Sicché l'amministratore del supercondominio può agire per il recupero dei contributi relativi ai beni comuni al supercondominio nei confronti dei singoli partecipanti.
La legittimazione del condominio non si giustifica neanche in mera rappresentanza dei condòmini di ogni condominio, poiché, a fronte dell'individuazione dei partecipanti al supercondominio nei singoli condòmini degli edifici, quali titolari pro quota sulle parti comuni e con l'obbligo di corrispondere gli oneri condominiali relativi alla loro manutenzione, l'amministratore del supercondominio può chiedere il pagamento di detti oneri direttamente ai partecipanti e non all'amministratore dei singoli condomìni, in qualità di rappresentante dei condòmini di quel condominio.
Infatti, l'amministratore del condominio rappresenta i condòmini nei rapporti con i terzi nelle sole controversie che riguardano interessi comuni al condominio, e non già nei rapporti che i singoli condòmini possono direttamente intrattenere con il supercondominio, di cui i condòmini sono partecipanti.
Il supercondominio, sorgendo ipso iure et facto, se il titolo o il regolamento condominiale non dispongono altrimenti, unifica entro una più ampia organizzazione condominiale una pluralità di edifici, costituiti o meno in distinti condomìni, legati tra loro dall'esistenza di talune cose, impianti e servizi comuni, in rapporto di accessorietà con i fabbricati. Ad esso, pertanto, trova applicazione la disciplina specifica del condominio, anziché quella generale della comunione (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 32237 del 10/12/2019; Sez. 2, Sentenza n. 19939 del 14/11/2012).
Ne discende che il supercondominio non soggiace alla disciplina della comunione ordinaria, né è una figura ibrida, ma è - a sua volta - un condominio, cui si applica la relativa disciplina, in quanto compatibile (fatta salva l'applicazione delle norme introdotte dalla riforma di cui alla legge n. 220/2012, con decorrenza dal 18 giugno 2013, immediatamente riferibili al supercondominio).
fini della costituzione di un supercondominio, non è necessaria né la manifestazione di volontà dell'originario costruttore, né quella di tutti i proprietari delle unità immobiliari di ciascun condominio, essendo sufficiente che i singoli edifici abbiano, materialmente, in comune alcuni impianti o servizi, ricompresi nell'ambito di applicazione dell'art. 1117 c.c. (quali, ad esempio, il viale d'ingresso, l'impianto centrale per il riscaldamento, i locali per la portineria, l'alloggio del portiere), in quanto collegati da un vincolo di accessorietà necessaria a ciascuno degli stabili, spettando, di conseguenza, a ciascuno dei condòmini dei singoli fabbricati la titolarità
pro quota su tali parti comuni e l'obbligo di corrispondere gli oneri condominiali relativi alla loro manutenzione (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 27094 del 15/11/2017; Sez. 2, Sentenza n. 17332 del 17/08/2011; Sez. 2, Sentenza n. 2305 del 31/01/2008).
Il supercondominio, pertanto, non è un ente di gestione che accorpa altri enti di gestione, cioè i condomìni, ma è una comunione qualificata di cui fanno parte direttamente i condòmini, ossia una collettività di condòmini accomunati dal vincolo funzionale che ricorre tra parti comuni a più unità immobiliari o a più edifici ovvero a più condomìni di unità immobiliari ex art. 1117-bis c.c. Conclusione, questa, che giustifica la definizione della figura anche in termini di condominio complesso.
Sul potere dell'amministratore del supercondominio di chiedere il pagamento degli oneri direttamente ai condòmini, si precisa che le delibere dell'assemblea del supercondominio hanno efficacia diretta e immediata nei confronti dei singoli condòmini degli edifici che ne fanno parte, senza necessità di passare attraverso le delibere di ciascuna assemblea condominiale.
Da ciò deriva che, nell'ipotesi in cui la delibera sia relativa al pagamento di quote inerenti alla ripartizione delle spese dei servizi del supercondominio, l'amministratore del supercondominio potrà richiedere l'adempimento delle rispettive quote di spesa direttamente ai singoli condòmini (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19939 del 14/11/2012; Sez. 2, Sentenza n. 15476 del 06/12/2001).
