Giu Questione di legittimità: se l’azione revocatoria nei confronti di un atto di scissione societaria, sia da includere tra le cause e i procedimenti relativi a rapporti societari
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE - ORDINANZA INTERLOCUTORIA 09 agosto 2023 N. 24237
Massima
La Sezione Prima civile ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della seguente questione, che si presenta di massima di particolare importanza:

se l’azione revocatoria, esperita ai sensi dell’art. 2901 c.c. o 66 l.f., nei confronti di un atto di scissione societaria, sia da includere tra le cause e i procedimenti «relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l’accertamento, la costituzione, la modificazione o l’estinzione di un rapporto societario», di cui all’art. 3, comma 2, lett. a). del d.lgs. n. 168 del 2003, per i quali è stabilita la competenza delle Sezioni specializzate in materia di impresa, oppure se detta domanda, non rientrando nell’ambito di applicazione della norma citata, sia soggetta alla disciplina ordinaria sul riparto di competenza.

Casus Decisus
1. ? Il Tribunale di Bologna, con ordinanza del 18 ottobre 2022, ha promosso d’ufficio regolamento di competenza nel giudizio instaurato originariamente, con separati ricorsi poi riuniti, dinanzi al Tribunale di Parma dal Fallimento della Z. s.p.a. (già G.G.F. s.p.a.), dal Fallimento della G.G. s.r.l. in liquidazione e dal Fallimento della Società Agricola T.S.. s.r.l. nei confronti di Francesco G. e B. R., quali di eredi di A. G. (quest'ultimo già erede di omissis), della S.M. .r.l., di L.M., quale erede di F. M., C.C., sia in proprio, sia quale erede di F.M., e della S. s.r.l.. 2. ? Il giudice, in particolare, ha: -) riferito che il Tribunale di Parma, definendo i riuniti giudizi promossi dagli attori in riassunzione, previa separazione delle domande di nullità degli atti di scissione e dei relativi conferimenti da quelle di revocatoria, ex artt. 2901 cod. civ. e 66 legge fall. dei medesimi atti di scissione e dei relativi conferimenti, aveva rigettato le predette domande di nullità, e, in accoglimento della relativa eccezione, aveva dichiarato la propria incompetenza per materia in ordine alle separate domande di revocatoria, disponendo la rimessione delle parti innanzi al Tribunale di Bologna, Sezione specializzata in materia di impresa; -) ritenuto che la competenza a decidere in merito alle azioni revocatorie ? che, peraltro, sarebbero state formulate inizialmente dalle curatele attrici in via di mero subordine ? non spettasse, in via funzionale ed inderogabile, alla Sezione specializzata in materia di impresa, ma dovesse appuntarsi, ratione materiae e ratione loci, in quella del Tribunale di Parma originariamente adito. 3. ? Il Fallimento della Z. s.p.a., il Fallimento della G.G. s.r.l. in liquidazione e il Fallimento della Società Agricola T.S. s.r.l. depositano unica memoria difensiva. 4. ? Le altre parti non spiegano alcuna difesa. 5. ? il Procuratore Generale conclude chiedendo che venga affermata la competenza del Tribunale di Parma.

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE - ORDINANZA INTERLOCUTORIA 09 agosto 2023 N. 24237 M. Di Marzio

6. ? L’art. 3, secondo comma, d.lgs. 26 giugno 2003, n. 168, nella formulazione applicabile al caso in esame ratione temporis, dispone che: «Le sezioni specializzate sono altresì competenti, relativamente alle società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, e titolo VI, del codice civile, alle società di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, e di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, nonché alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società costituite all'estero, ovvero alle società che rispetto alle stesse esercitano o sono sottoposte a direzione e coordinamento, per le cause e i procedimenti: a) relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati, le opposizioni di cui agli articoli 2445, terzo comma, 2482, secondo comma, 2447-quater, secondo comma, 2487-ter, secondo comma, 2503, secondo comma, 2503-bis, primo comma, e 2506-ter del codice civile; b) relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti; …».

