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Giu All'Adunanza Plenaria alcuni quesiti in materia di opposizione al decreto di liquidazione del compenso all’ausiliario e profili di giurisdizione
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. II - ORDINANZA 15 marzo 2024 N. 2556
Massima
Ai sensi dell’art. 99, comma 1, c.p.a., si deferiscono all’Adunanza plenaria le seguenti questioni di diritto:
a) se debba considerarsi comunque appartenente alla giurisdizione del giudice amministrativo, anche in considerazione della accennata natura bifasica del procedimento giurisdizionale di liquidazione del compenso, il giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso all’ausiliario emanato dallo stesso giudice amministrativo;
b) in caso di risoluzione positiva della questione sub a), quale sia l’individuazione della normativa applicabile, dal momento che non risulta prima facie compatibile col processo amministrativo il rito di cui all’art. 15 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, richiamato dall’art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, e in particolare se vada seguito il rito in udienza pubblica o in camera di consiglio;
c) ovvero, sempre in caso di risoluzione positiva della questione sub a), se debba essere applicato in quanto compatibile (e nella misura in cui sia compatibile col processo amministrativo) l’art. 15 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150.
a) se debba considerarsi comunque appartenente alla giurisdizione del giudice amministrativo, anche in considerazione della accennata natura bifasica del procedimento giurisdizionale di liquidazione del compenso, il giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso all’ausiliario emanato dallo stesso giudice amministrativo;
b) in caso di risoluzione positiva della questione sub a), quale sia l’individuazione della normativa applicabile, dal momento che non risulta prima facie compatibile col processo amministrativo il rito di cui all’art. 15 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, richiamato dall’art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, e in particolare se vada seguito il rito in udienza pubblica o in camera di consiglio;
c) ovvero, sempre in caso di risoluzione positiva della questione sub a), se debba essere applicato in quanto compatibile (e nella misura in cui sia compatibile col processo amministrativo) l’art. 15 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150.
Testo della sentenza
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. II - ORDINANZA 15 marzo 2024 N. 2556