In questi stessi termini altro precedente di questa Corte ha sostenuto che nella causa concernente l'opposizione avverso il provvedimento monitorio chiesto dall'amministratore del condominio di una palazzina di un più ampio complesso edilizio, per conseguire il pagamento delle spese del riscaldamento centrale, non sussiste la legittimazione di questo amministratore e non è necessario integrare il contraddittorio nei confronti dell'amministratore del supercondominio relativo alla centrale termica, quale unico legittimato a riscuotere i contributi, secondo il regolamento contrattuale, e neppure nei confronti degli amministratori delle altre palazzine (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7946 del 29/09/1994).
D'altronde, è nulla, per contrarietà a norme imperative, la clausola del regolamento contrattuale di condominio, la quale preveda che l'assemblea di un supercondominio sia composta dagli amministratori dei singoli condomìni o da singoli condòmini delegati a partecipare in rappresentanza di ciascun condominio, anziché da tutti i comproprietari degli edifici che lo compongono, atteso che le norme concernenti la composizione e il funzionamento dell'assemblea non sono derogabili dal regolamento di condominio (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19558 del 26/08/2013; Sez. 2, Sentenza n. 7894 del 28/09/1994).
1.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi
dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa
applicazione degli artt. 1117, 1117-bis e 1131 c.c., per non avere
il Tribunale considerato che l'impianto termico, per il cui
utilizzo è stato chiesto il pagamento mediante decreto ingiuntivo
diretto al Condominio, costituirebbe impianto unitario comune a
tutti i condòmini che abitano nei vari edifici, quali utenti
collettivi del servizio di riscaldamento, e non già riferibile ai
singoli condomìni.
Sul punto, si deduce che la sentenza impugnata avrebbe affermato la
legittimazione passiva in capo all'amministratore del condominio
A., pur ricadendosi nell'ambito di un impianto del
supercondominio "Cantiere 14858", su cui il Condominio non poteva
vantare alcun diritto, né a titolo negoziale, né per l'insorgenza
di un'obbligazione extracontrattuale.
2.- Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art.
360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione
degli artt. 1117, 1117-bis e 1131 c.c., per avere il Tribunale
ritenuto che la legittimazione passiva del Condominio potesse
giustificarsi in ragione della sua personalità giuridica.
Secondo la ricostruzione del ricorrente, la legittimazione
dell'amministratore condominiale ad agire e ad impugnare
spetterebbe, non già in ragione della personalità giuridica
dell'ente di gestione, ma a titolo di rappresentanza dei condòmini,
cosicché la soggettività giuridica autonoma dovrebbe essere intesa
in riferimento alla sola tutela dell'interesse collettivo, che si
distingue da quello dei singoli condòmini.
Ne conseguirebbe che - contrariamente all'assunto del Tribunale di
Verbania - parti del supercondominio sarebbero i singoli condòmini
e non i condomìni, con l'effetto che il decreto ingiuntivo avrebbe
dovuto essere emesso nei confronti dei singoli condòmini.
3.- Con il terzo motivo il ricorrente prospetta, ai sensi dell'art.
360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione
dell'art. 63, primo e secondo comma, disp. att. c.c., quale
conseguenza dell'interpretazione delle norme effettuata dal
Tribunale di Verbania e successivamente dalla Corte d'appello di
Torino.
Al riguardo, l'istante osserva che il pagamento per l'utilizzazione
dell'impianto di riscaldamento avrebbe dovuto essere richiesto ai
singoli condòmini, previa verifica dell'elenco dei condòmini
inadempienti e consentendo ai condòmini che si erano offerti di
adempiere di eseguire la prestazione di loro spettanza.
4.- Il quarto motivo investe, ai sensi dell'art. 360, primo comma,
n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell'art. 1131
c.c., per carenza di legittimazione passiva del Condominio
A con riguardo alla riscossione dei contributi dovuti dai
singoli condòmini del Supercondominio.
In ordine a tale aspetto, il ricorrente evidenzia che
l'amministratore del condominio rappresenterebbe i condòmini nei
rapporti con i terzi (ed eventualmente anche con il
supercondominio) nelle sole controversie che riguardano interessi
comuni al condominio, ma non nei rapporti che i singoli condòmini
possano direttamente intrattenere con tali terzi.
5.- Attraverso la quinta critica il ricorrente si duole, ai sensi
dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., della violazione e falsa
applicazione degli artt. 1130-bis, 1135, primo comma, n. 3, e 1137
c.c., per l'asserita nullità o inesistenza del rendiconto posto a
fondamento dell'opposto decreto ingiuntivo.