6.1. ? L'istituzione delle sezioni specializzate in materia di impresa ha avuto il dichiarato obiettivo ? con la previsione di un giudice specializzato e con la concentrazione delle cause presso un numero limitato di uffici giudiziari ? di ridurre i tempi di definizione delle controversie in cui è parte una società di medie/grandi dimensioni, aumentando la competitività sul mercato, avendo ritenuto il legislatore che, con riferimento a controversie attinenti a settori in cui è maggiormente avvertita la necessità che il giudice sia dotato di competenze specialistiche non solo giuridiche, ma anche economiche e finanziarie, l'obiettivo della riduzione dei tempi della risposta giudiziaria fosse raggiungibile con la concentrazione delle controversie in un numero ridotto di sedi giudiziarie e con la specializzazione del giudice (così, Cass. 5 febbraio 2020, n. 2754; vedi, anche, con specifico riferimento alla finalità di prevedere una disciplina specifica per le controversie ritenute di particolare difficoltà sul piano giuridico e rilevanti sul piano economico, Cass., Sez. Un., 23 luglio 2019, n. 19882).

6.2. ? Il Tribunale di Parma ha negato la propria competenza, in favore della competenza della Sezione specializzata in materia di impresa di Bologna, aderendo all’orientamento interpretativo inaugurato dall’ordinanza di questa Corte n. 2754 del 5 febbraio 2020, la quale ha ritenuto che l’azione revocatoria dell'atto di scissione societaria, diretta alla declaratoria di inopponibilità al creditore del negozio, rientra tra le controversie devolute alla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa poiché riguarda in via diretta le società coinvolte e, in particolare, i fenomeni modificativi ed estintivi del loro assetto (cfr., in tal senso, da ultimo Cass. 5 dicembre 2022, n. 35590).

6.3. ? Tale orientamento poggia il suo fondamento sulla considerazione che l’art. 3, secondo comma, lett. a), d.lgs. n. 168 del 2003, n. 168, nella parte in cui individua l'esistenza della competenza per materia del giudice specializzato per le cause e i procedimenti relativi a rapporti societari, ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario, deve intendersi in senso ampio, anche alla luce della ratio sottesa all'istituzione delle sezioni specializzate in materia di impresa, e «si presta a ricomprendere il caso in cui … sia esercitata un'azione revocatoria in ordine ad un atto di scissione societaria, in quanto: a) l'azione è diretta ad accertare, secondo la tipica funzione della revocatoria, il modo di essere del negozio di scissione, sebbene in termini di inopponibilità verso chi esercitata la revocatoria e, dunque, è riconducibile alla nozione generale delle azioni di accertamento; b) l'azione deve coinvolgere le società fra cui risulta intervenuto l'atto di scissione e, quindi, è azione che coinvolge in via diretta le società, di modo che ricorre certamente quello che appare il fondamento della competenza del giudice specializzato, che risiede nell'attribuire ad esso le controversie che lato sensu coinvolgono l'assetto e l'operare della società; c) la controversia inerisce, nel contempo, all'accertamento, sebbene verso il creditore che la esercita, di un fenomeno di modificazione ed estinzione dell'assetto delle società coinvolte; …».

