Giu In tema di riscossione a mezzo ruolo, D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021, art. 3-bis inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, si applica ai processi pendenti
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. V CIVILE - ORDINANZA 27 luglio 2023 N. 22836
Massima
In tema di riscossione a mezzo ruolo, D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021, art. 3-bis inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando D.P.R. n. 602 del 1973 art. 12, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione (Sezioni Unite della Corte di cassazione, sentenza 6
settembre 2022, n. 26283)

Casus Decisus
1. oggetto di controversia sono i crediti contemplati da numerose cartelle di pagamento, di cui all’estratto di ruolo asseritamente ritirato dal contribuente in data 22 marzo 2012; 2. con l’impugnata sentenza la Commissione tributaria regionale della Sicilia rigettava l’appello proposto dal ricorrente contro la sentenza n. 301/1/2014 della Commissione tributaria provinciale di Enna, che quindi confermava, ritenendo che: - correttamente il primo Giudice avesse dichiarato inammissibile il ricorso cumulativo proposto dal contribuente, tenuto conto della diversità delle pretese tributarie impugnate; - quanto all’interesse ad agire, «in mancanza delle notifiche delle cartelle la proposizione del ricorso risulta […] inammissibile», aggiungendo che «il contribuente ha impugnato un estratto di ruolo, che in assenza di notifiche di cartelle risulta essere non impugnabile» (v. pagine nn. 3 e 4 della sentenza impugnata); - «la parte appellata (R. spa) ha documentalmente dimostrato in atti […] che le singole cartelle oggetto di contestazione risultano tutte regolarmente notificate» (v. pagina n. 4 della sentenza impugnata); - «la regolare notifica delle cartelle de quo impedisce la prescrizione, la quale nella fattispecie che qui ci occupa (in ragione della natura dei crediti fatti valere) è decennale» (v. pagina n. 4 della sentenza impugnata); 3. il ricorrente proponeva ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, con ricorso notificato tramite servizio postale in data 19 giugno 2018 a Riscossione S.p.A. ed al Comune di Catenanuova, il 21 giugno 2018 all’Agenzia delle Entrate e spedito mediante servizio postale, in data 16 giugno 2018, alla Camera di Commercio di Enna ed il 30 giugno 2018 a S. S.p.A. in liquidazione e ad E. S.p.A. in liquidazione; 4. Riscossione Sicilia S.p.A. e l’Agenzia delle Entrate – Riscossione notificavano controricorso rispettivamente il 13 luglio ed il 30 luglio 2018, concludendo per il rigetto del ricorso; 5. la Camera di Commercio di Enna, S. S.p.A. in liquidazione ed Ennaeuno S.p.A. in liquidazione sono restate intimate

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. V CIVILE - ORDINANZA 27 luglio 2023 N. 22836 Sorrentino Federico

1. con il primo motivo di impugnazione il ricorrente ha eccepito «la violazione falsa applicazione di norme di diritto – Inadeguatezza – Violazione delle norme ermeneutiche» (così a pagina n. 6 del ricorso), sostenendo che la valutazione del giudice regionale in ordine all’inammissibilità del ricorso cumulativo fosse contraria al consolidato principio interpretativo, che, viceversa, riconosce la legittimità del ricorso proposto unitariamente contro più atti d’imposizione, siccome coerente con l’ipotesi del cumulo oggettivo di cause, previsto dall’art. 29 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, aggiungendo, sotto altro profilo, che erroneamente era stata applicata la sanzione dell'inammissibilità dell'appello e dell'azione, in quanto non prevista dalla legge processuale tributaria ed ancora che la Commissione regionale avrebbe potuto e dovuto giudicare sul gravame e sul ricorso, eventualmente disponendo la separazione dei processi;

2. con la seconda censura l’istante ha eccepito «la violazione e falsa applicazione di norme di diritto - error in procedendo violazione delle norme processuali terzo comma dell’art. 19 D.LGS. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 615 c.p.c.» (v. pagina n. 15 del ricorso), assumendo che l'interesse ad agire doveva ritenersi sussistente in ragione nella facoltà di far valere anticipatamente l'invalidità della notifica delle cartelle di pagamento anche prima della notifica di un atto impugnabile, come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la pronuncia n. 19704/2015; 

