CONSIDERATO CHE
- i due motivi - da trattare congiuntamente per l'unità della questione posta - sono fondati e con essi il ricorso. Prima ancora di verificare se le ragioni ravvisate dalla Corte distrettuale siano ascrivibili ad una delle due ipotesi tipiche previste dalle norme denunciate, occorre rilevare che, con sentenza del 19 aprile 2018, n. 77, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 92, secondo comma, c.p.c. nella parte in cui non consente, nelle ipotesi di soccombenza totale, di compensare parzialmente o per intero le spese di lite anche ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore. Gli effetti della pronuncia di illegittimità costituzionale retroagiscono fino al momento dell'introduzione nell'ordinamento della norma dichiarata illegittima.
Pertanto, l'apprezzamento della sussistenza del vizio denunciato con il ricorso dev'essere fatto con riferimento alla situazione normativa determinata dalla pronuncia di incostituzionalità.
Va dunque affermato il seguente principio di diritto: "Poiché gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità retroagiscono alla data di introduzione nell'ordinamento del testo di legge dichiarato costituzionalmente illegittimo, nel caso in cui con un ricorso per cassazione sia denunciata - ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - la violazione dell'art. 92, secondo comma, c.p.c. (nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162), che la Corte costituzionale, con sentenza 19 aprile 2018, n. 77, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, la valutazione della fondatezza o meno del ricorso deve farsi con riferimento alla situazione normativa determinata dalla pronuncia di incostituzionalità, essendo irrilevante che la decisione impugnata o addirittura la stessa proposizione del ricorso siano anteriori alla pronuncia del Giudice delle leggi". Siffatta disposizione, nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano «gravi ed eccezionali ragioni», costituisce «una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un, dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche» (cfr. Cass. n. 2883 del 2014; Cass. n. 21157 del 2019).
Nel caso in esame, in assenza di una reciproca soccombenza, occorre valutare se la compensazione delle spese di lite sia stata operata in presenza delle ragioni di «gravità ed eccezionalità» normativamente previste; il giudice è tenuto, infatti, ad indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza la presenza delle gravi ed eccezionali ragioni che impongono la compensazione delle spese processuali (Cass. n. 15413 del 2011). Nella fattispecie, deve rilevarsi che la sentenza impugnata non esplicita le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata, tant'è che i giudici di appello si limitano ad affermare apoditticamente che ricorrono giusti motivi "stante la peculiarità della materia trattata", non lasciando chiaramente trasparire le ragioni per le quali è stata decisa la compensazione delle spese.
La mancata specifica motivazione in ordine alle gravi ed eccezionali ragioni che consentono la compensazione comporta un vizio di violazione di legge al quale consegue la cassazione della decisione impugnata. Ne consegue l'accoglimento del ricorso e la cassazione del decreto impugnato limitatamente alla parte relativa alla compensazione delle spese. Sussistendone le condizioni, è possibile decidere la causa nel merito ai sensi dell'articolo 384, secondo comma, c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, con liquidazione del complessivo compenso in favore del difensore per il giudizio di revocazione e con condanna dell'Amministrazione alla rifusione del predetto importo, con distrazione in favore dell'avvocato N. S., che ne ha fatto richiesta, dichiarandosi antistatario. Anche le spese legali del giudizio di legittimità debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi, sempre con distrazione, siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle attività espletate.
P . Q . M .
La Corte accoglie il ricorso; cassa la decisione impugnata limitatamente alla compensazione delle e, decidendo nel merito, liquida le spese del giudizio di merito in favore dell'odierno ricorrente nell'importo complessivo di euro 2.515,00, di cui euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori, con distrazione in favore dell'avvocato N. S., che ha dichiarato di essere antistatario; condanna, altresì, il Ministero della giustizia alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che, distratte in favore dello stesso avvocato N. S., dichiaratosi antistatario, liquida in euro 1.247,50, di cui euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 26 aprile 2022.