In ordine a questo mezzo si obietta che la sentenza impugnata
avrebbe erroneamente confermato il rilasciato provvedimento
monitorio, benché nel prodotto rendiconto mancasse il dettaglio dei
consumi in base ai quali ciascun condomino avrebbe dovuto pagare la
sua quota.
6.- Le censure di cui ai motivi primo, terzo e quarto possono
essere esaminate congiuntamente, in quanto avvinte da palesi
ragioni di connessione e, segnatamente, dal tema comune inerente
alla legittimazione passiva dei condomini a fronte della
costituzione di un supercondorninio.
7.- Tali motivi sono fondati.
E tanto perché, a fronte della costituzione di un
supercondominio, si applica la disciplina del condominio, con la
conseguenza che partecipanti ad esso sono i singoli condòmini dei
vari edifici e non i condomini.
Sicché l'amministratore del supercondominio può agire per il
recupero dei contributi relativi ai beni comuni al supercondominio
nei confronti dei singoli partecipanti.
La legittimazione del condominio non si giustifica neanche in mera
rappresentanza dei condòmini di ogni condominio, poiché, a
frontedell'individuazione dei partecipanti al supercondominio nei
singoli condòmini degli edifici, quali titolari pro quota sulle
parti comuni e con l'obbligo di corrispondere gli oneri
condominiali relativi alla loro manutenzione, l'amministratore del
supercondominio può chiedere il pagamento di detti oneri
direttamente ai partecipanti e non all'amministratore dei singoli
condomìni, in qualità di rappresentante dei condòmini di quel
condominio.
Infatti, l'amministratore del condominio rappresenta i condòmini
nei rapporti con i terzi nelle sole controversie che riguardano
interessi comuni al condominio, e non già nei rapporti che i
singoli condòmini possono direttamente intrattenere con il
supercondominio, di cui i condòmini sono partecipanti.
Le conclusioni appena rassegnate sono il precipitato dei rilievi,
consolidati nella giurisprudenza di legittimità, che seguono.
7.1.- In primo luogo, sull'applicazione al supercondominio della
disciplina del condominio, si rileva che il supercondominio,
sorgendo ipso iure et facto, se il titolo o il regolamento
condominiale non dispongono altrimenti, unifica entro una più ampia
organizzazione condominiale una pluralità di edifici, costituiti o
meno in distinti condomìni, legati tra loro dall'esistenza di
talune cose, impianti e servizi comuni, in rapporto di accessorietà
con i fabbricati. Ad esso, pertanto, trova applicazione la
disciplina specifica del condominio, anziché quella generale della
comunione (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 32237 del 10/12/2019; Sez. 2,
Sentenza n. 19939 del 14/11/2012).
Ne discende che il supercondominio non soggiace alla disciplina
della comunione ordinaria, né è una figura ibrida, ma è - a sua
volta - un condominio, cui si applica la relativa disciplina, in
quanto compatibile (fatta salva l'applicazione delle norme
introdotte dalla riforma di cui alla legge n. 220/2012, con
decorrenza dal 18 giugno 2013, immediatamente riferibili al
supercondominio).
7.2.- Inoltre, sul fatto che parti del supercondominio siano i
singoli condòmini e non i condomìni, si evidenzia che, ai fini
della costituzione di un supercondominio, non è necessaria né la
manifestazione di volontà dell'originario costruttore, né quella di
tutti i proprietari delle unità immobiliari di ciascun condominio,
essendo sufficiente che i singoli edifici abbiano, materialmente,
in comune alcuni impianti o servizi, ricompresi nell'ambito di
applicazione dell'art. 1117 c.c. (quali, ad esempio, il viale
d'ingresso, l'impianto centrale per il riscaldamento, i locali per
la portineria, l'alloggio del portiere), in quanto collegati da un
vincolo di accessorietà necessaria a ciascuno degli stabili,
spettando, di conseguenza, a ciascuno dei condòmini dei singoli
fabbricati la titolarità
pro quota su tali parti comuni e l'obbligo di corrispondere gli
oneri condominiali relativi alla loro manutenzione (Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 27094 del 15/11/2017; Sez. 2, Sentenza n. 17332 del
17/08/2011; Sez. 2, Sentenza n. 2305 del 31/01/2008).