3. con la terza doglianza, il contribuente ha eccepito «l’error in procedendo – violazione di diritto art. 58 del D.LGS. 31 dicembre 1992, n. 546» (v. pagina n. 16 del ricorso), rimproverando al giudice regionale di non aver dichiarato inammissibile la produzione della documentazione concernente gli avvisi di ricevimento delle notifiche delle cartelle di pagamento avvenuta solo nel corso del giudizio di secondo grado e di non aver fornito sul punto alcuna motivazione in base alla quale ha ritenuto di fondare la propria decisione su tale documentazione;

4. con la quarta ragione di impugnazione l’istante ha dedotto «la violazione o falsa applicazione di norme di diritto - Prescrizione dei tributi - violazione e falsa applicazione degli artt. 2953, 2946 e 2945 c.c. e 5 D.L. 953/82, come modificato dall’art. 3 D.L. 2/86 convertito dalla L. 60/86, e del D.LGS. 296/2006» (cfr. pagina n. 17 del ricorso), opponendo alla valutazione del Giudice territoriale il rilievo della durata quinquennale delle «pretese della Pubblica Amministrazione (Agenzia delle Entrate, Inps, Inail Comuni, Regioni, etc.)» (cfr. pagina n. 18 del ricorso);

5. il ricorso va dichiarato inammissibile in ragione del sopravvenuto intervento normativo che ha declinato, sul versante dell’interesse ad agire del contribuente, le ipotesi in cui il ruolo e la relativa cartella di pagamento sono impugnabili;

6. l’art. 3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146 ha, difatti, stabilito che «all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-bis. L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”»;

7. le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con sentenza 6 settembre 2022, n. 26283, hanno «affermato, ex art. 363 c.p.c., il seguente principio di diritto: "In tema di riscossione a mezzo ruolo, D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021, art. 3-bis inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando D.P.R. n. 602 del 1973 art. 12, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione»;

8. la Corte – per quanto ora di interesse e rinviando agli ampi contenuti della citata sentenza – ha avuto modo di precisare che «L'interesse in questione può […] essere allegato anche nel giudizio di legittimità, il quale non è sull'operato del giudice, ma sulla conformità della decisione adottata all'ordinamento giuridico, definito dalle norme applicabili quando la sentenza è resa (Cass., sez. un., n. 21691/16, punto 16), mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. (sull'ammissibilità del deposito di documenti concernenti la persistenza dell'interesse ad agire, cfr., tra varie, Cass. n. 26175/17), o anche fino all'udienza di discussione, prima dell'inizio della relazione, o fino all'adunanza camerale, se insorto dopo; qualora occorrano accertamenti di fatto, vi provvederà il giudice del rinvio» (così, sempre Cass. Sez. U, 6 settembre 2022, n. 26283 cit.);

9. di seguito, questa Corte, uniformandosi a tale principio, ha dichiarato inammissibili, per difetto dello specifico interesse come definito dalla citata disposizione, le impugnazioni di sentenze aventi ad oggetto controversie concernenti pretese tributarie di cui il contribuente assumeva di aver avuto conoscenza tramite l’esame dell’estratto di ruolo, ribadendo che la Corte di legittimità «[…] prima della trattazione dei […] motivi di ricorso, deve preliminarmente vagliare se il ricorso introduttivo, con cui si è impugnato l'estratto di ruolo e la cartella di pagamento in esso indicato, sia ammissibile o meno, per carenza di interesse ad una tutela immediata a fronte di un ruolo e di una cartella che il contribuente medesimo assume invalidamente notificata, o non affatto notificata (così Cass., Sez. T., 22 febbraio 2023, n. 5435 ai cui più ampi contenuti si rinvia e , nello stesso senso, Cass., Sez. T., 27 febbraio 2023, n. 5901, Cass., Sez. T., 7 marzo 2023, n. 6857);

10. alla luce di tali principi, non essendo stato allegato nel corso del presente grado di giudizio il menzionato, specifico, interesse ad agire (ed a impugnare), che deve sussistere ed essere valutato al momento della decisione (cfr., tra le tante, Cass., Sez. L. 23 maggio 2023, n. 14124), il ricorso non può che essere dichiarato inammissibile;

11. il sopravvenuto intervenuto normativo e della suindicata sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione giustifica l’integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio;

12. nondimeno, va dato, atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per la proposizione del ricorso;

P.Q.M.

la Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e compensa le spese del presente grado di giudizio.

Dà atto che ricorrono le condizioni per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per la proposizione dell’impugnazione. Così deciso nella camera di consiglio celebratasi da remoto, in data