Giu In materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati non possono adottare atti o provvedimenti che impongano una trattenuta su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili
CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE LAVORO - ORDINANZA 01 febbraio 2023 N. 3090
Massima
In materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati (nella specie, la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti) non possono adottare, sia pure in funzione dell'obiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del "pro rata" e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel "genus" delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore;

Casus Decisus
la Corte d’appello di Napoli, a conferma della pronuncia del Tribunale della stessa città, ha rigettato la domanda della Cassa di Previdenza e assistenza in favore dei dottori commercialisti, ed ha stabilito, richiamando la giurisprudenza di questa Corte, l’illegittimità della trattenuta operata dalla predetta Cassa a titolo di contributo di solidarietà, ai sensi dell’art. 22, co.1, del Regolamento del regime previdenziale della Cassa Commercialisti, sul trattamento pensionistico dovuto agli eredi di S. Z., professionista iscritto all’albo deceduto il 14.11.2008, nonché sul trattamento di reversibilità riconosciuto alla moglie di questi; la Corte territoriale ha condannato la Cassa a restituire agli eredi di Z. quanto indebitamente trattenuto sui trattamenti pensionistici erogati, compensando le spese del grado di giudizio; la cassazione della sentenza è domandata dalla Cassa di Previdenza e assistenza in favore dei dottori commercialisti sulla base di sette motivi, illustrati da successiva memoria; R. R., M.R., G., M. Z., in proprio e quali eredi di S. Z. hanno depositato controricorso.

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE LAVORO - ORDINANZA 01 febbraio 2023 N. 3090 Esposito Lucia

Col primo articolato motivo parte ricorrente deduce

A) “Ammissibilità del ricorso: la questione di diritto su cui si è pronunciata la Corte d’Appello di Napoli merita di essere esaminata da Codesta Suprema Corte in considerazione dell’intrinseca contraddittorietà delle motivazioni di cui alla sentenza 5430/2019”;

B) sostiene che “Anche le più recenti sentenze della Cassazione relative al contributo di solidarietà 2009-2013 hanno dato atto di tale diversità di fonte legislativa tra contributo di solidarietà relativo al periodo 2004-2008 e contributo di solidarietà relativo al periodo 2009-2013, ammettendo esplicitamente che la fonte regolamentare del secondo contributo di solidarietà è la deliberazione dell’Assemblea dei delegati del 2008, con la conseguenza che il contributo 2009-2013 debba essere valutato alla stregua dell’art. 3, comma 12, L. 335/1995 nella versione modificata dall’art. 1, comma 763, L. 296/2006”;

col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., contesta “Violazione dell’art. 3, comma 12, L. 335/1995”, mentre col terzo, sempre formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., contesta “Violazione dell’art.2, commi 1 e 2 d.lgs. 509/1994; la tesi difensiva si appunta sulla circostanza che il contributo di solidarietà di cui si controverte è relativo al periodo temporale 2009-2013 e che pertanto, lo stesso, essendo stato deliberato dalla Cassa nel 2008 ed approvato con successivo D.I. del 19.12.2008, rientrerebbe nella disciplina prevista nella legge finanziaria del 2006, jus superveniens che avrebbe modificato l’art. 3, co.12, l. n. 335 del 1995, facendo, a suo dire, venir meno l’elencazione degli atti volti alla salvaguardia dell’equilibrio finanziario e legittimando, così, l’applicazione del prelievo a titolo di contributo di solidarietà;

il terzo motivo enfatizza l’autonomia gestionale, organizzativa e contabile che la l. n. 509 del 1994 (art.1) ha inteso attribuire agli enti previdenziali privatizzati, e afferma che i più intensi poteri riconosciuti nell’ottica del mantenimento dell’equilibrio di bilancio, non potrebbero considerarsi circoscritti a politiche di mero contenimento amministrativo, potendo legittimamente incidere sulle stesse politiche contributive in vario modo incidenti sulle prestazioni erogate dalla Cassa; col quarto, quinto e sesto motivo, tutti formulati ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., denuncia rispettivamente Violazione dell’art. 38, co.2, nonché degli art. 2 e 3 Cost.; i motivi adombrano profili di legittimità costituzionale con riferimento alla posizione assunta dalla Corte d’appello, sostenendo che negare ad un ente privato come la Cassa, che svolge finalità pubblicistiche, di apportare le trattenute di solidarietà significa destabilizzare l’equilibrio finanziario del sistema;

che detto contributo si rende necessario al fine di contemperare gli interessi dei pensionati con quelli degli iscritti, onde impedire che vengano violati i principi di solidarietà e di eguaglianza a cui si informa il sistema di sicurezza sociale; con il settimo motivo, subordinato, deduce “Violazione dell’art. 1, comma 763, ultimo periodo L.296/2006 e dell’art. 1, comma 488 L. 27 dicembre 2013, n. 147”; in ogni caso invoca la salvaguardia della deliberazioni assunte dalla cassa anteriormente all’entrata in vigore della legge finanziaria 2007; i motivi, da esaminarsi congiuntamente sollevano tutti la medesima questione di diritto, e vanno rigettati;

il Collegio ritiene che le argomentazioni di parte ricorrente non apportino ragioni idonee ad indurre questa Corte a modificare il proprio consolidato orientamento, espresso con svariati arresti (cfr., da ultimo, Cass. n 6301 del 2022; v., altresì, Cass. n. 31875 del 2018, cui hanno dato continuità, tra le altre, Cass. n. 19561 del 2019 e Cass. n. 29292 del 2019; Cass. n. 28055 del 2020; Cass. n. 28054 del 2020; Cass. n. 36618 del 2021 ed altre), con cui si è affermato il principio di diritto secondo cui, in materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati (nella specie, la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti) non possono adottare, sia pure in funzione dell'obiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del "pro rata" e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel "genus" delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore;

in definitiva, il ricorso va rigettato;

le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore della parte controricorrente, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 2.800,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15 per cento ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17 della l. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale del 10