MATRIMONIO

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE - ORDINANZA 17 febbraio 2021, n.4215
Non possono computarsi nel patrimonio del coniuge creditore dell'assegno divorzile, calcolato ai sensi della l. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 5, comma 6, gli introiti percepiti in unica soluzione a seguito di azione esecutiva svolta con successo. |
CASUS DECISUS
FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza definitiva n. (OMISSIS), il Tribunale di Pescara, all'esito della pronuncia non definitiva degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi C.F. e M.A.M. in data (OMISSIS), poneva a carico dell'ex marito, con decorrenza dalla data della domanda, l'assegno divorzile di Euro 5.000. 2. Con sentenza depositata l'8-11-2016 la Corte d'appello di L'Aquila ha rigettato l'appello principale proposto da C.F. avverso la citata sentenza del Tribunale di Pescara ed ha accolto l'appello incidentale proposto da M.A.M. avverso la medesima sentenza, disponendo, per l'effetto, l'aumento dell'assegno divorzile, a carico dell'ex marito e in favore dell'appellante incidentale, all'importo mensile di Euro 10.000, oltre adeguamento Istat dalla data della domanda. La Corte d'appello, dopo aver esaminato in dettaglio le situazioni economiche delle parti anche in base all'acquisita C.T.U. contabile, ha ritenuto che, valutate comparativamente le risorse economiche e patrimoniali degli ex coniugi, la determinazione dell'assegno divorzile in Euro 5.000 effettuata dal Tribunale fosse inadeguata per difetto, anche in considerazione degli altri parametri normativamente previsti per la liquidazione dell'importo dovuto, ossia delle ragioni della decisione di addebito della separazione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno degli ex coniugi alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ognuno o di quello comune, del reddito di entrambi e della durata del vincolo matrimoniale. La Corte territoriale ha rilevato, in particolare, che: (i) la causa della disgregazione della comunione materiale e spirituale di vita tra i coniugi era riconducibile alla condotta violenta e vessatoria del C., sanzionata con condanna penale passata in giudicato, posta in essere reiteratamente nel corso della vita matrimoniale in danno della moglie, pur dopo che quest'ultima aveva accettato la convivenza con il figlio avuto dal marito da una relazione extraconiugale; (ii) anche dopo la separazione l'ex marito, come risultava dalle sentenze penali richiamate, aveva continuato a tenere una condotta connotata da persistente violenza fisica e verbale nei confronti dell'ex coniuge, che era stata esclusa arbitrariamente dagli utili e dalla stessa compagine sociale della Caffè Lunik S.r.l.; (iii) l'ex moglie aveva fornito il proprio apporto alla conduzione della famiglia, accogliendo e prendendosi cura del figlio naturale del marito, nato in costanza di matrimonio da una relazione extra-coniugale, e soprattutto contribuendo alla formazione, anche quale socia della Caffè Lunik S.r.l., dell'ingente ricchezza immobiliare e mobiliare, intestata al solo marito, accumulata nel corso della vita matrimoniale, di cui ha rimarcato la lunga durata (dal (OMISSIS)). La Corte d'appello ha determinato, pertanto, nell'importo Euro 10.000 l'assegno divorzile, ritenendolo contributo congruo ed adeguato a consentire alla M. la conservazione dell'alto tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e che la stessa poteva verosimilmente aspettarsi dalla protrazione della convivenza coniugale. 3. Avverso questa sentenza C.F. propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, nei confronti di M.A.M., che resiste con controricorso. 4. All'esito di accoglimento dell'istanza di prelievo presentata dal ricorrente il 18 maggio 2020, il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi dell'art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis 1c.p.c.. Le parti hanno depositato memorie illustrative. |
TESTO DELLA SENTENZA
