1.- Coi due motivi di ricorso, fra loro connessi perché frammentazione di un’unica censura, concernente l’omessa previsione a carico dell’erario dell’importo del compenso eccedente le disponibilità fallimentari, il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 39 l.fall., degli artt. 2230, 2232, 2233, 2234 c.c. e 36 Cost. (primo motivo), nonché l’omessa pronuncia sull’istanza di porre a carico dell’erario gli importi eccedenti le disponibilità fallimentari, in violazione o falsa applicazione degli artt. 1 e 2 del d.m. n. 570/02, 146-299 del d.P.R. n. 115/02 e dell’art. 36 Cost. (secondo motivo).
2.- Il ricorso è improcedibile, in quanto, come lo stesso ricorrente segnala con la memoria, il medesimo decreto oggi impugnato è stato cassato con rinvio da questa Corte con ordinanza n. 30069/22.
2.1.- Va dunque applicato il principio, ripetutamente enunciato da questa Corte, secondo cui, nell'ipotesi in cui avverso una pronuncia di merito, già impugnata con ricorso principale per cassazione, sia stato successivamente proposto un ulteriore ricorso presentato come autonomo, senza peraltro che sia portata a conoscenza della Suprema Corte la pendenza della pluralità di impugnazioni, la mancata riunione delle due impugnative, con conseguente decisione di uno dei due ricorsi, mentre non incide - comportandone la nullità- sulla validità della pronuncia già adottata (anche là dove quest'ultima abbia avuto per oggetto l'impugnazione esperita successivamente, essendosi determinata l'inversione dei due mezzi, com’è avvenuto nel caso in esame), preclude, tuttavia, in forza del principio di unità della decisione, l'esame dell'altro ricorso, il quale diventa improcedibile (Cass. n. 12430/10; n. 12038/14; n. 7096/16).
3.-Nulla per le spese, in mancanza di attività difensiva del Fallimento intimato.
3.1.- Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo, se dovuto, in base ai principi fissati, per il caso di dichiarazione d’improcedibilità del ricorso, da Cass., sez. un., n. 20621/23. Per questi motivi La Corte dichiara improcedibile il ricorso e dà atto della sussistenza dei presupposti processuali ai fini del raddoppio del contributo unificato, se dovuto. Così deciso in Roma, il 13 settembre 2023.