4. – La ricorrente principale denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 93 n. 4, 96 e 97 legge fall., nonché dell’art. 1023 cod. nav. e dell’art. 116 cod. proc. civ., con riguardo al diniego del privilegio speciale sul credito di € 484.531,11 per «diritti di approdo e partenza, diritti di sosta, diritti di imbarco passeggeri, corrispettivo controlli di sicurezza sui passeggeri e bagagli al seguito, corrispettivo di controllo di sicurezza dei bagagli di stiva», osservando che l’ammissione al passivo del credito al chirografo comporterebbe un giudicato endofallimentare sull’effettivo svolgimento delle prestazioni secondo la documentazione prodotta, la cui efficacia probatoria non potrebbe essere scissa e negata ai soli fini della collocazione privilegiata. In ogni caso, ribadisce che nell'istanza di ammissione al passivo erano state specificamente indicate le sigle di immatricolazione identificative di tutti gli aeromobili in relazione ai quali erano sorti i crediti privilegiati, di aver specificato in apposito prospetto l'esatto ammontare del credito garantito da privilegio in relazione ad ogni volo operato dal vettore (v. pag. 12 ricorso in opposizione) e di aver prodotto un'ulteriore prospetto degli importi, ordinato “per causale e quindi per volo” (mentre il primo era ordinato “per volo e quindi per causale”).
5. – La ricorrente incidentale denuncia a sua volta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 11, della legge n. 350 del 2003, dell’art. 13, comma 13, del d.l. n. 201 del 2011, dell’art. 39-bis del d.l. n. 159 del 2007 e dell’art. 2752, ult. comma, cod. civ., sul rilievo che il credito da addizionale comunale su diritti di imbarco passeggeri ex art. 2, comma 11, l. 350/03 non avrebbe natura tributaria, come espressamente significato dalla norma di interpretazione autentica di cui all’art. 39-bis, d.l. 159/07 convertito dalla l. n. 222/07, in base alla quale le disposizioni in materia di addizionale comunale sui diritti di imbarco ex art. 2, comma 11, legge n. 350 del 2003 «si interpretano nel senso che dalle stesse non sorgono obbligazioni di natura tributaria». Osserva che invece l’art. 13, comma 13, d.l. 201/11, cui il tribunale ha attribuito natura di norma di interpretazione autentica dell’art. 2752 cod. civ., in realtà ne sarebbe privo, né potrebbe essere altrimenti, alla luce dell’art. 1, comma 2, della legge n. 212 del 2000 (cd. Statuto del contribuente), in base al quale l’interpretazione autentica è possibile solo in casi eccezionali, con legge ordinaria che deve essere espressamente definita tale. Deduce quindi che l'addizionale comunale sui diritti di imbarco passeggeri sarebbe un costo che, in quanto traslato sul passeggero mediante la maggiorazione del prezzo del biglietto aereo, avrebbe natura di semplice corrispettivo per un servizio imprenditoriale, dal momento che il relativo importo viene versato allo Stato e da esso devoluto principalmente all’ENAV, per compensare i costi sostenuti al fine di garantire la sicurezza ai propri impianti e la sicurezza operativa, solo una parte residua venendo invece effettivamente devoluta a favore dei Comuni del sedime aeroportuale, o con esso confinanti.
6. – Il Collegio ritiene che il tema sotteso al ricorso incidentale induca a sollevare d’ufficio una questione di legittimità costituzionale conseguenziale, ai sensi dell’art. 27, secondo comma, della legge n. 87 del 1953.
6.1. – A tal fine occorre muovere dal rilievo che, successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, la Corte costituzionale, pronunciando nel giudizio di legittimità costituzionale incidentale promosso con ordinanza interlocutoria n. 27074 del 2016 dalle Sezioni unite di questa Corte, con sentenza n. 167 del 2018 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 1, comma 478, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”, per violazione del principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. (con assorbimento degli ulteriori profili di illegittimità segnalati dalle Sezioni unite).
6.2. – La norma dichiarata costituzionalmente illegittima stabiliva: «All’articolo 39-bis, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, dopo le parole: “della legge 24 dicembre 2003, n. 350,” sono inserite le seguenti: “e di corrispettivi a carico delle società di gestione aeroportuale relativamente ai servizi antincendi negli aeroporti, di cui all’articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,”». Due sono le disposizioni implicate da detta norma: - l’art. 1, comma 1328, della legge n. 296 del 2006, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2006)”; - l’art. 39-bis, comma 1, del d.l. n. 159 del 2007, recante “Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale”, convertito con modificazioni dalla legge n. 222 del 2007.
