se il potere certificativo speciale attribuito dall’art. 83, comma 3, c.p.c. al difensore consenta di autenticare la sottoscrizione della procura speciale separatamente dal ricorso per cassazione al quale si riferisce e, quindi, in qualunque altro luogo e tempo, diversi da quelli della formazione dell’atto al quale la procura accede.
− deve di ufficio rilevarsi che la procura conferita da Riscossione Sicilia all’avv. Salvatore Cucchiara risulta rilasciata in Palermo in data 28/7/2021, mentre il ricorso introduttivo, secondo le indicazioni in esso contenute, risulta redatto in Agrigento in data 29/9/2021;
− in una fattispecie similare si è pronunciata Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9271 del 04/04/2023, Rv. 667248-01, così massimata: «La procura conferita in data anteriore alla redazione del ricorso per cassazione e in un luogo diverso da quello indicato nell’atto è invalida, perché l’art. 83, comma 3, c.p.c. attribuisce al difensore il potere di certificare l’autografia della sottoscrizione della parte soltanto in relazione alla formazione di uno degli atti in cui si esplica l’attività difensiva, rispetto ai quali, pertanto, è necessario che l’autenticazione da parte del procuratore sia contestuale. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso - recante la data del 14 agosto 2020 e “Marsala-Roma” quale luogo di redazione - proposto in forza di una procura, redatta su foglio separato e congiunto all’atto, sottoscritta e autenticata dal difensore in data 6 luglio 2020 in Catania)»;
− in senso analogo si erano pronunciate, in precedenza, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 11240 del 06/04/2022, Rv. 664508-01 («La procura conferita in data anteriore alla redazione del ricorso per cassazione e in un luogo diverso da quello indicato nell’atto introduttivo è invalida, perché l’art. 83, comma 3, c.p.c. attribuisce al difensore il potere di certificare l’autografia della sottoscrizione della parte soltanto in relazione alla formazione di uno degli atti in cui si esplica l’attività difensiva, sicché l’autenticazione del procuratore deve essere contestuale all’atto a cui la procura si riferisce. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile un ricorso redatto a Palermo in data 19 mag 4 gio 2019, proposto in forza di una procura - comunque priva del requisito di specialità - sottoscritta ed autenticata dal difensore in Catania il 12 aprile 2019).»), Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 11244 del 07/04/2022, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 12707 del 21/04/2022, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 32569 del 04/11/2022;
− a sostegno di tale orientamento si è affermato che la procura speciale, se recante una sottoscrizione con autografia certificata dal difensore, deve essere intimamente e necessariamente collegata ad uno degli atti elencati nell’art. 83, comma 3, cod. proc. civ.;
− infatti, il pubblico ufficiale che provvede ad autenticare la sottoscrizione della procura – la quale, con la certificazione, assume il valore giuridico di atto pubblico fidefacente (con le note conseguenze civili e penali) – esercita un potere certificativo che l’ordinamento riconosce, in via generale, al notaio (la cui funzione di certificazione, consistente nell’attribuzione della pubblica fede, è oggetto dell’art. 1 della legge notarile e dell’art. 2703, comma 1, cod. civ.) e, in via speciale (cioè, per specifici atti) e limitata (cioè, sull’imprescindibile presupposto della ricorrenza delle speciali condizioni dettate dal legislatore), ad altri soggetti aventi la qualità di «altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato» (art. 2703, comma 1, cod. civ.);
− mentre l’art. 83, comma 2, cod. proc. civ., individua una procura (generale o speciale) a sé stante, conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata, e rinvia, quantomeno implicitamente, all’atto notarile, il terzo comma della citata disposizione detta una norma speciale, che vale ad insignire l’avvocato difensore di un potere certificativo speciale, cioè che, di regola, non gli appartiene in virtù delle norme della sua legge professionale se non a limitati fini e a peculiari e stringenti condizioni;
− in altre parole, la fonte dell’autorizzazione data al legale per certificare l’autografia del sottoscrittore della procura si rinviene nell’art. 83 cod. proc. civ.; la potestà riconosciuta non è ampia come quella che l’ordinamento riconosce al notaro, ma è attribuita alle condizioni e nei limiti dettati dalla citata disposizione, con la conseguenza che la procura non può essere un atto a sé stante, ma – ai fini dell’autentica – dev’essere necessariamente «apposta in calce o a margine» di uno degli atti elencati (citazione, ricorso, controricorso, comparsa di risposta o d’intervento, precetto, domanda d’intervento nell’esecuzione, memoria di nomina del nuovo difensore);
− nelle fattispecie esaminate dai precedenti sopra menzionati (similari a quelli del presente giudizio), invece, risultava per tabulas che la sottoscrizione della procura speciale era stata certificata dal difensore in un momento (di gran lunga anteriore, benché successivo alla decisione impugnata) e in un luogo diversi rispetto a quelli in cui era stato redatto l’atto a cui il mandato afferiva, sicché poteva qualificarsi manifesto l’esercizio di un potere certificativo del legale oltre i limiti segnati dalla legge (art. 83 cod. proc. civ.) di autorizzazione e di attribuzione all’avvocato della qualifica di pubblico ufficiale;