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE - ORDINANZA 17 febbraio 2021, n.4215 - 1. Con il primo motivo il ricorrente, in relazione all' 2. Con il secondo motivo, in relazione all' 3. Con il terzo motivo, in relazione all' 4. Con il quarto motivo, in relazione all' 5. Con il quinto motivo, in relazione all' 6. Prioritariamente deve essere esaminato il quarto motivo in quanto concernente una doglianza di natura processuale. Il ricorrente denuncia la nullità della sentenza di primo grado, per avere il Tribunale preso in esame la circostanza relativa all'esistenza di titoli di investimento a lui intestati, pur ritenendo, nel merito, non fornita la prova della suddetta intestazione, e ciò nonostante che l'allegazione di quei fatti da parte dell'altro coniuge fosse avvenuta, a suo dire, tardivamente nel giudizio di primo grado. Assume, inoltre, che la nullità si sia riverberata sulla sentenza di secondo grado, per avere la Corte d'appello tenuto conto dei titoli di investimento, in accoglimento dell'appello incidentale della M., a nulla rilevando la mancata proposizione, da parte sua, di appello principale sulla questione, stante l'insussistenza di interesse ad impugnare dato l'esito a lui favorevole della decisione di primo grado sul punto. 6.1. Il motivo è infondato. Secondo l'orientamento di questa Corte al quale il Collegio intende dare continuità, il rito previsto per il giudizio di appello di divorzio si svolge secondo il rito camerale, ai sensi della Premesso che nessuna doglianza in ordine all'eventuale violazione del contraddittorio è stata espressa dal ricorrente, nel rito camerale in materia di famiglia la preclusione processuale non opera, dunque, neppure nel corso del giudizio di secondo grado, ma solo fino all'udienza di discussione, discendendo il suddetto ultimo limite temporale dal raccordo con il principio di ragionevole durata del processo, sicchè non ricorre la lamentata violazione dell' 6.2. Sotto ulteriori profili, rileva il Collegio che, per un verso, la questione della tardività non è stata sollevata in appello dall'attuale ricorrente, come egli stesso dà atto, ed invece avrebbe dovuto essere eccepita in replica all'appello incidentale della M. (cfr. 7. Passando all'esame degli altri motivi, il primo è infondato. 7.1. Il ricorrente si duole della mancata considerazione da parte della Corte di merito, nel giudizio di comparazione delle condizioni economiche e patrimoniali degli ex coniugi, del rilevante credito (Euro 386.283,09) maturato dalla M. nei confronti dell'ex marito a titolo di arretrati per l'assegno di mantenimento non versato e dovuto in forza della sentenza d'appello di separazione giudiziale. Il ricorrente sostiene che il credito di cui si discute, in quanto reddito equiparato a quello da lavoro dipendente in base alla disciplina fiscale e comunque utilità suscettibile di valutazione economica, debba farsi rientrare tra le poste patrimoniali oggetto di comparazione tra le posizioni economiche degli ex coniugi, al fine della determinazione dell'assegno divorzile. 7.2. La ricostruzione prospettata dal ricorrente non ha fondamento, considerato che l'assegno separativo ha fonte legale nel diritto all'assistenza materiale correlato al vincolo coniugale, ed è infatti il vincolo matrimoniale il presupposto dei provvedimenti di mantenimento in regime separativo. Nella specie, l'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex moglie non è stato corrisposto periodicamente, contrariamente a quanto per legge deve avvenire, sia perchè, come incontroverso tra le parti, la sua determinazione giudiziale ha richiesto un non breve iter processuale, sia perchè ai fini dell'assegnazione della somma dovuta per il suddetto titolo si è resa necessaria l'esecuzione forzata in danno del C.. La natura di quel credito, il cui ammontare complessivo è divenuto, nel tempo, di rilevante entità per le peculiari ragioni di cui si è detto, è ostativa a che se ne possa tenere conto per valutare la sproporzione tra le posizioni economiche delle parti ai fini della determinazione dell'assegno divorzile, e ciò in quanto il notevole ritardo nella corresponsione dell'assegno separativo, all'esito avvenuta, nella fattispecie scrutinata, in unica soluzione, non può all'evidenza vanificare la finalità, sancita dall' A ciò si aggiunga che, con riguardo all'attribuzione dell'assegno divorzile, la valutazione della consistenza economico-patrimoniale della posizione di ciascun coniuge è funzionale a ristabilire una situazione di equilibrio che con lo scioglimento del vincolo matrimoniale può essere venuta a mancare e che va modulata secondo i criteri assistenziali, perequativi e compensativi declinati come da sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 18287/2018, di cui di seguito più approfonditamente si dirà. In detto contesto, che è nettamente distinto e