Giu L’esito delle opposizioni esecutive «senza distinzioni di sorta» non è mai «indifferente» per il terzo pignorato, in ragione degli obblighi che egli è tenuto ad assolvere
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III CIVILE - ORDINANZA 06 febbraio 2023 N. 3520
Massima
nei giudizi di opposizione esecutiva relativi ad una espropriazione presso terzi ai sensi degli artt. 543 e ss. cod. proc. civ. il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario» (così Cass. 18/05/2021, n. 13533) «molteplici ragioni: di sistema, di semplicità e di coerenza» (per la cui più esaustiva illustrazione si fa richiamo alla diffusa motivazione del citato precedente) inducono alla riportata conclusione, funditus giustificata dal rilievo che l’esito delle opposizioni esecutive «senza distinzioni di sorta» non è mai «indifferente» per il terzo pignorato, in ragione degli obblighi che egli è tenuto ad assolvere (essenzialmente in funzione di ausiliario di giustizia) nell’espropriazione presso terzi

Casus Decisus
In accoglimento del ricorso presentato da P. Q., il Tribunale di Treviso, con ordinanza del 16 luglio 2021, dispose, a carico di A. B. e del di lei fratello G. B., sequestro conservativo su somme, titoli e altri valori ad essi intestati; il sequestro conservativo venne eseguito, nelle forme di cui all’art. 678 cod. proc. civ., sulla somma di euro 320.982,66, giacente su rapporto di conto corrente cointestato ad A. B. e G. B. acceso presso l’istituto bancario C. S.; all’esito del giudizio di convalida del sequestro, il Tribunale di Treviso condannò G. B. a rimborsare la somma di euro 436.482,66 alla comunione legale costituita dallo stesso e da P. Q., altresì pronunciando in favore di quest’ultima condanna di G. B. ed A. B. alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 20.000, oltre accessori; convertito il sequestro in pignoramento per effetto di tale sentenza, nella procedura espropriativa propose opposizione A. B., assumendo che il titolo esecutivo non recava statuizione di condanna nei suoi confronti, se non per le spese processuali, da ciò inferendo l’illegittimità dell’azione esecutiva in suo danno intrapresa «per le somme eccedenti l’importo di euro 29.182,40»; l’opposizione, svolta in contraddittorio unicamente con P. Q., è stata disattesa in ambedue i gradi di merito; ricorre per cassazione A. B., affidandosi a due motivi, cui resiste, con controricorso, P. Q.; ambedue le parti hanno depositato memoria illustrativa;

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III CIVILE - ORDINANZA 06 febbraio 2023 N. 3520 De Stefano Franco

è superfluo dare conto dei motivi dell’impugnazione di legittimità, rivestendo, rispetto alla disamina degli stessi, carattere pregiudiziale il rilievo officioso della nullità processuale invalidante l’intero corso del giudizio di merito (e, per conseguenza, la sentenza gravata), siccome svolto a contraddittorio non integro;

con un recente arresto animato da chiaro intento nomofilattico, questa Corte, dissipando precedenti dubbi euristici, ha enunciato il principio di diritto per cui «nei giudizi di opposizione esecutiva relativi ad una espropriazione presso terzi ai sensi degli artt. 543 e ss. cod. proc. civ. il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario» (così Cass. 18/05/2021, n. 13533) «molteplici ragioni: di sistema, di semplicità e di coerenza» (per la cui più esaustiva illustrazione si fa richiamo alla diffusa motivazione del citato precedente) inducono alla riportata conclusione, funditus giustificata dal rilievo che l’esito delle opposizioni esecutive «senza distinzioni di sorta» non è mai «indifferente» per il terzo pignorato, in ragione degli obblighi che egli è tenuto ad assolvere (essenzialmente in funzione di ausiliario di giustizia) nell’espropriazione presso terzi

a tale regula iuris (espressamente ribadita in plurime occasioni: tra le tante, Cass. 27/09/2021, n. 26114; Cass. 02/12/2021, n. 37929; Cass. 14/12/2021, n. 39973; Cass. 29/12/2021, n. 41932; Cass. 08/03/2022, n. 7577; Cass. 26/07/2022, n. 23348) va data continuità

???????ciò posto, è pacifico (ed emerge dagli atti di causa) che al presente giudizio – avente ad oggetto opposizione esecutiva proposta in seno ad un’espropriazione presso terzi - non ha ab initio (ed in ambedue i gradi di merito) partecipato il terzo pignorato (C. S.), nemmeno evocato dal ricorrente in sede di legittimità; del pari non risulta instaurato litisconsorzio, tanto nei gradi di merito quanto in questa sede, con il debitore esecutato G. B., parte necessaria della controversia oppositiva in ragione di siffatta qualità (cfr. Cass. 28/04/2011, n. 9452; Cass. 29/09/2003, n. 14463; Cass. 21/07/2000, n. 9645), e delle contestazioni sollevate dall’opponente, incidenti sulla situazione giuridica del B.

zan, assertivamente contitolare dei beni staggiti; la non integrità del contraddittorio per pretermissione di un litisconsorte necessario è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio ed anche per la prima volta in sede di legittimità: essa importa, a mente degli articoli 383, terzo comma, e 354 del codice di rito, l’annullamento della pronuncia emessa e la cassazione con rinvio al giudice di prime cure onde procedere alla nuova trattazione della controversia a contraddittorio pieno ed integro (così già la remota Cass. 19/10/1963, n. 2786; conformi, in seguito, Cass. 12/05/1967, n. 1004; Cass. 22/05/1973, n. 1505; Cass. 22/06/1999, n. 6333; Cass. 21/07/2000, n. 9645; Cass. 26/07/2013, n. 18127; Cass. 17/10/2013, n. 23572; Cass. 19/02/2019, n. 4763; Cass. 23/10/2020, n. 23315; Cass. 22/02/2021, n. 4665);

la sentenza impugnata va in definitiva cassata con rinvio al Tribunale di Treviso, quale giudice di primo grado, in persona di diverso magistrato, cui è altresì rimessa la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità;

p. q. m.

decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 383, terzo comma, cod. proc. civ., con rinvio al Tribunale di Treviso, quale giudice di primo grado, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione