Giu In tema di riscossione delle imposte sui redditi la disciplina relativ alla fissazione dei termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento, trova applicazione anche con riferimento ai tributi dovuti dai contribuenti coinvolti nel sis
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. VI CIVILE - ORDINANZA 13 dicembre 2022 N. 36451
Massima
Deve essere data continuità al principio di diritto affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di riscossione delle imposte sui redditi, la disciplina di cui all'art. 1 d.l. 17 giugno 2005 n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005 n. 156, relativo alla fissazione dei termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento, trova applicazione anche con riferimento ai tributi dovuti dai contribuenti coinvolti nel sisma del 1990, in quanto l'art. 138, 3° comma, legge 23 dicembre 2000 n. 388, nel consentire un'ampia rateazione per il versamento di tali tributi, non ha, per ciò solo, prorogato il termine entro cui l'atto impositivo deve essere emesso dall'Ufficio.

Casus Decisus
Ritenuto in fatto 1. P. E. proponeva ricorso avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Catania avverso l’intimazione di pagamento relativa ad una cartella per iscrizioni a ruolo Irpef ed Ilor anno d’imposta 1992, eccependo la prescrizione del diritto alla riscossione. 2. La CTP rigettava il ricorso. 3. Sull’impugnazione proposta dal contribuente, la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia accoglieva l’appello e, per l’effetto, il ricorso originario, evidenziando che si era verificata sia la decadenza dal potere impositivo alla data di notifica della cartella sia la prescrizione quinquennale successiva alla notifica della stessa, non determinando la sua mancata impugnazione la cristallizzazione del relativo credito. 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidandosi a tre motivi. P. E. non ha svolto difese. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. VI CIVILE - ORDINANZA 13 dicembre 2022 N. 36451 Napolitano Lucio

Ritenuto in diritto

1. Con il primo motivo di impugnazione denuncia l’Agenzia delle Entrate la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 9, comma 17, l. n. 289/2002, 1, comma 665, l. n. 190/2014, come modificato dall’art. 16 octies d.l. n. 91/2017 (conv. dalla l. n. 123/2017), in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la CTR, a suo dire, erroneamente, ritenuto che l’amministrazione finanziaria fosse incorsa in decadenza rispetto alla pretesa tributaria.

1.1. Il motivo è infondato. Sostiene la ricorrente che il contribuente, soggetto interessato dal sisma che aveva colpito la Sicilia orientale nel 1990, non avendo versato ILOR ed IRPEF dovute per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992 secondo i termini e le modalità ordinarie, era soggetto alla speciale disciplina introdotta dal comma terzo dell'art. 138 della legge 388/2000, in base al quale il termine di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento, recanti le iscrizioni a ruolo, deve essere individuato nel 31 dicembre dell'anno successivo alla scadenza dell'ultima rata (15 giugno 2008), ossia nel 31 dicembre 2009. Nella specie, la cartella di pagamento era stata notificata al contribuente il 5 dicembre 2006, entro dunque il termine del 31 dicembre 2009. L’art. 138 della legge n. 388 del 2000 prevede quanto segue:

1. “I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del 21 dicembre 1990, n. 2057, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, a prescindere dall'avvenuta presentazione di qualsiasi istanza, versando l'ammontare dovuto a titolo di capitale, maggiorato di un importo pari al 15 per cento, entro il 30 settembre 2001”. […]

3. “Le somme dovute ai sensi del comma 1 possono essere versate fino ad un massimo di dieci rate semestrali, di pari importo, con l'applicazione degli interessi legali. La prima rata deve essere versata entro il termine di cui al comma 1”.

4. “Le somme dovute, anche sulla base delle dichiarazioni presentate, dai contribuenti di cui al comma 1 e non versate, sono recuperate mediante iscrizione in ruoli da rendere esecutivi entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla scadenza dell'ultima rata utile”. La difesa erariale sostiene che, alla stregua di tale disciplina - da ritenere prevalente, in quanto lex specialis, su quella dettata dal sopravvenuto d.l. n. 106 del 2005 -, il termine di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento recanti le iscrizioni a ruolo dei tributi dovuti per gli anni 1990, 1991 e 1992 dai contribuenti coinvolti dal sisma siciliano del 1990 dovrebbe essere individuato nel 31 dicembre dell'anno (2009) successivo alla scadenza (15 giugno 2008) dell'ultima delle dodici rate semestrali, decorrenti dal 15 dicembre 2002, in cui la legge prevedeva la possibilità di frazionare il versamento.