− né, de iure condito, dovrebbe potersi sostenere che la sottoscrizione della procura possa essere autenticata a distanza (spaziale, oltre che temporale), dato che l’art. 2703, comma 2, primo periodo, cod. civ. prescrive che «L’autenticazione consiste nell’attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza»;
− del resto, quando il legislatore ha inteso derogare, durante l’emergenza sanitaria da Covid-19, all’art. 83 cod. proc. civ. (e alle regole della contestualità tra l’autentica della firma della procura e l’atto a cui essa afferisce), è stata coniata una norma ad hoc, in base alla quale «Fino alla cessazione delle misure di distanziamento previste dalla legislazione emergenziale in materia di prevenzione del contagio da COVID-19, nei procedimenti civili la sottoscrizione della procura alle liti può essere apposta dalla parte anche su un documento analogico trasmesso al difensore, anche in copia informatica per immagine, unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità, anche a mezzo di strumenti di comunicazione elettronica. In tal caso, l’avvocato certifica l’autografia mediante la sola apposizione della propria firma digitale sulla copia informatica della procura. La procura si considera apposta in calce, ai sensi dell’articolo 83 del codice di procedura civile, se è congiunta all’atto cui si riferisce mediante gli strumenti informatici individuati con decreto del Ministero della giustizia» (art. 83, comma 20-ter, d.l. 17/3/2020, n. 18, inserito dalla legge di conversione 24/4/2020, n. 127);
− si rileva, in primis, che la succitata norma sarebbe stata in parte superflua (laddove si precisa che «La procura si considera apposta in calce …») se all’avvocato fosse già riconosciuto, dalla norma codicistica, il potere di raccogliere la sottoscrizione del mandato separatamente dall’atto al quale si riferisce e, quindi, in qualunque altro luogo e tempo, diversi da quelli della formazione del medesimo; in secundis, proprio l’abrogazione della disposizione emergenziale (ad opera dell’art. 66-bis, comma 12, d.l. 31/5/2021, n. 77, convertito dalla legge 29/7/2021, n. 108) comporta il ripristino delle più stringenti regole dell’art. 83 cod. proc. civ.;
− in senso opposto al descritto indirizzo giurisprudenziale si è pronunciata Cass., Sez. 3, Sentenza n. 36827 del 15/12/2022, Rv. 666696-01, così massimata: «In tema di ricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura, di cui all’art. 83, comma 3, c.p.c., non postula la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell’atto cui accede, dal momento che, anche nel caso in cui la procura sia stata redatta, sottoscritta e autenticata in data anteriore a quella del ricorso, è possibile desumerne la specialità, da un lato, dalla sua congiunzione (materiale o telematica) al ricorso e, dall’altro, dalla sua susseguente notifica insieme a quest’ultimo.»;
− a sostegno della menzionata decisione, il Collegio ha affermato che «la «contestualità», spaziale e/o cronologica, del conferimento della procura e dell’autenticazione della relativa sottoscrizione rispetto alla redazione dell’atto cui la prima si riferisce non può ritenersi, infatti, requisito prescritto dalla norma di cui all’art. 83, comma terzo, cod. proc. civ. … la cui ratio risiede nella certezza e nella conoscibilità del potere rappresentativo del difensore che sostituisce in giudizio la parte»; − nella citata sentenza si prescinde, perciò, da questioni relative al potere di certificazione nell’ordinamento e si conclude per la validità della procura speciale che – purché rilasciata in data successiva alla decisione da impugnare e anteriore alla notificazione del ricorso – dia «certezza che la procura sia conferita per impugnare una certa sentenza e che il mezzo di impugnazione per il quale essa è conferita sia per l’appunto il ricorso per cassazione»;
− il riscontrato contrasto non trova composizione nelle statuizioni di Cass., Sez. U, Sentenza n. 36057 del 09/12/2022, richiamata nelle successive pronunce (ancorché di segno opposto), perché prescinde dall’oggetto di quelle e cioè dalla mera “collocazione topografica” della procura speciale, investendo, invece, altri aspetti dell’art. 83 cod. proc. civ. e, più in generale, le disposizioni che disciplinano il potere di autenticazione delle sottoscrizioni e il suo concreto esercizio;
− ad avviso del Collegio, la questione – di massima di particolare importanza (in quanto attinente all’interpretazione degli artt. 83 e 365 cod. proc. civ. e 2703 cod. civ., in relazione alla disciplina del giudizio di cassazione, anche alla stregua dell’evoluzione della normativa specifica e della giurisprudenza di legittimità sul punto, la cui esatta portata va attentamente definita) e comunque oggetto del segnalato contrasto – deve essere rimessa al Primo Presidente, affinché valuti l’opportunità di assegnare la trattazione del ricorso alle Sezioni Unite ai sensi dell’art. 374, comma 2, cod. proc. civ.;
p. q. m.
la Corte rimette gli atti al Primo Presidente, affinché valuti l’opportunità di assegnare la trattazione del ricorso alle Sezioni Unite sulla questione indicata in motivazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 4 maggio 2023.