7. ? L’ordinanza della Sezione specializzata in materia di imprese del Tribunale di Bologna con cui è stato proposto il regolamento in esame: -) dissente da tale tesi interpretativa e dalle affermazioni secondo le quali l'azione revocatoria coinvolgerebbe in modo diretto le società interessate dal revocando atto di scissione, e, inoltre, la relativa controversia inerirebbe a fenomeni modificativi e/o estintivi dell'assetto delle società coinvolte; -) richiama la tesi pacificamente seguita in epoca antecedente alla menzionata ordinanza n. 2754 del 5 febbraio 2020 era nel senso che le controversie aventi a oggetto la domanda di revocatoria di un atto di scissione societaria erano di competenza del Tribunale ordinario, in composizione monocratica; -) dà conto del principio, applicato da una certa giurisprudenza di merito, secondo cui tra l’art. 66, secondo comma, legge fall., che sancisce la competenza del tribunale fallimentare a conoscere dell'azione revocatoria ordinaria proposta dal curatore del fallimento, e l'art. 3, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 168 del 2003, che attribuisce al Tribunale delle imprese la competenza a conoscere delle azioni concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario, sussiste un rapporto di specialità reciproca che consente di affermare, in via interpretativa, la competenza del tribunale fallimentare a conoscere anche dell'azione revocatoria di un atto di scissione societaria proposta dal curatore fallimentare ai sensi degli artt. 66 legge fall. e 2901 cod. civ.; -) evidenzia che l'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria e/o fallimentare di un atto di scissione societaria non rimette in discussione né tra le società coinvolte, né tra quella debitrice ed il suo creditore attore, l'esistenza, la validità e gli effetti propriamente costitutivi, modificativi o organizzativi direttamente discendenti dal negozio impugnato, avendo il giudizio ad oggetto unicamente l'inefficacia relativa dell'atto de quo, e, quindi, la sola sua giuridica inopponibilità rispetto ad un terzo ad esso estraneo; -) fa, inoltre, presente la contraddittorietà del censurato orientamento interpretativo nella parte in cui estende la competenza della Sezione specializzata all’azione revocatoria di un atto di scissione societaria, ma non anche all’azione revocatoria della cessione di quote societarie, benché tale atto ? stipulato dal socio con altro socio o con un terzo ? sia suscettibile di determinare implicazioni e conseguenze sull'assetto e sulla composizione della società, in relazione al possibile mutamento soggettivo della compagine sociale e variazione nella proporzionale titolarità delle quote.

8. ? In senso adesivo alle considerazioni dell’ordinanza del Tribunale di Bologna si è espresso il Pubblico ministero il quale ha osservato che, dovendosi riconoscere, ai fini che qui interessano, la prevalenza del petitum sostanziale, una controversia è «riconducibile alla competenza speciale […] solo se la contestazione riguardi l’assetto sostanziale e dunque, nel caso di scissione e/o conferimenti, quando essi riguardino le società in bonis interessate alla scissione, o al conferimento, o i suoi soci e non anche quando si tratti di azione recuperatoria a tutela del ceto creditorio, finalizzata al ripristino dalla massa attiva nella prospettiva della corretta realizzazione dell’obiettivo della procedura esecutiva concorsuale», aggiungendo che: «La natura di azione di massa della revocatoria prevale sull’oggetto dell’azione e, connotando l’azione come ancillare alla procedura concorsuale la attrae alla competenza funzionale del tribunale della liquidazione giudiziale».