6.3. – Quanto alla prima norma, l’art. 1, comma 1328, della l. n. 296/06 stabilisce: «Al fine di ridurre il costo a carico dello Stato del servizio antincendi negli aeroporti, l’addizionale sui diritti d’imbarco sugli aeromobili, di cui all’articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, è incrementata a decorrere dall’anno 2007 di 50 centesimi di euro a passeggero imbarcato. Un apposito fondo, alimentato dalle società aeroportuali in proporzione al traffico generato, concorre al medesimo fine per 30 milioni di euro annui. Con decreti del Ministero dell’interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unità previsionali di base del centro di responsabilità “Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile” dello stato di previsione del Ministero dell’interno».
6.3.1. – Il legislatore ha quindi previsto due canali di finanziamento della riduzione della spesa pubblica da sostenere per garantire il servizio antincendi negli aeroporti: i) il fondo, alimentato dalle società di gestione aeroportuali; ii) l'incremento dell’addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri, prevista dall’art. 2, comma 11, della legge n. 350 del 2003), pagata dal vettore aereo, che ne trasla il costo sul passeggero, mediante integrazione del prezzo del biglietto (Cass. Sez. U 27074/2016, Cass. 5362/2014).
6.4. – Quanto alla seconda norma, l’art. 39-bis, comma 1, del d.l. n. 159 del 2007, dettata in tema di “Diritti aeroportuali di imbarco” stabilisce (come interpolato dalla norma poi dichiarata incostituzionale) che «Le disposizioni in materia di tassa d'imbarco e sbarco sulle merci trasportate per via aerea di cui al decretolegge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, e successive modificazioni, di tasse e di diritti di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, di corrispettivi dei servizi di controllo di sicurezza di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 29 gennaio 1999, n. 85, nonché in materia di addizionale comunale sui diritti di imbarco di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, [e di corrispettivi a carico delle società di gestione aeroportuale relativamente ai servizi antincendi negli aeroporti, di cui all'articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296] si interpretano nel senso che dalle stesse non sorgono obbligazioni di natura tributaria».
6.4.1. – L’effetto dell’inserimento nell’art. 39-bis cit. (anche) dei contributi al fondo antincendi, che le società aeroportuali hanno l'obbligo di alimentare in proporzione al traffico generato, è stato quello di escluderne la natura tributaria, dal momento che lo stesso , con norma di interpretazione autentica, stabilisce che le disposizioni contemplate «si interpretano nel senso che dalle stesse non sorgono obbligazioni di natura tributaria».
6.5. – Nella pronuncia in esame, la Corte costituzionale ha innanzitutto richiamato il proprio costante orientamento in base al quale «una fattispecie deve ritenersi di natura tributaria, indipendentemente dalla qualificazione offerta dal legislatore, laddove si riscontrino tre indefettibili requisiti: la disciplina legale deve essere diretta, in via prevalente, a procurare una definitiva decurtazione patrimoniale a carico del soggetto passivo; la decurtazione non deve integrare una modifica di un rapporto sinallagmatico; le risorse, connesse ad un presupposto economicamente rilevante e derivanti dalla suddetta decurtazione, debbono essere destinate a sovvenire pubbliche spese» (ex plurimis, sentenze n. 89 del 2018, nn. 269 e 236 del 2017).
6.5.1. – Ha quindi affermato, disattendendo la prospettiva della natura sinallagmatica offerta dall’Avvocatura generale dello Stato, che tutte le suddette caratteristiche del tributo ricorrono nel “fondo antincendi”, istituito con l’art. 1, comma 1328, l. 296/2006.
6.5.2. – Ha poi osservato che la norma censurata afferma la natura «non tributaria» dei contributi al fondo antincendi, ma tale qualificazione legislativa si risolve in una operazione meramente nominalistica, che non si accompagna alla modifica sostanziale degli elementi strutturali della fattispecie tributaria.
6.5.3. – Ha pertanto concluso che «la norma interpretativa censurata, dunque, lungi dall’esplicitare una possibile variante di senso della norma interpretata, incongruamente le attribuisce un significato non compatibile con la intrinseca ed immutata natura tributaria della prestazione, così ledendo la coerenza e la certezza dell’ordinamento giuridico (tra le tante, sentenze n. 73 del 2017, n. 170 del 2013, n. 78 del 2012 e n. 209 del 2010)»; lesione, questa, che «si traduce in una violazione del principio di ragionevolezza (sentenze n. 86 del 2017, n. 87 del 2012 e n. 335 del 2008)», giustificando la declaratoria di illegittimità costituzionale, per contrasto con l’art. 3 Cost.
6.6. – La natura interpretativa dell'art. 39-bis del più volte menzionato d.l. n. 159/07, rilevata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 167 del 2018 con riguardo ai contributi delle società di gestione aeroportuali al fondo antincendi, è stata più volte affermata da questa Corte con riguardo ai diritti aeroportuali (Cass. Sez. U, 397/2008, 3044/2013, 27074/2016).
