RESPONSABILITÀ CIVILE E FATTI ILLECITI (2043 – 2057 C.C.)

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. VI CIVILE - ORDINANZA 18 febbraio 2021, n.4304
In caso di tamponamento a catena tra veicoli in movimento, trova applicazione l'art. 2054, comma 2 c.c., che consente di presumere fino a prova contraria la colpa di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli per non avere osservato la distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, sempre che non si provi di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno; nel caso, invece, di scontri successivi fra veicoli fermi in colonna, l'unico responsabile è il conducente che abbia determinato le collisioni, cioè colui che abbia tamponato l'ultimo dei veicoli della colonna. |
CASUS DECISUS
CONSIDERATO Che: R.I. conveniva in giudizio Assitalia Le Assicurazioni d'Italia, quale impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, esponendo di aver subito gravi lesioni alla persona a seguito di un sinistro occorso mentre era alla guida di un ciclomotore, e causato da un'automobile che era fuggita senza prestare soccorso: chiedeva pertanto i conseguenti danni anche non patrimoniali; il Tribunale, davanti al quale resisteva la società di assicurazione, accoglieva parzialmente la domanda, riconoscendo un concorso di colpa paritario; il seguente appello era dichiarato improcedibile con pronuncia cassata da questa Corte con sentenza n. 25585 del 2013; riassunta la lite, la Corte di appello rigettava il gravame osservando che si era trattato di tamponamento a catena e non era stata superata la presunzione di colpa concorrente prevista dall'art. 2054 c.c., comma 2, mentre mancava una puntuale critica alla liquidazione del danno patrimoniale operata in prime cure, essendosi solo proposti svariati criteri differenti di calcolo per l'intero, a scelta della Corte; avverso questa decisione ricorre per cassazione R.I. articolando due motivi. |
TESTO DELLA SENTENZA
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. VI CIVILE - ORDINANZA 18 febbraio 2021, n.4304 - Che: con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell' Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. Rilevato che il primo motivo è in parte inammissibile, in parte infondato; questa Corte ha chiarito che: a) ai sensi del b) viceversa, nell'ipotesi di tamponamento a catena tra veicoli in movimento, trova applicazione l' c) nel caso di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le abbia determinate, tamponando da tergo l'ultimo dei veicoli della colonna stessa ( nella fattispecie, la Corte di appello ha accertato che il ciclomotore tamponato, e poi finito contro altro veicolo antistante, 'non era fermo' bensì oggetto di 'guida' 'in una situazione di traffico con veicoli fermi' in colonna (pag. 3 della sentenza impugnata), da questo facendone derivare l'operatività della presunzione ne deriva che non è applicabile quanto richiamato sub a) e c) bensì sub b); fuori del descritto perimetro residua solamente un tentativo di revisione istruttoria, in questa sede come tale inammissibile; infatti, è stato reiteratamente ribadito ( ciò posto, se la violazione dell' la violazione dell' esclusa, come sopra evidenziato, la violazione del riparto dell'onere della prova derivante dall' il secondo motivo è inammissibile; difatti, non si riporta in che termini fossero stati proposti i diversi criteri di non meglio specificato calcolo, con violazione degli il rispetto dei suddetti parametri è necessario qualunque sia il tipo di errore denunciato, anche 'in procedendo', e non può essere assolto 'per relationem' con rinvio ad atti del giudizio di appello, senza l'adeguata esplicazione del loro contenuto, dovendo al contrario specificarsi, in modo puntuale, il contenuto degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonda, nonchè le specifiche circostanze che potevano condurre, se appropriatamente considerate, a una diversa decisione, e dovendo il ricorso medesimo contenere, in sè, tutti gli elementi che diano al giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punti controversi ( non deve provvedersi sulle spese attesa la mancata difesa di parte intimata. La Corte rigetta il primo motivo e dichiara inammissibile il secondo. Ai sensi del Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2021. Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2021 |