consumatore finale, bensì dal riconoscimento dell’agevolazione al consumatore finale. Non si tratta, pertanto, del riconoscimento di un rimborso per un pagamento indebito, bensì di una ripercussione del riconoscimento, già ottenuto dal consumatore finale, nei confronti del fornitore di energia, il quale non può – per l’effetto – che fruire degli stessi presupposti di fatto e di diritto.
8. Se così non fosse, il fornitore, dopo avere traslato il costo dell’accisa sul consumatore finale in epoca precedente alla domanda di quest’ultimo, si troverebbe a beneficiare di un rimborso di una imposta di cui ha già ottenuto soddisfacimento economico da parte del consumatore finale. Salva l’ipotesi in cui il fornitore fosse stato attinto da ulteriori richieste provenienti dal consumatore finale (circostanza estranea ai fatti di causa), il fornitore si troverebbe sollevato da un onere economico già allocato e traslato sul consumatore finale. Nel qual caso, si verificherebbe una sovracompensazione - in termini non dissimili di un rimborso IVA non dovuta addebitata ai consumatori – caso nel quale «una ripetizione siffatta può essere rifiutata qualora comporti un arricchimento senza causa degli aventi diritto» ove vi sia la prova che il soggetto passivo di imposta abbia riversato il peso economico dell’imposta su altri soggetti (CGUE, 6 settembre 2011, Lady & Kid e a., C-398/09, punto 18; Cass., Sez. V, 9 agosto 2023, nn. 24220, 24220). Va, pertanto, enunciato il seguente principio di diritto: «Ove il fornitore chieda il rimborso di accise conseguenti al riconoscimento di una aliquota agevolata su prodotti energetici assoggettati ad accisa e immessi in consumo, aliquota che viene riconosciuta al consumatore finale dal momento della relativa domanda, detto rimborso ha la stessa decorrenza dal riconoscimento dell’aliquota agevolata al consumatore finale, il quale decorre dalla presentazione della relativa domanda».
9. La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione del suddetto principio e, in accoglimento del ricorso, va cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto ex art. 384 cod. proc. civ., la causa può essere decisa nel merito, rigettandosi l’originario ricorso. Le spese del doppio grado di merito sono soggette a compensazione tra le parti, attesa l’evoluzione della giurisprudenza di legittimità, mentre le spese del giudizio di legittimità sono soggette a soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta l’originario ricorso; dichiara integralmente compensate le spese dei due gradi del giudizio di merito; condanna il controricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità in favore del ricorrente, che liquida in complessivi € 18.000,00, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, in data 28 maggio 2024