CONSIDERATO CHE
1. col motivo del ricorso si denuncia violazione degli artt. 11 e 12 del d.l. n. 195 del 2009, conv. dalla l. n. 26 del 2010, nonché degli artt. 1256 c.c. e 1463 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., nella parte in cui la sentenza impugnata ha escluso la reintegrazione del lavoratore; si lamenta che il giudice del reclamo, nell'escludere l'applicabilità della reintegra, abbia omesso di considerare che la mera inesistenza dell'attività aziendale non corrisponde alla totale cessazione di ogni attività societaria, sussistendo, nella specie, in capo al "Soggetto liquidatore", un obbligo, normativamente imposto dall'art. 11 del citato decreto legge, di svolgimento - in una fase transitoria prorogata fino al 31 dicembre 2015 - dell'attività di spazzamento, trasporto, smaltimento o recupero dei rifiuti inerente alla raccolta differenziata;
2. il ricorso risulta infondato alla stregua di quanto già statuito da questa Corte in controversie analoghe (Cass. nn. 16201, 16202, 16203, 16204, 16205, 14064 del 2022), nelle quali è stato affermato il seguente principio di diritto: “In tema di licenziamento illegittimo, intimato da parte di una società posta in liquidazione, incaricata dell'attività di raccolta dei rifiuti, l'inesistenza originaria di attività aziendale, analogamente alla sopravvenuta totale cessazione di ogni attività, impedisce la reintegra del lavoratore, a nulla rilevando la sussistenza di un obbligo legale di svolgimento dell'attività di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata, normativamente imposto dall'art. 11 del d.l. n. 195 del 2009, atteso che l'impossibilità di disporre l'ordine di reintegra discende da una mera situazione di fatto”;
3. il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi dai precedenti, per cui il ricorso deve essere respinto; analogamente a quanto già statuito nelle analoghe controversie le spese del presente giudizio possono essere compensate, avuto riguardo al contrasto della giurisprudenza di merito sulla questione; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020);
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 19 ottobre 2022.