6.7. – Viene quindi in rilievo l’eventualità che l’art. 39-bis cit. sia analogamente affetto da illegittimità costituzionale, avuto riguardo alla dichiarata natura non tributaria delle obbligazioni che sorgono (anche) dalle disposizioni «in materia di addizionale comunale sui diritti di imbarco, di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350», cui, appunto, la norma già dichiarata incostituzionale aveva accomunato «i corrispettivi a carico delle società di gestione aeroportuale relativamente ai servizi antincendi negli aeroporti, di cui all'articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296» (perciò espunti ab origine dallo stesso art. 39-bis).
6.8. – Difatti, gli elementi strutturali dei tributi, tradizionalmente individuati dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità nella matrice legislativa della prestazione imposta, nella sua doverosità e nel nesso con la spesa pubblica, e come tali ravvisati da Corte cost. n. 167 del 2018 nei contributi dovuti dalle società di gestione aeroportuali al fondo antincendi, dovrebbero a maggior ragione ravvisarsi nell’addizionale comunale sui diritti di imbarco, di cui l’art. 1, comma 1328, della legge n. 296 del 2006, come visto, ha disposto la maggiorazione proprio al fine di alimentare il predetto fondo.
7. – In punto di rilevanza, la questione sollevata è sicuramente e immediatamente rilevante nel presente giudizio.
7.1. – Invero, la persistente vigenza, in parte qua, dell’art. 39-bis, comma 1, del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 – laddove esclude la natura tributaria delle obbligazioni derivanti dall’addizionale comunale sui diritti di imbarco, di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 – confligge con la natura tributaria attribuitagli dal tribunale, in forza dall'art. 13, comma 13, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 241 del 2011, di interpretazione autentica dell’ultimo comma dell’art. 2752 cod. civ., nel senso che, laddove la norma codicistica attribuisce il «privilegio generale sui beni mobili del debitore ai crediti per le imposte tasse e tributi dei comuni e delle province previsti dalla legge per la finanza locale» (risalente al 1931), l'espressione “legge per la finanza locale” non rinvia ad una legge specifica istitutiva della singola imposta, bensì a tutte le disposizioni che disciplinano i tributi comunali e provinciali (conf. Cass. 12275/2016), ed anzi, come precisato da questa Corte, non solo ai tributi di tutti gli enti locali, ma anche degli enti territoriali, come le regioni (Cass. 24836/2019, 30298/2021).
7.2. – L’eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma suddetta risolverebbe dunque in senso negativo la censura mossa con il ricorso incidentale, diretto a conseguire l’esclusione del privilegio ex art. 2752, ultimo comma, cod. civ., con conseguente ammissione del credito di Aeroporto di Genova per addizionale comunale sui diritti di imbarco al passivo della Amministrazione straordinaria di Alitalia in via chirografaria.
8. – In punto di non manifesta infondatezza, viene in rilievo il tema della incostituzionalità cd. derivata o conseguenziale.
8.1. – L’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 prevede, al primo comma, che «la Corte costituzionale, quando accoglie una istanza o un ricorso relativo a questioni di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge, dichiara, nei limiti dell’impugnazione, quali sono le disposizioni legislative illegittime». Il secondo comma dispone che la Corte costituzionale «dichiara, altresì, quali sono le altre disposizioni legislative la cui illegittimità deriva come conseguenza dalla decisione adottata». 8.2. – Con riguardo al nesso che deve sussistere tra la disposizione dichiarata costituzionalmente illegittima e quella che lo diventi come “conseguenza”, si registrano posizioni variegate tanto in dottrina (che si esprime in termini ora di semplice “condizionalità”, ora di “presupposto logico necessario” ora di “contenuto identico o analogo”) quanto nella giurisprudenza della stessa Corte costituzionale, la quale oscilla tra i concetti di identità (sent. 97/1980, 5/1986, 291/2013, 170/2014), presupposizione (sent. 34/1961), condizione (sent. 54/1958), essenzialità (sent. 5/1962), accessorietà (sent. 155/1963, 108/1969), strumentalità (sent. 18/1956, 4/1958, 39/1963), interdipendenza (sent. 100/1967), connessione (sent. 11/1956, 113/1957, 21/1968, 71/1967, 59/2017), collegamento (sent. 38/1960, 23/1966) e inapplicabilità (sent. 93/2017).
