RESPONSABILITÀ CIVILE E FATTI ILLECITI (2043 – 2057 C.C.)

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III CIVILE - ORDINANZA 25 febbraio 2021, n.5258
Al fine di ottenere il risarcimento iure proprio del danno non patrimoniale lamentato dal nipote, questi deve dimostrare di avere intrattenuto un rapporto di reciproco affetto e solidarietà con la defunta, non occorre invece provare un rapporto eccedente la fisiologica intensità delle relazioni con la nonna o un rapporto di convivenza con la stessa, che rileverà solo in sede di quantificazione del danno. |
CASUS DECISUS
RILEVATO che: C.F., C.G. e C.T., in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sulla minore S.S., rispettivamente coniuge, figli e nipote di B.M.G., convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Milano Ca.Em. e Italiana Assicurazioni s.p.a. chiedendo il risarcimento del danno per la morte della propria congiunta a seguito di investimento da parte dell'autovettura condotta dal Ca.. Esposero gli attori che la società assicuratrice aveva corrisposto le somme di Euro 220.000,00 in favore del coniuge, Euro 200.000,00 in favore di ciascuno dei due figli, mentre nulla aveva corrisposto in favore della nipote S.S. e che gli importi erano stati trattenuti a titolo di acconto in quanto non satisfattivi del risarcimento preteso. Il Tribunale adito rigettò la domanda in relazione al danno non patrimoniale, ritenendo satisfattivi gli importi corrisposti, e condannò i convenuti in solido al pagamento, a titolo di danno patrimoniale, della somma di Euro 27.487,25 in favore del coniuge e di Euro 8.840,91 in favore di tutti gli attori, rigettando per il resto la domanda. Avverso detta sentenza proposero appello gli originari attori. Con sentenza di data 4 aprile 2018 la Corte d'appello di Milano accolse parzialmente l'appello, rideterminando nella somma di Euro 50.000,00 l'importo dovuto a titolo di danno patrimoniale da perdita dell'attività domestica svolta in via esclusiva dalla B. e rigettando per il resto l'appello, e condannò gli appellanti in solido al pagamento delle spese processuali in favore degli appellati nella misura della metà, compensando le spese per la metà residua, stante la reciproca soccombenza che per gli appellanti riguardava due delle tre domande riproposte in sede di impugnazione. Osservò la corte territoriale, per quanto qui rileva, che, con riferimento al danno non patrimoniale lamentato dalla nipote per la perdita della nonna, risultava allegato esclusivamente un generico contesto di serenità familiare e di normale affetto fra nonna e nipote (le testimonianze, inammissibili, miravano soltanto a dimostrare la generica partecipazione della de cuius alla vita della nipote, in termini anche educativi, e la cura della nipote durante il fine settimana), laddove invece la prova di tale danno implicava la dimostrazione di un legame eccedente la fisiologica intensità delle relazioni con l'ascendente, diversamente dovendosi riconoscere il risarcimento per il solo fatto dell'esistenza del legame. Aggiunse, quanto ai costi sostenuti per il conferimento della gestione del sinistro a Giesse s.r.l., che l'intervento di una società incaricata della gestione stragiudiziale del sinistro poteva considerarsi necessario solo ove fosse comprovata l'inefficacia delle attività compiute personalmente dal danneggiato e si trattasse di costo proporzionato e conforme allo scopo, e che nel caso di specie non risultava dal contratto e dalla documentazione che fosse stato necessario incaricare un società di gestione del sinistro, nè dalle fatture prodotte era possibile apprezzare la consistenza dell'attività effettivamente svolta da Giesse s.r.l.. Hanno proposto ricorso per cassazione C.F., C.G. e C.T., in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sulla minore S.S. sulla base di tre motivi. E' stato fissato il ricorso in Camera di consiglio ai sensi dell'art. 380 bis.1 c.p.c.. |
TESTO DELLA SENTENZA
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III CIVILE - ORDINANZA 25 febbraio 2021, n.5258 - che: con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli Il motivo è fondato. In tema di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale 'da uccisione', proposta 'iure proprio' dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare l'effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l'azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno; infatti, poichè la 'società naturale', cui fa riferimento l' Il giudice di merito, esigendo la prova di un legame eccedente la fisiologica intensità della relazione fra nonni e nipoti, ha scambiato il criterio relativo al quantum del risarcimento con quello relativo all'an. Ed invero, mentre costituisce presupposto di fatto del danno risarcibile l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto, che è quanto risulta accertato dal giudice di merito alla stregua della motivazione della decisione impugnata, l'esistenza di un legame eccedente l'ordinario rapporto di affetto, come del resto lo stesso rapporto di convivenza ove esistente, costituiscono circostanze rilevanti ai fini della liquidazione del danno, e dunque incidenti sull'aspetto del quantum e non dell'an (cfr. Cass. n. 29332 del 2017). Il giudice di merito dovrà quindi valutare la spettanza del risarcimento del danno non patrimoniale sulla base del principio di diritto sopra enunciato, apprezzando poi le circostanze del caso concreto in sede di liquidazione dell'ammontare del danno. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli Il motivo è inammissibile. Il giudice di merito ha accertato che non vi era prova che i costi per l'intervento di società incaricata della gestione stragiudiziale del sinistro fossero necessari e giustificati. Tale ratio decidendi, peraltro conforme alla giurisprudenza di questa Corte (deve valutarsi se la spesa per l'attività stragiudiziale di uno studio di assistenza infortunistica stradale sia stata necessitata e giustificata in funzione dell'attività di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento, sulla base di una valutazione ex ante - Con il terzo motivo si denuncia violazione dell' L'accoglimento del primo motivo determina l'assorbimento del motivo. accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il secondo ed assorbito il terzo; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di appello di Milano in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del Così deciso in Roma, il 19 novembre 2020. Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2021 |