Il supercondominio, pertanto, non è un ente di gestione che accorpa
altri enti di gestione, cioè i condomìni, ma è una comunione
qualificata di cui fanno parte direttamente i condòmini, ossia una
collettività di condòmini accomunati dal vincolo funzionale che
ricorre tra parti comuni a più unità immobiliari o a più edifici
ovvero a più condomìni di unità immobiliari ex art. 1117-bis c.c.
Conclusione, questa, che giustifica la definizione della figura
anche in termini di condominio complesso.
7.3.- In ultimo, sul potere dell'amministratore del supercondominio
di chiedere il pagamento degli oneri direttamente ai condòmini, si
precisa che le delibere dell'assemblea del supercondominio hanno
efficacia diretta e immediata nei confronti dei singoli condòmini
degli edifici che ne fanno parte, senza necessità di passare
attraverso le delibere di ciascuna assemblea condominiale.
Da ciò deriva che, nell'ipotesi in cui la delibera sia relativa al
pagamento di quote inerenti alla ripartizione delle spese dei
servizi del supercondominio, l'amministratore del supercondominio
potrà richiedere
7
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
l'adempimento delle rispettive quote di spesa direttamente
ai singoli condòmini (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19939 del
14/11/2012; Sez. 2, Sentenza n. 15476 del 06/12/2001).
In questi stessi termini altro precedente di questa Corte ha
sostenuto che nella causa concernente l'opposizione avverso il
provvedimento monitorio chiesto dall'amministratore del condominio
di una palazzina di un più ampio complesso edilizio, per conseguire
il pagamento delle spese del riscaldamento centrale, non sussiste
la legittimazione di questo amministratore e non è necessario
integrare il contraddittorio nei confronti dell'amministratore del
supercondominio relativo alla centrale termica, quale unico
legittimato a riscuotere i contributi, secondo il regolamento
contrattuale, e neppure nei confronti degli amministratori delle
altre palazzine (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7946 del
29/09/1994).
D'altronde, è nulla, per contrarietà a norme imperative, la
clausola del regolamento contrattuale di condominio, la quale
preveda che l'assemblea di un supercondominio sia composta dagli
amministratori dei singoli condomìni o da singoli condòmini
delegati a partecipare in rappresentanza di ciascun condominio,
anziché da tutti i comproprietari degli edifici che lo compongono,
atteso che le norme concernenti la composizione e il funzionamento
dell'assemblea non sono derogabili dal regolamento di condominio
(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19558 del 26/08/2013; Sez. 2, Sentenza
n. 7894 del 28/09/1994).
A questo inquadramento sistematico consegue che legittimati passivi
al pagamento delle quote relative ai beni avvinti da un vincolo
supercondominiale sono i singoli condòmini e non i condomìni, come
erroneamente ritenuto dalla sentenza impugnata.
8.- All'accoglimento del primo, terzo e quarto motivo segue
l'assorbimento del secondo e quinto motivo.
La sentenza impugnata va cassata, con estensione degli effetti
della cassazione all'ordinanza di inammissibilità pronunciata dalla
Corte d'appello di Torino, quale provvedimento dipendente dalla
sentenza
8
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
cassata, in ragione dell'operatività dell'effetto
espansivo esterno di cui all'art. 336, secondo comma, c.p.c.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi
dell'art. 384, secondo comma, c.p.c., la causa può essere decisa
dichiarando il difetto di legittimazione passiva del Condominio di
via Albasini n. 7 e, per l'effetto, disponendo la revoca del
decreto ingiuntivo opposto.
Avuto riguardo all'esito complessivo della lite, che vede comunque
la soccombenza del Supercondominio "Cantiere 14858" sito in
Verbania, ritiene il Collegio che debba confermarsi la regolazione
delle spese dei due gradi di merito, così come disposta dalle due
pronunce esaminate (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 8676 del
17/03/2022; Sez. 6-3, Ordinanza n. 4668 del 14/02/2022).
Le spese del presente giudizio di cassazione seguono la soccombenza
e si liquidano come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione
accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il primo, terzo e quarto
motivo
di ricorso, dichiara assorbiti i rimanenti motivi, cassa in
relazione ai motivi accolti, con estensione degli effetti della
cassazione anche all'ordinanza della Corte d'appello di Torino che
ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello, e, decidendo nel
merito, revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna il
controricorrente alla refusione, in favore del ricorrente, delle
spese del giudizio di primo grado