autonomo, sul piano sostanziale, quanto a presupposti, natura ed effetti, da quello che caratterizza il regime separativo, l'indagine sul 'montante' economico-patrimoniale di ciascun coniuge ai sensi della Nella stessa ottica e per le medesime argomentazioni, risulta inconferente ai fini che qui interessano il richiamo al regime fiscale cui è assoggettato l'assegno separativo, che è onere deducibile per il soggetto che lo eroga e reddito assimilato a quello di lavoro dipendente per il coniuge che lo percepisce. Pertanto va affermato il seguente principio di diritto: 'In tema di divorzio, non possono computarsi nel patrimonio del coniuge creditore dell'assegno divorzi/e, calcolato ai sensi della 8. I motivi secondo e terzo meritano accoglimento nei limiti che si vanno ad illustrare. 8.1. Premesso che va disattesa l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla controricorrente perchè le doglianze, svolte sub specie del vizio di violazione di legge, denunciano, in buona sostanza, il mancato rispetto dei parametri di cui alla 8.2. Occorre, altresì, precisare che sull'elevato tenore di vita coniugale non può ritenersi affatto formato il giudicato interno, contrariamente a quanto sostiene parte controricorrente nella memoria conclusiva. La giurisprudenza più recente di Corte ha chiarito, esprimendo un orientamento a cui il Collegio intende dare continuità ( Ciò posto, nel caso che si sta scrutinando, l'elevato tenore di vita coniugale si è posto nel giudizio d'appello, nonchè si pone nel presente giudizio come un elemento della suddetta sequenza logica, che dovrà essere nuovamente valutato dai Giudici di merito in virtù dell'innovativo orientamento interpretativo di cui si è detto, che ha reimpostato i termini giuridici della controversia. 8.3. Passando all'esame delle censure espresse con i motivi secondo e terzo del ricorso, la Corte territoriale non ha fatto corretta applicazione della La Corte di merito, sulla premessa dell'accertata sussistenza della precondizione fattuale costituita dallo squilibrio tra le posizioni economico-patrimoniali delle parti, nel richiamare il precedente indirizzo di questa Corte, ha quantificato l'assegno mensile in Euro 10.000 in quanto 'adeguato a consentire alla M. la conservazione dell'alto tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e che la stessa poteva verosimilmente aspettarsi dalla protrazione della convivenza coniugale'. Dunque, la Corte d'appello, pur dando conto di altri parametri legali (responsabilità del fallimento del matrimonio in capo al marito violento e prevaricatore, contributo dell'ex moglie alla vita familiare e al patrimonio del marito, durata del vincolo matrimoniale), che, in ogni caso, anche in base all'attuale nuovo orientamento meritano adeguata considerazione, ma sotto diversi profili di indagine e di rilevanza, ha accertato l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge richiedente in base al parametro del tenore potenziale di vita. La Corte di merito non ha, invece, valutato se e in che misura lo squilibrio economico fosse riconducibile alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli all'interno della coppia e al sacrificio delle aspettative di lavoro di uno dei due. Non ha, altresì, valutato, con riferimento al criterio composito di cui si è detto ed ai parametri cui occorre attenersi per decidere sia sull'attribuzione, sia sulla quantificazione dell'assegno, il contributo che la richiedente, in ogni ambito di rilevanza, ha apportato al nucleo familiare e alla creazione del patrimonio comune e/o personale dell'altro coniuge e se in concreto l'assegno di divorzio, all'esito di una complessiva ponderazione, relativa allo specifico contesto, dell'intera storia coniugale e della prognosi futura, sia in grado di assicurare all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo fornito e rimasto non compensato, tenendo conto, in tale ottica, anche degli eventuali proventi ad esso correlati. Sotto tale ultimo aspetto, con il secondo motivo il ricorrente ha evidenziato che nei suoi confronti la M. ha il rilevante credito, sub judice alla data della decisione impugnata e divenuto definitivamente accertato all'esito della pronuncia di questa Corte n. 16013/2019 (cfr. documenti allegati all'istanza di prelievo del ricorrente), per la liquidazione della quota del 15% nella società Caffè Lunik s.r.l., o comunque per il valore corrispondente alla suddetta