8.3. – In dottrina si distingue tra l’ipotesi in cui le norme siano legate da un nesso logico-giuridico (illegittimità “automatica” o “necessaria”) e quella in cui il nesso sia analogico-giuridico (illegittimità “conseguenziale”, in termini di probabilità, o “derivata”, in termini di mera possibilità). Il primo caso si verifica, ad esempio, a fronte di norme identiche che traggono il proprio titolo di legittimazione da quelle dichiarate illegittime o di norme legate da un rapporto di presupposizione a quelle dichiarate incostituzionali. Al secondo caso, in cui si ritiene necessaria un’operazione interpretativa connotata da più ampi margini di discrezionalità, sono invece riconducibili, secondo autorevole dottrina costituzionalistica, non solo le ipotesi di analogia “verticale” (ossia tra norme discendenti l’una dall’altra) ma anche quelle, più articolate, di analogia cd. “assiologicamente indirizzata” (che si verifica quando la sopravvivenza della disposizione frustrerebbe la dichiarazione di illegittimità`, oppure le disposizioni risulterebbero sbilanciate in mancanza della norma oggetto del giudizio di illegittimità`, ovvero l’originaria funzione della disposizione risulterebbe travisata dalla dichiarazione di illegittimità di altra disposizione, o infine la disposizione andrebbe dichiarata illegittima sulla base della medesima ratio decidendi che sta a fondamento della pronuncia principale).
8.4. – Secondo condivisibile dottrina, avallata dalla stessa Consulta, le pronunce di illegittimità conseguenziale hanno in ogni caso carattere costitutivo, non già dichiarativo, poiché «le sentenze che dichiarano l'illegittimità costituzionale di una o più norme non si estendono a quelle che non siano in esse esplicitamente menzionate, il che per argumentum si desume anche dall’art. 27 della legge n. 87 del 1953, che prevede la possibilità di estendere la pronuncia di incostituzionalità a norme non espressamente impugnate. Da ciò la conseguenza che, quando la Corte non abbia fatto espresso uso di tale potere rispetto a norme analoghe o connesse [...] le norme che non siano formalmente comprese nella dichiarazione di illegittimità costituzionale debbono considerarsi ancora vigenti, ancorché rispetto ad esse siano ravvisabili gli stessi vizi di incostituzionalità» (Corte cost., sent. n. 436/1992, punto 2 del Considerato in diritto). Del resto, l’opposta tesi della natura meramente dichiarativa, nel consentire un sindacato di legittimità diffuso, si scontra con il carattere accentrato ed esclusivo del sindacato di legittimità delle leggi, proprio del nostro sistema di giustizia costituzionale. Pertanto, ove il Giudice delle Leggi non abbia esteso con autonoma decisione l’oggetto della sua pronuncia, le norme ritenute costituzionalmente illegittime in via “derivata” non potrebbero in linea di principio considerarsi eliminate se non in forza di una apposita pronuncia, sollecitata da nuova questione. In altri termini, i dubbi o la certezza che altro giudice intendesse manifestare in ordine alla conformità a Costituzione anche di “altre” disposizioni sarebbero da ricondurre nel quadro della disciplina del processo costituzionale, richiedendo nell’un caso che sia sollevata ulteriore questione di legittimità costituzionale, nell’altro che la questione sia dichiarata manifestamente infondata.
8.5. – Nel caso in esame, il Collegio ritiene che sia prospettabile un’ipotesi di illegittimità costituzionale conseguenziale della norma interpretativa di cui all’art. 39-bis, comma 1, del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in quanto, laddove esclude la natura tributaria delle obbligazioni «derivanti dall’addizionale comunale sui diritti di imbarco, di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350», risulta affetto dalla stessa irragionevolezza – per lesione della coerenza e della certezza dell’ordinamento giuridico, in contrasto con l’art. 3 Cost. – che la sentenza della Corte costituzionale n. 167 del 2018 ha ravvisato nella medesima norma interpretativa, con riguardo ai «corrispettivi a carico delle società di gestione aeroportuale relativamente ai servizi antincendi negli aeroporti, di cui all'articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296», tanto più considerando che sia questi ultimi corrispettivi, sia la maggiorazione dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco, disposta dall'art. 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono destinati ad alimentare il fondo antincendi istituito da quest’ultima norma, sulla cui natura la sentenza si diffonde ampiamente.
9. – In conclusione, va sottoposta alla Corte costituzionale, ai sensi dell’art. 27, comma 2, della legge n. 87 del 1953, la questione di legittimità costituzionale della norma interpretativa indicata in dispositivo, nella parte in cui dichiara che le disposizioni in materia di addizionale comunale sui diritti di imbarco di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si interpretano nel senso che dalle stesse non sorgono obbligazioni di natura tributaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale conseguenziale dell'art. 39- bis, comma 1, del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in riferimento all’art. 3 Cost., nei sensi indicati in motivazione. Sospende il giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Dispone che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei ministri e alle parti, nonché comunicata al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16/06/2023.
La Presidente MAGDA CRISTIANO