Giu Riscatto gratuito della laurea a favore degli ufficiali militari: sulla interpretazione dell’art. 32 d.p.r. n. 1092/1973
TAR LIGURIA - SENTENZA 30 luglio 2024 N. 554
Massima
L’art. 32 del d.p.r. n. 1092/1973 attribuisce il diritto al riscatto gratuito del periodo di studi universitari in presenza di due requisiti, id est che il richiedente ricopra la qualifica di ufficiale militare in servizio permanente effettivo e che, per la relativa investitura, sia stata necessaria la laurea; non occorre, invece, che provenga dai ruoli inferiori o da carriere civili, potendo essere già ufficiale in s.p.e. del ruolo speciale ad esaurimento, per il quale la laurea non era condizione di accesso oppure ufficiale in s.p.e. entrato in servizio prima dell’istituzione del ruolo normale e rimasto in detto ruolo grazie al titolo di studio accademico. Tale interpretazione estensiva si appalesa coerente con la ratio dell’art. 32 cit., che mira a compensare quei lavoratori che hanno ritardato l’inizio della carriera per compiere un percorso di studi superiori, dei quali l’Amministrazione militare si avvantaggia adibendoli ad una funzione per la quale è richiesta la laurea: pertanto, la norma si applica non soltanto quando il titolo accademico sia indispensabile per acquisire in via originaria lo status di ufficiale in s.p.e., ma anche nei casi in cui risulti funzionale agli sviluppi di carriera successivi all’immissione in servizio.

Testo della sentenza
TAR LIGURIA - SENTENZA 30 luglio 2024 N. 554