partecipazione societaria. La M. ha anche altro rilevante credito nei confronti dell'ex marito, sub judice alla data della decisione della Corte d'appello di L'Aquila impugnata e divenuto definitivamente accertato all'esito della pronuncia della medesima Si tratta di crediti, definitivamente ora accertati con giudicati esterni intervenuti tra le stesse parti successivamente alla sentenza impugnata (Cass. n. 1534/2018 e In altri termini, i giudici di merito, che hanno preso in considerazione, nella comparazione, la quota nella società Caffè Lunik s.r.l. - invero non anche l'altro credito -, ma solo al fine di escluderne l'incidenza rispetto al parametro del mantenimento del precedente standard di vita da parte dell'ex moglie (pag. n. 9 sentenza impugnata), dovranno rivalutare la sproporzione economico e patrimoniale in relazione a tutti i diversi parametri di cui alla 8.4. Resta da aggiungere che, come di recente pure precisato da questa Corte ( 8.5. In conclusione, i motivi secondo e terzo meritano accoglimento nel senso precisato, la sentenza impugnata va cassata nei limiti dei motivi accolti e la causa va rimessa alla Corte di merito che dovrà attenersi al seguente principio di diritto: 'L'assegno divorzile, che è attribuito e quantificato facendo applicazione, in posizione pariordinata, dei parametri di cui alla 9. Il quinto motivo è inammissibile. 9.1. Il ricorrente, nel denunciare la violazione della La censura è inammissibile con riferimento alla prima deduzione, che era stata proposta in appello, come risulta dalle parti dell'atto d'appello trascritte in ricorso (pag. n. 24), e che, per quanto è dato comprendere, viene riproposta nel presente giudizio, sostenendo il ricorrente che la Corte di merito non abbia esaminato la questione, così implicitamente rigettando la sua prospettazione difensiva. La doglianza è, infatti, formulata in modo generico, senza che neppure sia precisato in base a quali argomentazioni, in tesi disattese implicitamente dal giudice d'appello, sia stato basato l'assunto dell'appartenenza alla M. dell'immobile per interposta persona e senza che neppure sia denunciato, ai sensi dell' La censura è inammissibile anche con riferimento alla deduzione secondo cui l'abitazione della M. presso la casa della sorella costituisce un'utilità, integrante un risparmio di spesa, non valutata dalla Corte di merito. A fronte dell'eccezione di novità della suddetta deduzione sollevata dalla controricorrente, nella memoria illustrativa il ricorrente riconosce di aver prospettato in appello solo la questione dell'intestazione fittizia della casa in cui la M. risiedeva (pag. n. 12 memoria di replica), ma assume che in ogni caso fosse acquisito al processo il fatto della residenza della controricorrente presso quell'abitazione e che la Corte di merito avrebbe dovuto tenerne conto. L'assunto difensivo è privo di fondamento, stante l'evidente novità della questione allegata solo in sede di legittimità (risparmio di spesa conseguente alla protratta e durevole abitazione della M. presso la casa della sorella) rispetto a quella allegata nei giudizi di merito (proprietà, in capo alla controricorrente, di quella stessa casa, intestata solo fittiziamente alla sorella), sì rendere inammissibile la doglianza, che richiede accertamenti di fatto la cui indagine è ora preclusa, in assenza di rituale instaurazione del contraddittorio sul punto nel giudizio di merito, nè potendo quegli accertamenti collegarsi al nuovo orientamento interpretativo di cui si è detto (cfr. p.8.4). 10. Alla stregua delle considerazioni che precedono, meritano accoglimento, nei limiti precisati, i motivi secondo e terzo, rigettati il primo ed il quarto e dichiarato inammissibile il quinto, con la cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa alla Corte d'appello di L'Aquila, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità. Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del La Corte accoglie, nei sensi di cui in motivazione, i motivi secondo e terzo di ricorso, rigettati il primo ed il quarto e dichiarato inammissibile il quinto, cassa la sentenza impugnata nei limiti dei motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d'appello di L'Aquila, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di cassazione. Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sezione prima civile, il 11 novembre 2020. Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2021 |