Giu «Il requisito della forma scritta del contratto quadro relativi ai servizi di investimento, disposto dall’art. 23 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE - ORDINANZA 27 dicembre 2022 N. 37803
Massima
«Il requisito della forma scritta del contratto quadro relativi ai servizi di investimento, disposto dall’art. 23 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell’investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell’intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti».

Casus Decisus
FATTI DI CAUSA È stato proposto ricorso, fondato su due motivi, avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma del 24 marzo 2018, la quale ha respinto l’impugnazione contro la decisione del Tribunale di Viterbo, Sezione distaccata di Civita Castellana, n. 93/2013, che aveva dichiarato la nullità, per difetto di forma scritta ad substantiam in ragione della mancata sottoscrizione ad opera del funzionario della banca, dei contratti di conto corrente, con annesse aperture di credito, conclusi tra le parti, condannando la banca al pagamento della somma di € 18.986,59, oltre accessori. Ha ritenuto la corte territoriale, per quanto ancora rileva, di confermare la nullità del contratto c.d. monofirma; ha aggiunto, quanto alla misura dell’indebito, che le contestazioni alla c.t.u. erano tardive e generiche. L’intimata ha resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato la memoria.

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE - ORDINANZA 27 dicembre 2022 N. 37803 De Chiara Carlo

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Con il primo motivo, si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1225, 1326, 1350 e 1418 c.c., 117 e 127 d.lgs. n. 385 del 1993, perché la sottoscrizione della banca non è richiesta ad substantiam al fine del perfezionamento del contratto di conto corrente.
Con il secondo motivo, si deduce, in subordine, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 183, 184, 189 e 190 c.p.c., oltre ad omesso esame di fatto decisivo, per avere la corte territoriale ritenuto che la banca non avesse contestato le risultanze peritali, mentre ciò essa ha fatto sin dalla prima udienza relativa all’esame dell’elaborato, nonché nelle difese conclusionali.


2. – Il primo motivo è fondato, in quanto la sentenza impugnata ha ritenuto nulli i contratti di conto corrente, con le relative aperture di credito, a causa della mancata sottoscrizione dei primi da parte dell’istituto di credito.
Tuttavia, la pronuncia delle Sezioni unite del 16 gennaio 2018, n. 898 ha risolto il contrasto che si era creato all’interno sezioni semplici in ordine alla questione della nullità del contratto-quadro di intermediazione finanziaria, qualora esso sia stato sottoscritto solo dal cliente e non anche dalla banca.
Le S.U. hanno affermato il seguente principio di diritto: «Il requisito della forma scritta del contratto quadro relativi ai servizi di investimento, disposto dall’art. 23 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell’investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell’intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti».
Al pari, nei contratti bancari, l’omessa sottoscrizione del documento da parte dell’istituto di credito non determina la nullità del contratto per difetto della forma scritta, prevista dall’art. 117, comma 3, d.lgs. n. 385 del 1993; il requisito formale, infatti, non deve essere inteso in senso strutturale, bensì funzionale, in quanto posto a garanzia della più ampia conoscenza, da parte del cliente, del contratto predisposto dalla banca, la cui mancata sottoscrizione è dunque priva di rilievo, in presenza di comportamenti concludenti dell’istituto di credito idonei a dimostrare la sua volontà di avvalersi di quel contratto (e plurimis, Cass. 6 settembre 2019, n. 22385; Cass. 18 giugno 2018, n. 16070; Cass. 6 giugno 2018, n. 14646).
Né ha pregio l’eccezione (in senso lato) di giudicato interno, formulata nel controricorso, secondo cui il motivo attingerebbe unicamente i contratti di conto corrente, e non le collegate aperture di credito: al contrario, sia nella motivazione della sentenza impugnata, sia nell’enunciazione del motivo di ricorso le argomentazioni concernono i contratti di conto corrente, per la essenziale ragione che la mancata sottoscrizione di questi ad opera anche della banca – nell’assunto necessaria – sarebbe in sé idonea a travolgere anche la validità dei collegati finanziamenti. E ciò, per la regola secondo cui l’apertura di credito deve essere stipulata per iscritto a pena di nullità, salvo che essa sia già prevista e disciplinata nel contratto di conto corrente, stipulato per iscritto, come stabilito dalla delibera C.I.C.R. del 4 marzo 2003, in applicazione dell’art. 117, comma 2, d.lgs. n. 385 del 1993.


3. – Il secondo motivo è assorbito.


 4. – La sentenza impugnata va cassata, dunque, in accoglimento del primo motivo, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, la quale esaminerà le domande