CONSIDERATO che
1. Va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità della memoria depositata dall’Avvocatura dello Stato nell’interesse dell’Agenzia delle entrate, non costituita nel giudizio, alla stregua di quanto già affermato di recente da queste Sezioni Unite, allorché si è ritenuto che in tema di udienza disciplinata dall'art. 23, comma 8 bis, del d.l. n. 137 del 2020, conv., con modif., dalla l. n. 176 del 2020, la parte intimata e non costituita, che non si sia avvalsa della facoltà di proporre istanza di discussione orale, non può depositare memoria ex art. 378 c.p.c. -cfr. Cass., S.U., 31 dicembre 2021 n.42090-.
1.1 I ricorrenti, con il primo motivo di ricorso prospettano -in relazione all’art. 360, co.1, n.5- l'insufficiente motivazione della sentenza impugnata, stante il carattere assiomatico delle conclusioni raggiunte dalla CTR con riferimento all’invocato difetto di motivazione della cartella di pagamento circa le modalità di calcolo degli interessi, il tasso effettivo applicato e l’assenza di anatocismo, auspicando, pertanto, un nuovo esame nel merito.
1.2 Con il secondo motivo di ricorso i contribuenti deducono -in relazione all’art. 360, co.1, n.3- la nullità della cartella di pagamento in ragione dell’omessa motivazione sulle basi di calcolo degli interessi legali e delle singole aliquote applicate per le varie annualità, nonché del metodo seguito nella determinazione delle somme richieste e del periodo di riferimento, in violazione dell’art. 3 L. n.241/1990 e dell’art. 7 L. n.212/2000. Contrariamente a quanto sostenuto dalla CTR, dalla lettura della cartella -contenente unicamente la cifra globale degli interessi richiesti-, non sarebbe possibile comprendere le modalità seguite nella quantificazione degli interessi applicati all’imposta dovuta, degli interessi di mora e delle somme aggiuntive, per omessa indicazione delle relative basi di calcolo e delle percentuali applicate per ogni annualità.
1.3 Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano -in relazione all’art. 360, co.1, n.3- la violazione dell’art. 2697 c.c., in quanto la CTR avrebbe omesso di considerare la posizione di attore dell’Amministrazione finanziaria ed il conseguente onere, sulla stessa incombente, di dimostrare l’esistenza dei fatti costituitivi del credito vantato.
1.4 Con il quarto motivo, viene denunciata, infine, la violazione del diritto di difesa del contribuente (art. 24 Cost.). Nella cartella impugnata mancherebbe un prospetto analitico -anche sinteticoidoneo a rendere palesi e quindi contestabili i medesimi elementi afferenti alle modalità, ai tassi e ai criteri seguiti dall’Ufficio nella determinazione degli interessi. L’ordinanza di rimessione alle S.U.
2. Con l’ordinanza interlocutoria n.31960/21 la quinta sezione, esaminando congiuntamente, per quel che qui rileva, il secondo ed il quarto motivo, ha considerato che gli stessi pongono «…sia pure sotto prospettive differenti, la questione dell’obbligo di motivazione della cartella di pagamento relativamente a interessi richiesti per ritardato pagamento dei tributi». E per tali ragioni ha ritenuto «sussistenti le condizioni per la rimessione della causa al Primo Presidente di questa Corte, affinché valutasse l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, stante l'esigenza di rendere effettiva ed incisiva la funzione nomofilattica della Corte di Cassazione, attraverso l'enunciazione di un principio di diritto nell’interesse della legge, rispetto a questione variamente risolta dalla Sezione, questione che è destinata a riproporsi in numerose controversie».
2.1 La sezione remittente è partita dalla premessa che «la materia del contendere investe unicamente gli interessi applicati nella misura di Euro 35.168,21 sui tributi dovuti (imposta di registro e imposte ipocatastali), stante l'incontestabilità del relativo accertamento per effetto del giudicato tributario sul prodromico avviso di liquidazione, che ha revocato i benefici della piccola proprietà contadina, in relazione all'atto di compravendita» e rileva che la decisione impugnata aveva ritenuto la legittimità della cartella di pagamento in quanto il metodo seguito dall’Amministrazione finanziaria per la liquidazione degli interessi risultava agevolmente controllabile dal contribuente, essendo la misura degli interessi applicati predeterminata dalla legge, risolvendosi la liquidazione stessa in una operazione matematica, di natura tipicamente riscossiva.
2.2 Peraltro, ricorda l’ordinanza interlocutoria, la impugnata sentenza della CTR aveva rilevato che la cartella di pagamento richiamava l’avviso di liquidazione prodromico, esplicitava le ragioni della debenza dei tributi ed indicava l’atto notarile registrato, rendendo conoscibili i presupposti di fatto e di diritto delle imposte dovute e dei relativi interessi reclamati, ponendosi in linea con quanto già espresso da questa Corte -Cass., 27 marzo 2019, n. 8508; Cass., 8 marzo 2019, n. 6812; Cass., 7 giugno 2017, n. 14236-; Cass., 15 aprile 2011, n. 8613; Cass., 18 dicembre 2009, n. 26671- anche a proposito del valore attribuito al D.M. determinativo degli interessi di mora ancorché scaduto e non sostituito dal successivo -Cass., 14 aprile 2021, n. 9764; Cass., 6 agosto 2020, n. 16778; Cass., 18 dicembre 2009, n. 26671-.
3. A questo punto l’ordinanza interlocutoria ha dato conto di alcune pronunzie che hanno riconosciuto l’esistenza di un obbligo di motivazione sugli interessi rispetto ad ipotesi di cartella successiva a pregresso giudicato formatosi esclusivamente sul debito fiscale, ma non sugli interessi dovuti dal contribuente per il ritardato pagamento - Cass., 7 settembre 2018, n. 21851; Cass., 6 luglio 2018, n. 17767; Cass., 18 dicembre 2013, n. 28276- richiamando ulteriori precedenti che avevano valutato come carente la motivazione di una cartella in cui erano stati reclamati interessi indicati in cifra globale, senza individuazione del criterio di calcolo e senza specificazione delle singole aliquote prese a base delle varie annualità - Cass., 22 giugno 2017, n. 15554, Cass. 21 marzo 2012, n. 4516, Cass. 9 aprile 2009, n. 8651-.
3.1 Indirizzi che secondo il collegio remittente richiederebbero, pur nella diversità delle fattispecie esaminate, una riconsiderazione complessiva del tema da parte di queste Sezioni Unite.
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