è superfluo dare conto dei motivi dell’impugnazione di legittimità, rivestendo, rispetto alla disamina degli stessi, carattere pregiudiziale il rilievo officioso della nullità processuale invalidante l’intero corso del giudizio di merito (e, per conseguenza, la sentenza gravata), siccome svolto a contraddittorio non integro;
con un recente arresto animato da chiaro intento nomofilattico, questa Corte, dissipando precedenti dubbi euristici, ha enunciato il principio di diritto per cui «nei giudizi di opposizione esecutiva relativi ad una espropriazione presso terzi ai sensi degli artt. 543 e ss. cod. proc. civ. il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario» (così Cass. 18/05/2021, n. 13533) «molteplici ragioni: di sistema, di semplicità e di coerenza» (per la cui più esaustiva illustrazione si fa richiamo alla diffusa motivazione del citato precedente) inducono alla riportata conclusione, funditus giustificata dal rilievo che l’esito delle opposizioni esecutive «senza distinzioni di sorta» non è mai «indifferente» per il terzo pignorato, in ragione degli obblighi che egli è tenuto ad assolvere (essenzialmente in funzione di ausiliario di giustizia) nell’espropriazione presso terzi
a tale regula iuris (espressamente ribadita in plurime occasioni: tra le tante, Cass. 27/09/2021, n. 26114; Cass. 02/12/2021, n. 37929; Cass. 14/12/2021, n. 39973; Cass. 29/12/2021, n. 41932; Cass. 08/03/2022, n. 7577; Cass. 26/07/2022, n. 23348) va data continuità
???????ciò posto, è pacifico (ed emerge dagli atti di causa) che al presente giudizio – avente ad oggetto opposizione esecutiva proposta in seno ad un’espropriazione presso terzi - non ha ab initio (ed in ambedue i gradi di merito) partecipato il terzo pignorato (C. S.), nemmeno evocato dal ricorrente in sede di legittimità; del pari non risulta instaurato litisconsorzio, tanto nei gradi di merito quanto in questa sede, con il debitore esecutato G. B., parte necessaria della controversia oppositiva in ragione di siffatta qualità (cfr. Cass. 28/04/2011, n. 9452; Cass. 29/09/2003, n. 14463; Cass. 21/07/2000, n. 9645), e delle contestazioni sollevate dall’opponente, incidenti sulla situazione giuridica del B.
zan, assertivamente contitolare dei beni staggiti; la non integrità del contraddittorio per pretermissione di un litisconsorte necessario è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio ed anche per la prima volta in sede di legittimità: essa importa, a mente degli articoli 383, terzo comma, e 354 del codice di rito, l’annullamento della pronuncia emessa e la cassazione con rinvio al giudice di prime cure onde procedere alla nuova trattazione della controversia a contraddittorio pieno ed integro (così già la remota Cass. 19/10/1963, n. 2786; conformi, in seguito, Cass. 12/05/1967, n. 1004; Cass. 22/05/1973, n. 1505; Cass. 22/06/1999, n. 6333; Cass. 21/07/2000, n. 9645; Cass. 26/07/2013, n. 18127; Cass. 17/10/2013, n. 23572; Cass. 19/02/2019, n. 4763; Cass. 23/10/2020, n. 23315; Cass. 22/02/2021, n. 4665);
la sentenza impugnata va in definitiva cassata con rinvio al Tribunale di Treviso, quale giudice di primo grado, in persona di diverso magistrato, cui è altresì rimessa la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità;
p. q. m.
decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 383, terzo comma, cod. proc. civ., con rinvio al Tribunale di Treviso, quale giudice di primo grado, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione