Giu ell'ipotesi in cui avverso una pronuncia di merito, già impugnata con ricorso principale per cassazione, sia stato successivamente proposto un ulteriore ricorso presentato come autonomo, la mancata riunione preclude l'esame dell'altro ricorso
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE - ORDINANZA 02 ottobre 2023 N. 27753
Massima
Nell'ipotesi in cui avverso una pronuncia di merito, già impugnata con ricorso principale per cassazione, sia stato successivamente proposto un ulteriore ricorso presentato come autonomo, senza peraltro che sia portata a conoscenza della Suprema Corte la pendenza della pluralità di impugnazioni, la mancata riunione delle due impugnative, con conseguente decisione di uno dei due ricorsi, mentre non incide - comportandone la nullità- sulla validità della pronuncia già adottata (anche là dove quest'ultima abbia avuto per oggetto l'impugnazione esperita successivamente, essendosi determinata l'inversione dei due mezzi, com’è avvenuto nel caso in esame), preclude, tuttavia, in forza del principio di unità della decisione, l'esame dell'altro ricorso, il quale diventa improcedibile (Cass. n. 12430/10; n. 12038/14; n. 7096/16)

Casus Decisus
Cristiano P. ha svolto attività di curatore del Fallimento di Nylstar NV dal 2007 fino a quando, nel 2018, ha rinunciato all’incarico e, insieme col curatore che gli era succeduto, ha presentato istanza per la liquidazione del proprio compenso, chiedendo che gli importi eccedenti le disponibilità fallimentari, pari, al momento della richiesta, a euro 39.447,21, fossero posti a carico dell’erario. Il Tribunale di Monza ha determinato il compenso spettante a P. in euro 231.555,25, al lordo della ritenuta d’acconto, ma ha omesso, senza motivazione, di porre gli importi eccedenti le disponibilità fallimentari a carico dell’erario. Il Tribunale ha successivamente respinto l’istanza di correzione proposta da entrambi i curatori, ritenendo minimale l’attività svolta dal curatore P. nell’interesse della massa, in considerazione dell’ampio ricorso a consulenze professionali, oltre che a un coadiutore. P. propone ricorso contro il decreto di liquidazione per ottenerne la cassazione, che affida a due motivi, che illustra con memoria, cui non v’è replica.

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE - ORDINANZA 02 ottobre 2023 N. 27753 Cristiano Magda

1.- Coi due motivi di ricorso, fra loro connessi perché frammentazione di un’unica censura, concernente l’omessa previsione a carico dell’erario dell’importo del compenso eccedente le disponibilità fallimentari, il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 39 l.fall., degli artt. 2230, 2232, 2233, 2234 c.c. e 36 Cost. (primo motivo), nonché l’omessa pronuncia sull’istanza di porre a carico dell’erario gli importi eccedenti le disponibilità fallimentari, in violazione o falsa applicazione degli artt. 1 e 2 del d.m. n. 570/02, 146-299 del d.P.R. n. 115/02 e dell’art. 36 Cost. (secondo motivo).

2.- Il ricorso è improcedibile, in quanto, come lo stesso ricorrente segnala con la memoria, il medesimo decreto oggi impugnato è stato cassato con rinvio da questa Corte con ordinanza n. 30069/22.

2.1.- Va dunque applicato il principio, ripetutamente enunciato da questa Corte, secondo cui, nell'ipotesi in cui avverso una pronuncia di merito, già impugnata con ricorso principale per cassazione, sia stato successivamente proposto un ulteriore ricorso presentato come autonomo, senza peraltro che sia portata a conoscenza della Suprema Corte la pendenza della pluralità di impugnazioni, la mancata riunione delle due impugnative, con conseguente decisione di uno dei due ricorsi, mentre non incide - comportandone la nullità- sulla validità della pronuncia già adottata (anche là dove quest'ultima abbia avuto per oggetto l'impugnazione esperita successivamente, essendosi determinata l'inversione dei due mezzi, com’è avvenuto nel caso in esame), preclude, tuttavia, in forza del principio di unità della decisione, l'esame dell'altro ricorso, il quale diventa improcedibile (Cass. n. 12430/10; n. 12038/14; n. 7096/16).

3.-Nulla per le spese, in mancanza di attività difensiva del Fallimento intimato.

3.1.- Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo, se dovuto, in base ai principi fissati, per il caso di dichiarazione d’improcedibilità del ricorso, da Cass., sez. un., n. 20621/23. Per questi motivi La Corte dichiara improcedibile il ricorso e dà atto della sussistenza dei presupposti processuali ai fini del raddoppio del contributo unificato, se dovuto. Così deciso in Roma, il 13 settembre 2023.