1.2. L'assunto non può essere condiviso. Come già osservato da questa Corte (Cass. 14.7.2014, n. 16074; nello stesso senso Cass. n. 7274/2014 e n. 956/2014), il terzo comma dell'art. 138 della legge n. 388/2000 prevede un termine di decadenza (riferito, peraltro, alla data di esecutività del ruolo, e non alla data di notifica la cartella) per l'azione di riscossione delle somme insolute dovute dal contribuente a seguito della regolarizzazione, da effettuare entro il 15 dicembre 2002, prevista dal primo comma dello stesso articolo; tale disposizione, tuttavia, non può in alcun modo valere per far rivivere obbligazioni tributarie per le quali alla menzionata data del 15 dicembre 2002 l'amministrazione finanziaria fosse decaduta dall'azione di riscossione. Ciò è quanto avvenuto nella fattispecie in esame, stante l'efficacia retroattiva riconosciuta dalla giurisprudenza all'art. 5 ter d.l. n. 106 del 2005 (Cass. 16.11.2011, n. 24048). Questa Corte ha infatti chiarito come "il D.L. 17 giugno 2005, n. 106, art. 1 convertito con modificazioni nella L. 31 luglio 2005, n.156 - dando seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 280 del 2005, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25 nella parte in cui non prevedeva un termine di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento relative alle imposte liquidate D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 36 bis -, ha fissato, al comma 5-bis, i termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento relative alla pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni, ed ha stabilito all'art. 5-ter, sostituendo il D. Lgs. 29 febbraio 1999, n. 46, art. 36, comma 2 che per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione delle dichiarazioni, la cartella di pagamento debba essere notificata, a pena di decadenza, per le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. La norma, di chiaro ed inequivoco valore transitorio, trova applicazione, come tale, non solo alle situazioni tributarie, anteriori alla sua entrata in vigore, pendenti presso l'ente impositore, ma anche a quelle ancora sub iudice (Cass. n. 4745 e n. 1435 del 2006).

Conclusivamente, deve essere data continuità al principio di diritto affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di riscossione delle imposte sui redditi, la disciplina di cui all'art. 1 d.l. 17 giugno 2005 n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005 n. 156, relativo alla fissazione dei termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento, trova applicazione anche con riferimento ai tributi dovuti dai contribuenti coinvolti nel sisma del 1990, in quanto l'art. 138, 3° comma, legge 23 dicembre 2000 n. 388, nel consentire un'ampia rateazione per il versamento di tali tributi, non ha, per ciò solo, prorogato il termine entro cui l'atto impositivo deve essere emesso dall'Ufficio.

L’iter logico seguito nei precedenti di questa Corte è il seguente: >. Va, pertanto, ribadito l’ormai consolidato orientamento secondo cui, in tema di accertamento e riscossione dei tributi, il nuovo termine decadenziale per l'esercizio dell'azione impositiva di cui all'art. 138, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è riferito esclusivamente all'omesso adempimento dei pagamenti dovuti dai soggetti coinvolti nel sisma del 13 e 16 dicembre 1990 - individuati ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990 - che abbiano richiesto la regolarizzazione della propria posizione contributiva relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, mediante rateazione ai sensi del comma 1 della stessa norma, non risultando per ciò solo prorogato il termine per l'esercizio della potestà impositiva da parte dell'Agenzia delle Entrate (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 7274 del 27/03/2014; conf. Sez. 5, Ordinanza n. 33116 del 16/12/2019; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 4150 del 18/02/2020). 

2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2948 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la CTR, a suo dire, erroneamente, ritenuto che fosse altresì maturata la prescrizione quinquennale successiva alla notifica della cartella di pagamento.

3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 24 d.lgs. n. 546/1992 e 112 e 345 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per non aver la CTR rilevato che il contribuente nel primo grado aveva eccepito la decadenza del potere impositivo e solo in appello aveva per la prima volta eccepito la prescrizione della cartella.

4. I due motivi restano assorbiti nel rigetto del primo. 5. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Nessuna pronuncia va adottata quanto alle spese del presente giudizio, non avendo l’intimato svolto difese. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, nr. 115 (Cass. Sez. 6 - Ordinanza nr. 1778 del 29/01/2016).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Così deciso a Roma nell’adunanza camerale effettuata in data 19 ottobre