9. ? Ciò posto, ritiene il Collegio che l’orientamento interpretativo rappresentato dalle ordinanze di questa Corte nn. 2754 del 5 febbraio e 35590 del 5 dicembre 2022, n. 35590, desti alcune perplessità e meriti di essere ripensato; difatti: -) deve rammentarsi che questa Corte, nell’individuare la competenza della Sezione specializzata, ha posto l'accento sulla necessità che l'oggetto della controversia sia influenzato in via diretta dalla questione societaria, valorizzando il legame diretto della controversia medesima con i rapporti societari e le partecipazioni sociali, riscontrabile alla stregua del petitum sostanziale, identificabile in funzione soprattutto della causa petendi, per la intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio (cfr. Cass. 14 ottobre 2020, n. 22149; Cass. 20 marzo 2018, n. 6882; Cass. 4 aprile 2017, n. 8738); -) ha aggiunto la Corte, in proposito, che il collegamento dell’oggetto della controversia con la questione societaria deve essere tale da «rendere trasparente il suo fondamento endosocietario, nel senso che la pretesa, ma vieppiù la fonte di essa traggano titolo dal rapporto di società e dalla conseguente acquisizione dello status socii e alle modalità di estrinsecazione di esso concretamente guardino» (così, Cass. 20 marzo 2018, n. 6882); -) in applicazione di tali principi è stata costantemente esclusa la competenza delle Sezioni specializzate sulle azioni revocatorie di atti di trasferimento di quote societarie, poiché «l'azione revocatoria, quand'anche ricada sull'atto di vendita di quote societarie, non comporta conseguenze sulla titolarità delle quote contese né sui diritti connessi ma può produrre, ove accolta, soltanto l'inefficacia del trasferimento nei soli confronti di chi agisce, non alterando per il resto la situazione proprietaria né l'assetto societario, e pertanto rientra nella competenza del tribunale ordinario e non della sezione specializzata in materia di impresa» (Cass. 8 maggio 2020, n. 8661); -) i medesimi principi sembrano condurre ad analoga conclusione anche per quanto riguarda le azioni revocatorie di atti di scissione societaria atteso che anche in questo caso il loro accoglimento è inidoneo a determinare «l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario» o, comunque, a incidere sulla vita della società e sulla struttura e il funzionamento del sodalizio; -) se è vero, dunque, che l’azione revocatoria di una cessione di quote sociali riguarda il creditore del cedente, il cedente ed il cessionario e, in quanto tale, non interferisce direttamente con la «vita» della società, che resta estranea alla sua soluzione, la medesima considerazione sembra doversi svolgere anche con riferimento all’azione revocatoria di una scissione societaria che, con la prima azione, condivide l’oggetto, il quale attinge unicamente il piano dell’efficacia nei confronti del terzo e non anche quello della validità e/o dell’efficacia nei confronti di altri soci o delle società interessate; -) né, a diversa conclusione, può argomentarsi muovendo dal fatto che l’espressione «rapporti societari» utilizzata dal legislatore all’art. 3, secondo comma, lett. a), d.lgs. n. 168 del 2003, non si esaurisce in quelli concernenti «l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario», ivi indicati solo a titolo esemplificativo, atteso che l’azione revocatoria ordinaria e/o fallimentare di una scissione societaria, pur postulando l’accertamento dell’esistenza di un atto modificativo ed estintivo dell’assetto delle società coinvolte e dei rapporti tra esse e i relativi soci, non pone in discussione, né tra le società coinvolte, né tra quella debitrice ed il suo creditore attore, l'esistenza, la validità e gli effetti propriamente costitutivi/modificativi/organizzativi direttamente discendenti dall’atto impugnato; -) infatti, tale azione ha ad oggetto solo l’accertamento dell’efficacia o dell’inefficacia dell’atto relativamente al creditore terzo attore, senza alcun possibile effetto per le società coinvolte, i cui reciproci rapporti, nonché quelli tra le stesse e i rispettivi soci, non sono suscettibili di essere direttamente incisi dall’azione medesima; -) non sembra decisiva l’argomentazione spesa dal contestato orientamento secondo la quale nell’azione revocatoria di una scissione societaria la controversia richiederebbe l'accertamento di un fenomeno di modificazione ed estinzione dell'assetto delle società coinvolte, giacché, premesso che un siffatto accertamento, attenendo all’esistenza dell’atto di disposizione, è presupposto anche nell’azione revocatoria della cessione di quote sociali, si evidenzia che lo stesso è inidoneo a connotare causalmente la controversia.

10. ? Tutto ciò premesso, venendo in rilievo una questione di interpretazione di una regola processuale per la quale si profila l’esigenza di necessità di un orientamento uniforme, si ritiene opportuno rimettere la causa alle Sezioni Unite. In conclusione la causa va dunque rimessa alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, involgendo essa la seguente questione: se l’azione revocatoria, esperita ai sensi dell’art. 2901 cod. civ. o 66 legge fall., nei confronti di un atto di scissione societaria sia da ricomprendere nelle cause e procedimenti «relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario», di cui alla lett. a) del secondo comma dell’art. 3, d.lgs. n. 168 del 2003, per i quali è stabilita la competenza delle Sezioni specializzate in materia di impresa, o se dette domande, non rientrando nell’ambito di applicazione della norma citata, siano soggette alla disciplina ordinaria sul riparto di competenze.

P.Q.M.

dispone la trasmissione degli atti alla Prima Presidente affinché valuti l’opportunità di assegnare la causa alle Sezioni Unite. Così deciso in Roma, il 7 giugno 2023.