CONTRATTI – CONTRATTI IN GENERALE

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. VI CIVILE - ORDINANZA 9 febbraio 2021, n.3009
In caso di denuncia di inadempienze reciproche degli obblighi nascenti da contratti a prestazioni corrispettive occorre confrontare il comportamento di entrambe le parti per stabilire quale di esse si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti dando causa al comportamento della controparte e alla alterazione del sinallagma. |
CASUS DECISUS
CONSIDERATO che: S.E. ha proposto ricorso per cassazione, basato su due motivi, nei confronti di C.M. e Cu.Co. e avverso la sentenza n. 500/2018, depositata il 26 settembre 2018, del Tribunale di Caltagirone, che ha rigettato l'appello, proposto dall'attuale ricorrente, avverso la sentenza n. 546/2011 del Giudice di pace di Caltagirone, che aveva accolto l'opposizione proposta dal C. e la Cu. ed aveva revocato il D.L. n. 50 del 2010, con il quale era stato ingiunto agli opponenti il pagamento della somma di Euro 3.500,00, in favore dell'opposto, a titolo di corrispettivo del servizio di ristorazione espletato da S.E. in occasione del loro matrimonio; gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede; la proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.. |
TESTO DELLA SENTENZA
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. VI CIVILE - ORDINANZA 9 febbraio 2021, n.3009 - che: il primo motivo è così rubricato 'Nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli con tale mezzo il ricorrente sostiene che il Tribunale si sarebbe limitato ad affermare che, in primo grado, C.M. e Cu.Co. avevano eccepito l'inesatto adempimento del S. e allegato molteplici difformità delle prestazioni da quest'ultimo eseguite rispetto a quelle dovute mentre il S. non avrebbe dato prova del suo esatto adempimento; il ricorrente sostiene di aver, invece, fornito la prova dell'esattezza e della correttezza del suo adempimento attraverso le risposte date dagli attuali intimati in sede di interrogatorio formale e quanto riferito da Ca.Ni. in sede di escussione testimoniale; lamenta che mancherebbe, nei percorso motivazionale del Tribunale, il giudizio di comparazione in ordine al comportamento di entrambe le parti, volto a stabilire quale di esse fosse responsabile delle 'trasgressioni maggiormente rilevanti e, conseguentemente, causa del comportamento della controparte e dell'alterazione del sinallagma', così come mancherebbe 'il giudizio di proporzionalità tra le prestazioni rispetto alla funzione economico-sociale del contratto'; deduce che il Tribunale non avrebbe 'spiegato in alcun modo in che misura le asserite inadempienze contestate al ricorrente avessero influito sul complesso delle obbligazioni assunte nei confronti dei resistenti, tenuto conto che quanto meno su alcune di esse' vi sarebbe la certezza della loro infondatezza, alla luce delle già richiamate risultanze istruttorie, e che, pertanto, sarebbe evidente la violazione delle norme indicate nella rubrica e l'inesistenza, la contraddittorietà e l'apparenza della motivazione della sentenza impugnata; il secondo motivo è così rubricato: 'Violazione dell' in particolare, con il secondo motivo, il ricorrente sostiene che dall'istruttoria espletata in primo grado sarebbe emersa la palese fondatezza delle domande da lui proposte già in sede monitoria e la manifesta infondatezza delle domande e delle eccezioni proposte nell'atto di opposizione a d.i. dagli opponenti; lamenta che il Tribunale, con motivazione illogica e carente, abbia attribuito valenza neutra all'interrogatorio formale reso dai coniugi C. - Cu. che avrebbe, invece, a suo avviso, messo in luce la pretestuosità e l'infondatezza delle loro domande ed eccezioni, ed assume che quel medesimo Giudice avrebbe considerato, senza una plausibile ragione e con motivazione insufficiente, inattendibile il teste Ca.Ni., laddove, secondo il S., sarebbero, invece, scarsamente attendibili e credibili proprio i testi degli attuali intimati, N.S. e D.L.C.N., il cui 'racconto' sarebbe sicuramente inverosimile; entrambi i motivi di ricorso proposti sono inammissibili; va evidenziato che, nei contratti con prestazioni corrispettive, in caso di denuncia di inadempienze reciproche, è necessario comparare il comportamento di ambo le parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti ed abbia causato il comportamento della controparte, nonchè della conseguente alterazione del sinallagma; tale accertamento, fondato sulla valutazione dei fatti e delle prove, rientra nei poteri del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se motivato ( inoltre, si osserva che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, i mezzi in scrutinio mirano, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, non consentita in sede di legittimità ( neppure è stato indicato specificamente quale sia il fatto storico di per sè decisivo di cui sarebbe stata omessa la valutazione da parte del Tribunale, evidenziandosi che nella specie non è applicabile ratione temporis dell' conclusivamente il ricorso è inammissibile; non vi è luogo a provvedere per le spese, non avendo le parti intimate svolto attività difensiva in questa sede; va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi del La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile - 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 12 novembre 2020. Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2021 |